Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19175 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. un., 15/09/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 15/09/2020), n.19175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5605/2019 proposto da:

H.R., e R.D.M., rappresentate e difese da

sè medesime unitamente all’avvocato R.D.M., presso il

cui studio sono elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 288;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA CORTE DEI CONTI, M.D.,

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, D.G.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6235/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 05/11/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALBERTO CELESTE, il quale conclude per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. – La Dott.ssa D.G.A. – rappresentata e difesa dagli avvocati H.R. e R.d.M. – impugnò, dinanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa (di seguito anche TRGA), sezione autonoma di Bolzano, gli esiti della procedura di valutazione e il conseguente provvedimento finale di nomina del Procuratore della Corte dei Conti di Bolzano disposta in favore della Dott.ssa M.D..

1.1. – Con sentenza n. 29 del 30 gennaio 2018, il TRGA dichiarò irricevibile il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata e inammissibile il ricorso principale della Dott.ssa D.G..

Il TRGA, inoltre, dispose – al punto 9 della decisione – che la memoria di replica conclusiva depositata in giudizio dagli anzidetti difensori della ricorrente principale e la stessa pronunciata sentenza fossero trasmesse, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., comma 4, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano “per le valutazioni e le iniziative di competenza in merito alle affermazioni oltraggiose e calunniose espresse nei confronti del giudice adito nella citata memoria di replica (con riferimento particolare al secondo paragrafo della pag. 5), anche alla luce della giurisprudenza più recente (cfr. Cassazione penale, Sez. VI, 21 dicembre 2017, n. 57224)”.

Con la stessa sentenza n. 29/2018 venne, infine, ordinato, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, commi 1 e 2, l’oscuramento “delle generalità nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare D.G.A. e M.D.”.

1.2. – A seguito di istanza degli avvocati H. e R.d. in data 1 febbraio 2018, il TRGA dispose, con provvedimento del successivo 9 febbraio, l’oscuramento anche delle generalità dei predetti difensori.

2. – Gli avvocati H. e R.d. proponevano, quindi, gravame avverso la predetta sentenza relativamente al suo punto 9.

2.1. – Con sentenza n. 6235 del 5 novembre 2018, il Consiglio di Stato dichiarava inammissibile l’appello, osservando che: a) “l’impugnato capo 9. della sentenza non contiene alcuna statuizione di natura decisoria (di accertamento, di condanna o costitutiva) incidente su posizioni di diritto sostanziale facenti capo alle odierne appellanti, non è suscettibile di passare in cosa giudicata formale e/o sostanziale e non ha dunque (in parte qua) natura sostanziale di sentenza, ma si risolve in un mero atto di denuncia al pubblico ministero ai sensi dell’art. 331 c.p.p., comma 4, sulla quale sono chiamati a decidere i competenti organi giurisdizionali penali”; b) “a fronte della natura non decisoria della statuizione impugnata e della conseguente inconfigurabilità di una situazione di soccombenza (nè concreta, nè virtuale), in tesi idonea ad ingenerare l’interesse a ricorrere in appello, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini della decisione”; c) le spese vanno interamente compensate tra le parti, “tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, nonchè considerato che la questione di inammissibilità quale sopra decisa era rilevabile anche d’ufficio, senza necessità di costituzione in giudizio dell’originaria controinteressata (alla quale, ad ogni modo, era stato notificato il ricorso in appello, talchè la stessa, sotto un profilo formale, ha assunto la qualità di parte nel giudizio d’impugnazione)”.

3. – Contro tale sentenza ricorrono per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. e del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 110, gli avvocati H.R. e R.d.M., affidando le sorti dell’impugnazione a tre motivi, formulando, altresì, una duplice richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea ed eccezione di illegittimità costituzionale.

I ricorrenti hanno successivamente prodotto documentazione e depositato memoria, con la quale sollevano ulteriore eccezione di illegittimità costituzionale.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, M.D., Provincia autonoma di Bolzano e D.G.A..

Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede una declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo mezzo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 24,25,111,113 Cost.; artt. 6, 7, 13 CEDU; D.Lgs. n. 104 del 2010, artt. 7,8,33,34,35; art. 331 c.p.p., comma 4; artt. 51,598 c.p.; artt. 476 e 49 della Carta UE, in quanto l’affermazione del Consiglio di Stato in ordine alla natura non decisoria del capo 9. della sentenza n. 324/2018 del TRGA “costituisce grave violazione delle norme processuali… e si risolve in una grave violazione della sfera di attribuzione della giurisdizione del giudice amministrativo ed in una denegata giustizia”, poichè “la sentenza di primo grado (ha) natura e portata evidentemente decisoria”, ciò evincendosi là dove, nel dichiarare di prendere “atto” del contenuto della memoria conclusiva, “dà palesemente per acquisita la valutazione in sede giurisdizionale di comportamenti di soggetti e ne decide la sorte in quella stessa sede”, altresì corroborando la statuizione con il “riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte Penale, citata per avvalorare l’accertamento compiuto”, così da “riservare al giudice penale la sola applicazione delle sanzioni”.

L’aver il TRGA definito “la memoria un atto che integra un reato” e attribuito “agli avvocati difensori comportamenti configgenti con le norme processuali ed il codice deontologico” costituisce – sostengono ancora le ricorrenti – una lesione del diritto di difesa e della stessa funzione costituzionale dell’avvocatura; donde, il diniego di giustizia da parte del Consiglio di Stato che non ha considerato come il giudice di primo grado abbia inteso, ponendosi fuori dei limiti della propria giurisdizione, “sanzionare con la sentenza i difensori”.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 24,25,111,113 Cost.; artt. 6, 7, 13 CEDU; D.Lgs. n. 104 del 2010, artt. 7, 8, 33,34,35 e del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, per aver il Consiglio di Stato denegato giustizia omettendo di rilevare: a) sia che il giudice di primo grado ha reso pubblica la sentenza rendendola “disponibile ai giornalisti senza oscurare i nomi dei difensori”, con grave lesione della loro dignità per aver “statuito”, nei confronti dei medesimi difensori, “la configurabilità di reati”; b) sia che la sentenza di primo grado è stata resa disponibile sul sito della giustizia amministrativa oscurata non solo in relazione ai nomi di parti e difensori, ma anche di “una parte della motivazione”, riguardante il riferimento alle espressioni oltraggiose contenute nella memoria di replica, con conseguente “violazione delle norme imperative in ordine all’oscuramento delle sentenze (riferite ai soli nomi delle parti e non certo al testo delle sentenze) ed alle norme in ordine alla immodificabilità delle sentenze dopo il deposito”.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata violazione e falsa applicazione degli artt. 24,111,113 Cost.; artt. 6, 13 CEDU; D.Lgs. n. 104 del 2010, artt. 7, 8, 33,34,35 e art. 100 c.p.c., per aver il Consiglio di Stato denegato giustizia omettendo di rilevare la “carenza di interesse della controinteressata alla costituzione nel giudizio di appello”, priva di “un qualsivoglia interesse giuridico rispetto ad una impugnazione di un capo della sentenza che riguarda solo ed esclusivamente i difensori appellanti”, la cui posizione sarebbe gravemente lesa ove si ammettesse una “interpretazione dell’art. 102 cpa che legittimi le sole parti di primo grado ad impugnare la sentenza del giudice amministrativo (quand’anche direttamente lesiva della posizione di un soggetto diverso e distinto dalle parti quale è il loro difensore)”.

3.1. – I tre motivi su cui si articola il ricorso sono inammissibili.

3.1.1. – L’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione – che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, nonchè di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici, senza che tale ambito possa estendersi, di per sè, ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale” ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle norme di riferimento; sicchè, tale vizio non è configurabile per errores in procedendo o in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (tra le molte: Cass., S.U., n. 7926/2019, Cass., S.U., n. 8311/2019, Cass., S.U., n. 29082/2019, Cass., S.U., n. 7839/2020).

A tal riguardo, si è altresì precisato che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto Europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111 Cost., comma 8, atteso che l’interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sè sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (Cass., S.U., n. 32773/2018).

Dunque, il controllo del limite esterno della giurisdizione – che l’art. 111 Cost., comma 8, affida alla Corte di Cassazione – non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo per contrasto con il diritto dell’Unione Europea, salva l’ipotesi, “estrema”, in cui l’errore si sia tradotto in una interpretazione delle norme Europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla Corte di giustizia Europea, sì da precludere l’accesso alla tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo (Cass., S.U., n. 12586/2019).

3.1.2. – I vizi che le ricorrenti addebitano alla sentenza impugnata riguardano tutti errores, in procedendo o in iudicando, attinenti esclusivamente alla legittimità del potere giurisdizionale esercitato nell’occasione dal Consiglio di Stato, senza, peraltro, prospettare l’esistenza di alcuna ipotesi “estrema” di contrasto con le norme Europee.

Essi, infatti, investono:

a) (primo e, in parte, secondo motivo di ricorso) l’interpretazione della portata decisoria della sentenza di primo grado, quale potere riservato al giudice dell’impugnazione, da esercitarsi in rapporto alle censure di gravame ovvero rispetto a quelle rilevabili d’ufficio, suscettibile di determinare errori in procedendo o in iudicando concernenti il perimetro dell’oggetto del giudizio, anche in funzione della formazione del giudicato (Cass., S.U., n. 8245/2017);

b) (secondo motivo di ricorso) l’erronea applicazione delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, quale denuncia di un error in iudicando (peraltro, rispetto ad una disciplina che assegna al giudice ordinario la tutela giurisdizionale per la violazione delle disposizioni in materia di privacy (citato D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, sia nella formulazione applicabile ratione temporis ai fatti di causa, sia in quella risultante dalla novella di cui al D.Lgs. n. 101 del 2018), nonchè confondendo il piano, processuale, della pubblicità della sentenza come atto giurisdizionale e quello della sua diffusione al pubblico con mezzi anche informatici);

c) (terzo motivo di ricorso) il quomodo della partecipazione della controinteressata al giudizio di appello, quale censura che, al tempo stesso, fa valere un errore (in iudicando) di interpretazione sulla norma di riferimento (art. 102 c.p.a.) e (in procedendo) di applicazione della stessa norma nel processo di appello e che, in ogni caso, attiene ai presupposti dell’azione (Cass., S.U., n. 24858/2019), concernendo il difetto di interesse ad agire per mancanza di lesione (quale requisito essenziale anche dell’impugnazione).

4. – Le ricorrenti chiedono, inoltre, che sia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, “con riferimento alla interpretazione dei principi in materia di terzietà del giudice di cui agli artt. 6 e 13 della CEDU ed all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea… ed alla conformità al diritto comunitario anzidetto della normativa in ordine alle modalità di selezione dei giudici del TRGA di Bolzano di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 91 e del D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, artt. 1,2,4 e 14 (tutte norme precedenti alle fonti comunitarie), recentemente in parte modificati con D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 236”.

A tal riguardo, si sostiene che “la disciplina vigente al momento della costituzione del Collegio di primo grado prevede un meccanismo di nomina dei giudici del TRGA di Bolzano” affatto incoerente con il principio “del diritto ad un equo processo con un giudice imparziale”, giacchè attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano “il potere di nominare i giudici che saranno chiamati a decidere sui ricorsi contro la stessa proposti”.

4.1. – Con la memoria successivamente depositata, le ricorrenti oltre a rinnovare la richiesta di pregiudiziale Eurounitaria in riferimento alle indicate norme concernenti le modalità di selezione dei giudici del TRGA di Bolzano, assumendo anche che le medesime disposizioni consentono alla Provincia autonoma di Bolzano “di nominare tutti i Consiglieri di Stato relatori delle cause di impugnazione delle sentenze del TRGA” – ne eccepiscono l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2,25,111 e 113 Cost., “da interpretarsi in coerenza” con gli artt. 6 e 13 della CEDU e con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Anche in questo caso si ribadisce che “la disciplina vigente” – di cui al D.P.R. n. 670 del 1972, al D.P.R. n. 426 del 1984, come modificato dal D.Lgs. n. 236 del 2017 – “prevede un meccanismo di nomina dei giudici del TRGA di Bolzano” affatto incoerente con il principio “del diritto ad un equo processo con un giudice imparziale ed il principio del giudice naturale”, giacchè attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano “il potere di nominare i giudici che saranno chiamati a decidere sui ricorsi proposti contro i suoi provvedimenti”. Le ricorrenti pongono in rilievo, altresì, che l’incoerenza di detto “meccanismo di nomina” investe anche la posizione del “Consigliere di Stato unico relatore designato con riferimento alle cause di impugnazione del TRGA”, posto che “la prassi giudiziaria” dello stesso Consiglio di Stato “fa sì che il relatore di tutte le cause provenienti dall’Alto Adige e l’estensore di tutte le sentenze di impugnazione delle pronunce del TRGA attualmente sia l’unico Consigliere di Stato di lingua tedesca in servizio”.

4.2. – Le richieste di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE e l’eccezione di illegittimità costituzionale sono inammissibili.

4.2.1. – Giova, anzitutto, rammentare – come più di recente evidenziato da Cass., S.U., n. 9042/2019 – che il perimetro delle ipotesi tipiche che consentono il sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione è stato, da tempo (Cass., S.U., n. 3008/1952), ampliato per annettervi anche l’ipotesi di illegittima composizione dell’organo giurisdizionale, a condizione che il vizio di costituzione del collegio giudicante sia di particolare gravità, come nei casi di alterazione strutturale dell’organo giudicante, per vizi di numero o di qualità dei suoi membri, che ne precludono l’identificazione con quello delineato dalla legge; diversamente, si verte in tema di violazione di norme processuali, esorbitante dai limiti del sindacato delle Sezioni Unite (così la citata Cass., S.U., n. 9042/2019, che richiama, tra le altre, Cass., S.U., n. 23539/2015 e Cass., S.U., n. 20168/2018; v. anche Cass., S.U., n. 16246/2011).

4.2.2. – Le ricorrenti evocano le ipotesi di difetto di giurisdizione per la non conformità Eurounitaria e costituzionale della disciplina sulla composizione dei collegi che, rispettivamente in primo e secondo grado, hanno emesso le sentenze n. 29/2018 e n. 6235/2018.

4.2.2.1. – Quanto al profilo del diritto interno, occorre ribadire che l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale, quale effetto dell’annullamento disciplinato dal combinato disposto dell’art. 136 Cost., L. Cost. n. 1 del 1953, art. 1 e L. n. 87 del 1953, art. 30, non è priva di limiti, arrestandosi dinanzi alle situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili (e, dunque, al giudicato, salvo che per la materia penale, ai sensi del citato art. 30, comma 4) ovvero ai rapporti esauriti, che rimangono, quindi, regolati dalla disposizione dichiarata invalida (tra le molte: Corte Cost. sentenze n. 1 del 2014, n. 10 del 2015 e n. 43 del 2017; Cass., S.U., n. 28545/2008, Cass. n. 29168/2018 e Cass. n. 11953/2019).

Ne consegue – come precisato dalla citata Cass., S.U., n. 28545/2008 – “che, in sede di giudizio di cassazione, solo nell’ipotesi in cui risulti ancora controverso un aspetto della vicenda processuale sia pur sotto profili diversi rispetto a quelli presi in esame in sede di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che, con il ricorso, si assume violata, la mancata formazione di un “giudicato” (e quindi la mancanza della situazione c.d. “consolidata”) sul punto consente, alla Corte di cassazione, l’applicazione anche d’ufficio della pronuncia di incostituzionalità della norma predetta”.

Tale principio ha trovato concretezza applicativa anche in riferimento ad ipotesi di nullità derivante da vizio di costituzione del giudice per illegittima composizione dell’organo (in violazione del principio di indipendenza e terzietà del giudice, quale connotato e condizione essenziale di esercizio della giurisdizione), acclarata con sentenza di illegittimità costituzionale della relativa disciplina di legge; nullità che, sebbene assoluta e rilevabile d’ufficio, non si sottrae, ai sensi dell’art. 158 c.p.c. – che fa espressamente salva la disposizione del successivo art. 161 -, al principio di conversione delle cause di nullità in motivi d’impugnazione, con la conseguenza che, in caso di mancata, tempestiva denuncia del vizio de quo attraverso lo strumento dell’impugnazione (sia in grado di appello, che nel giudizio di cassazione), il rilievo della detta nullità resta precluso per tutto l’ulteriore corso del processo (così, tra le altre, Cass., S.U., n. 3074/2003; Cass., S.U., 19219/2003 (resa a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, recata dalla sentenza n. 393 del 2002, del D.L.Lgt. n. 219 del 1919, art. 17, convertito nella L. n. 1290 del 1921, nella parte in cui prevedeva quale componente della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d’appello di Napoli l’ingegnere capo dell’Ufficio tecnico erariale di Napoli o un suo delegato); Cass., S.U., n. 20472/2005 (avuto riguardo alla declaratoria di illegittimità costituzionale, con sentenza n. 353 del 2002, del R.D. n. 1775 del 1933, art. 138, nella parte in cui prevedeva l’aggregazione al Tribunale regionale delle acque pubbliche di tre funzionari dell’ex Genio civile, uno dei quali interveniente nel collegio giudicante)).

4.2.2.2. – Quanto al profilo del diritto dell’Unione Europea, deve rammentarsi che tale diritto, così come costantemente interpretato dalla Corte di Giustizia, non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l’autorità di cosa giudicata di una decisione, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione, salva l’ipotesi, assolutamente eccezionale, di discriminazione tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno, ovvero di pratica impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento comunitario (Cass. n. 2046/2017, Cass. n. 18642/2018).

Anche in siffatta ultima prospettiva, queste Sezioni Unite hanno escluso di poter dare seguito a rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE in forza della dedotta non conformità all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali di una interpretazione dell’art. 111 Cost., comma 8 e dell’art. 110c.p.a., che escluda l’ammissibilità di un ricorso per cassazione avverso una decisione di una giurisdizione amministrativa superiore fondantesi precisamente sulla mancanza di imparzialità del collegio giudicante, ribadendo “che la non sindacabilità da parte della Corte di cassazione, ex art. 111 Cost., comma 8, delle violazioni del diritto dell’Unione Europea ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali, è compatibile con il diritto dell’Unione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed Europea, essendo il sistema correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l’individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall’Unione” (così la citata Cass., S.U., n. 9042/2019, che richiama Cass., S.U., n. 32622/2018).

4.3. – Tanto premesso, dalla sentenza impugnata si evince che “risulta impugnato esclusivamente il punto 9. della sentenza in epigrafe, con cui ai sensi dell’art. 331 c.p.p., comma 4, è stata disposta la trasmissione della sentenza e della memoria del 20 dicembre 2017” e che le “parti costituite in giudizio” hanno proposto – non altrimenti specificata “questione pregiudiziale di rito”.

Dal ricorso (p. 17) si apprende, poi, che le attuali ricorrenti avevano proposto tre motivi di appello: il primo sulla violazione dell’art. 331 c.p.p., comma 4; il secondo investente del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, con annesso profilo di difetto di giurisdizione; il terzo per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 Cost., anche in relazione all’art. 49 Carta Europea dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e art. 7 della CEDU”; oltre ad aver dedotto “in ordine all’interesse all’impugnazione, sollevando in via cautelativa le questioni di costituzionalità e conformità al diritto comunitario dell’art. 102 del codice del processo amministrativo”.

Sebbene nello stesso ricorso non si rinvengano (nel doveroso rispetto dei principi di specificità dei motivi di impugnazione e di localizzazione processuale degli atti su cui detti motivi si fondano, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6) ulteriori puntualizzazioni sul contenuto dell’impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, tuttavia, emerge dall’atto di appello (presente nel fascicolo di parte; cfr. Cass., S.U., n. 22726/2011) che tra le ragioni di censura non figura affatto quella relativa al vizio di costituzione del giudice di primo grado, nè tantomeno del giudice di appello (peraltro accennata solo con la memoria ex art. 380.1 bis c.p.c.), quale questione che, in questa sede, è stata fatta oggetto della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea e dell’eccezione di illegittimità costituzionale.

4.3.1. – Si è, dunque, formato giudicato interno anzitutto in relazione al vizio di costituzione del giudice amministrativo di primo grado, che ha emesso la sentenza n. 29/2018, non essendo stato tale vizio fatto oggetto di motivo di censura in sede di appello dinanzi al Consiglio di Stato.

Ma il giudicato interno si è formato anche in riferimento al dedotto vizio di costituzione del giudice di secondo grado (e ciò a prescindere dal fatto – di per sè dirimente nel senso dell’inammissibilità della deduzione che la denuncia attiene ad una “prassi giudiziaria dello stesso consesso” – p. 11 della memoria – più che alla normativa implicata), che ha pronunciato la sentenza impugnata in questa sede, essendo stato dedotto soltanto con la memoria ex art. 380.1 bis c.p.c. (destinata, al pari della memoria ex art. 378 c.p.c., soltanto ad illustrare e a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, ma non a dedurre nuove censure, nè a sollevare questioni nuove, che non siano rilevabili d’ufficio) e non già con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ossia nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ex art. 161 c.p.c., comma 1 (cfr., analogamente, Cass. n. 27923/2018).

4.3.2. – Dunque, sia la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea (comunque inammissibile alla luce del ricordato principio ribadito dalla citata Cass., S.U., n. 9042/2019), che la sollevata eccezione di illegittimità costituzionale, difettano, in ogni caso, di rilevanza (e come tali sono inammissibili), in quanto il giudicato interno formatosi in parte qua osterebbe comunque ad un eventuale, ipotetico, travolgimento delle anzidette sentenze del giudice amministrativo in esito ai giudizi dinanzi alla Corte sovranazionale e al Giudice delle leggi.

5. – Le ricorrenti chiedono, altresì, che – ove si interpreti l’art. 112 (recte: art. 102) c.p.a. nel senso che la norma consenta di dichiarare “inammissibile l’impugnazione della sentenza da parte del difensore leso nella sua onorabilità professionale” – venga disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, “con riferimento alla interpretazione degli artt. 41, 47 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea recanti, rispettivamente, il diritto ad una buona amministrazione (anche giudiziaria), diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale ed i principi di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene, nonchè con riferimento agli artt. 6, 7 e 13 della CEDU (diritto ad un equo processo, principio del nulla poena sine lege e diritto ad un ricorso effettivo)”.

5.1. – Infine, sempre ove si dovesse accedere all’anzidetta interpretazione dell’art. 102 c.p.a., le ricorrenti ne eccepiscono la illegittimità costituzionale “rispetto al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 100… ed agli artt. 24,25,111 e 113 Cost.”, “da interpretare ed applicare secondo una interpretazione convenzionalmente orientata, con specifico riferimento agli artt. 6 e 13 della CEDU”, giacchè si verrebbe a determinare un vulnus al diritto inviolabile della difesa.

5.2. – Anche la richiesta di rinvio pregiudiziale sub p. 5 e l’eccezione di incostituzionalità sub p. 5.1. non possono trovare seguito, in quanto inammissibili in questa sede, investendo una norma (sulla legittimazione a proporre appello, intestata alle parti del giudizio di primo grado) che non regola la giurisdizione, ma detta una disciplina endoprocessuale, la quale, peraltro, non esclude, in astratto, l’accesso al giudizio di appello, mentre come detto (p. 3.1.1.) – la negazione in concreto della tutela sostanziale non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111 Cost., comma 8.

6. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte degli intimati.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezioni Unite Civili della Corte suprema di Cassazione, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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