Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19175 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/07/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 17/07/2019), n.19175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27367/2012 R.G. proposto da:

Vallison 2004 S.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Crescenzio n. 91, presso lo Studio dell’Avv. Claudio

Lucisano che, anche disgiuntamente con l’Avv. Lorenzo Imperato, la

rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte n. 76/36/12, depositata il 12 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 maggio 2019

dal Cons. Dott. Bruschetta Ernestino Luigi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. Sorrentino Federico, che ha concluso per

l’improcedibilità del ricorso.

udito l’Avv. dello Stato Francesca Subrani, per la controricorrente;

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’impugnata sentenza la Regionale del Piemonte, in riforma della prima decisione, rigettava il ricorso promosso dalla immobiliare Vallison 2004 S.r.l. avverso l’avviso di accertamento con il quale venivano ripresi a tassazione maggiori ricavi e costi indeducibili ai fini IRES IRAP IVA 2005 in relazione alla vendita di sei appartamenti ubicati in un prestigioso palazzo storico nel centro di Torino.

2. La Regionale, dopo aver ritenute sussistenti le condizioni che avevano legittimato l’ufficio a procedere all’accertamento con il metodo analitico induttivo, confermava nel merito il recupero d’imposta, sia perchè l’amministrazione aveva offerto la prova presuntiva dei ricavi “in nero”, sia perchè reputava che i costi erano in parte non inerenti e in parte non documentati.

3. La contribuente ricorreva per sei motivi, mentre l’ufficio resisteva con controricorso.

4. Nel ricorso la contribuente dà atto che l’impugnata sentenza è stata “notificata in data 28 settembre 2012”, la sua copia autentica non risulta però depositata nei termini e nelle forme prescritti dall’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2, con le conseguenti declaratoria di improcedibilità e condanna alle spese liquidate come in dispositivo (Cass. sez. III n. 15216 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare all’ufficio le spese processuali, queste liquidate in complessivi Euro 5.000,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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