Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19175 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 06/07/2021), n.19175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25665/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

il sig. G.R., con l’avv. Marco Annecchino, nel domicilio

eletto presso il suo studio, in Roma, alla via Cassiodoro n. 1/a;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Veneto – Venezia, n. 612/01/15, pronunciata il 12 marzo 2015 e

depositata il 30 marzo 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12

maggio 2021 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

Il contribuente G.R. era attinto da avvisi di accertamento con metodo sintetico per gli anni di imposta 2007 e 2008. Più in particolare, in base ai beni di cui poteva disporre intesi come indici di capacità contributiva (c.d. “redditometro”) il reddito dichiarato era elevato da Euro 1.891,00 a Euro 85.283,34 per il 2007 e da Euro 3.997,00 a Euro 93.780,08 per il 2008. Considerando altresì la posizione della coniuge C.E. e dei redditi da lei esposti per gli anni in questione, l’Ufficio applicava l’istituto della “Famiglia fiscale”, riferendo al contribuente G.R. il 100% della gestione dei beni in titolarità della moglie, portando in detrazione il reddito da essa percepito.

Il giudice di prossimità apprezzava parzialmente le ragioni del contribuente, rideterminando in ribasso i calcoli dell’Ufficio ed espungendo alcune voci di ripresa a tassazione. Donde appellava l’Amministrazione finanziaria, protestando violazione di legge per errato calcolo delle rate di mutuo prima casa ai fini dell’applicazione degli indici redditometrici.

Avverso la sentenza di secondo grado che conferma la pronuncia di prime cure, propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi a cinque motivi, cui replica il patrono della parte contribuente con tempestivo controricorso e, in prossimità dell’udienza, ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Vengono proposti cinque motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e fala applicazione del D.M. finanze del 10 settembre 1982, indicante i parametri per l’applicazione dei criteri del c.d. “redditometro”, secondo il rinvio operato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38. Nella sostanza, dopo aver rimarcato che il D.M., in questione non deve considerarsi atto amministrativo generale, bensì atto normativo secondario suscettibile di essere valutato nel giudizio di legittimità per scrutinare la corretta interpretazione o meno che ne abbia data la sentenza di appello, il patrono erariale rappresenta l’errore applicativo in cui è incorsa la commissione regionale, nel sancire che le rate di mutuo relative alla prima casa debbono essere sommate al risultato conseguito dopo aver svolto i calcoli del redditometro e non moltiplicate per lo stesso coefficiente di redditività (pag. 4, penultimo capoverso, sent. impungata).

Il motivo è ammissibile e fondato. Va respinta infatti l’eccezione preliminare di parte contribuente, ove afferma l’indeducibilità avanti questa Suprema Corte della violazione di atto che non è fonte normativa neppure di grado inferiore, bensì mero atto amministrativo di portata generale. Il decreto ministeriale in questione opera come integrazione normativa per il rinvio fattone dalla fonte delegata, senza che un tanto violi il principio di capacità contributiva o la riserva di legge in materia tributaria, posto che si tratta di disposizione contenente gli indici di metodo da aggiornarsi periodicamente. Nel merito, poi, la questione se le rate del mutuo “prima casa” debbano concorrere alla ricchezza da moltiplicare coll’indicatore predetto, ovvero se vadano sommate dopo tale moltiplicazione, è stata risolta nel primo senso con orientamento ribadito anche di recente. Ed infatti, in caso di accertamento del reddito attribuibile al contribuente con metodo sintetico (c.d. redditometro), le rate di ammortamento del mutuo (ed i canoni di locazione) delle residenze principali e secondarie, ove sia applicabile ratione temporis il D.M. 10 settembre 1992, devono essere prima addizionate all’importo indicato nella allegata tabella relativo a tali residenze e, ottenuta tale somma, moltiplicate per il coefficiente riportato nella medesima tabella, ridotto di una unità; ciò in quanto tale meccanismo – a differenza del nuovo redditometro di cui ai D.M. 24 dicembre 2012 e 16 settembre 2015, fondati viceversa sulla spesa sostenuta dal contribuente per l’acquisizione dei beni e servizi e per il relativo mantenimento – considerava la disponibilità di beni e servizi indicativa di capacità contributiva, la quale era valutata, con uno strumento statistico-matematico, correlando a ciascun bene e servizio un importo e un coefficiente (così Cass. V, n. 1454/2021). Il motivo è quindi fondato e merita accoglimento.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in parametro al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per motivazione apparente circa la moltiplicazione preventiva o successiva alla somma del rateo mutuo “prima casa”. Il motivo è assorbito dall’accoglimento di quello che precede.

3. Con il terzo motivo di profila ancora violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in parametro al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per motivazione apparente circa la rideterminazione della ripresa a tassazione. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.

4. I motivi quarto e quinto attengono alla determinazione delle pene pecuniarie che debbono comunque essere valutate totalmente ex novo in esito al giudizio di rinvio dove sarà esperito il ricalcolo dell’imponibile secondo la corretta formula indicata in accoglimento del primo motivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Veneto Venezia, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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