Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19175 del 07/09/2010

Cassazione civile sez. III, 07/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.R., F.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato NOCERA SALVATORE, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEVE DI

CADORE 30, presso lo studio dell’avvocato GUALTIERI GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FALCONE BRUNO, giusta mandato a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.R., F.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato NOCERA SALVATORE, giusta procura speciale a

margine del ricorso notificato;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 541/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

10/02/09, depositata il 28/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato Nocera Salvatore difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso e nel

caso di inammissibilita’ chiede la compensazione delle spese;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI che si

riporta alla relazione scritta.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

1.- F.R. e F.C. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno pronunciata in data 28-5-2009, notificata il 28-7-2009 nella controversia con F.A. (subentrato, quale erede universale allo zio, F.A., deceduto in corso di causa), avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguente al ritardato rilascio di immobile detenuto in comodato.

1.1. Ha resistito al ricorso F.A., depositando controricorso, con cui ha eccepito l’inammissibilita’ dell’impugnazione e formulato, a sua volta, ricorso incidentale tardivo.

1.2. Parte ricorrente ha controdedotto con memoria avverso il ricorso incidentale.

2. – Il ricorso e’ soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c. regolarmente notificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. – Nella relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c. si legge:

“(…)3. – Il ricorso appare inammissibile perche’ formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. nel testo qui applicabile, introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 in base al quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Invero tutti e quattro i motivi di ricorso contengono plurime censure e si concludono ognuna con un quesito, palesemente inadeguato, concretandosi nella sostanza nella mera richiesta di accoglimento del motivo e risolvendosi in una enunciazione di carattere generale e astratto, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente.

Valga considerare che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. civ., Sez. 3^, 30/09/2008, n. 24339). In particolare ai fini dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il quesito di diritto non puo’ essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, ne’ puo’ consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poiche’ una simile interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma codicistica. (Cass. civ., Sez. 2^, 20/06/2008, n. 16941).

Inoltre la formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve avvenire in modo rigoroso e preciso, evitando quesiti multipli o cumulativi. Da cio’ consegue che i motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi e quelli fondati su vizi di motivazione debbono essere sorretti da quesiti separati. Invero le Sezioni Unite – pur ritenendo ammissibile, in via di principio, il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto – hanno precisato che a tali effetti occorre che il motivo si concluda con una pluralita’ di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass. civ., Sez. Unite, 31/03/2009, n. 7770). Il che non e’ avvenuto nel caso di specie.

3.1. Dall’inammissibilita’ del ricorso principale consegue l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo”.

2. – Preliminarmente occorre riunire ex art. 335 c.p.c. i ricorsi proposti in via principale e incidentale avverso la stessa sentenza.

2.1. Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione che pertanto fa propri.

3. – In definitiva il ricorso principale va dichiarato inammissibile;

inefficace quello incidentale.

Le spese vanno interamente compensate tra le parti, atteso l’esito del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale;

inefficace quello incidentale; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010

 

 

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