Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19175 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.02/08/2017),  n. 19175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8514-2012 proposto da:

P.T., T.F., elettivamente domiciliati in ROMA

VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO

MARIA DE MATTEIS, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI BRESCIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 21/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 18/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate notificava ai coniugi T.F. e P.T. distinti avvisi di accertamento, relativi all’anno di imposta 2001, con i quali rettificava il reddito dichiarato dai contribuenti recuperando a tassazione, ai fini Irpef e addizionali comunale e regionale, la plusvalenza non dichiarata pari a Lire 1.872.449.000, conseguita dai contribuente con la cessione di terreni lottizzati effettuata in data 19.11.2001 a favore della società (OMISSIS).

T. e P. proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Brescia che li respingeva con sentenza n. 5 del 2009.

I contribuenti proponevano appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 18.2.2011.

Contro la sentenza di appello i contribuenti propongono ricorso per cassazione con due motivi. Depositano memoria difensiva.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo: “violazione e falsa applicazione DEL D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 42,L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7 nonchè delle norme e dei principi che prescrivono che gli atti impositivi della Amministrazione finanziaria debbano essere adeguatamente motivati; violazione dell’art. 112 c.p.c., che impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda, nonchè delle norme e dei principi che impongono anche al giudice tributario la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato,il tutto con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il motivo è infondato. La sentenza impugnata non contiene alcuna affermazione confliggente con l’obbligo, normativamente previsto, di motivazione degli atti impositivi. Il giudice di appello ha espressamente esaminato la censura del contribuente che deduceva la nullità degli avvisi di accertamento per l’indistinto riferimento alle fattispecie previste dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81 (ora 67), lett. a) e b), riguardanti, rispettivamente, le plusvalenze generate dalla lottizzazione di terreni e successiva vendita ovvero dalla cessione a titolo oneroso di terreni edificabili, ed ha ritenuto che il ripetuto riferimento all’inserimento dei terreni in oggetto nel piano di lottizzazione approvato dal Comune rendeva palese il riferimento alla fattispecie prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, comma 1, lett. a). L’espressa pronuncia sul punto esclude che si sia verificata una nullità per mancata pronuncia sulla domanda del ricorrente ai sensi dell’art. 112 c.p.c., (ipoteticamente integrante un vizio del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non il denunciato vizio di violazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

2. Secondo motivo:”violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81 (ora 67), comma 1, lett. a) e art. 82 (ora 68) ratione temporis vigente, nonchè delle vigenti prescrizioni in materia urbanistica (L. n. 1150 del 1942 e successive modificazioni) e delle norme che disciplinano l’edificabilità dei suoli per effetto di lottizzazioni; violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 1, comma 2 e delle norme e dei principi che disciplinano l’irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazione della normativa tributaria; il tutto con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, in quanto la Commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto sufficiente la mera approvazione del piano di lottizzazione da parte del Comune essendo invece necessaria la stipula della relativa convenzione.

Il motivo è infondato. Secondo la costante giurisprudenza della Sezione tributaria di questa Corte, in tema d’imposte sui redditi, ed al fine dell’assoggettamento ad imposizione, tra i redditi diversi, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 67, comma 1, lett. a), delle plusvalenze derivanti dalla vendita d’immobili posta in essere al di fuori dell’esercizio di imprese, un terreno deve considerarsi lottizzato allorquando sia intervenuta, da parte dell’autorità competente, l’autorizzazione del corrispondente piano di lottizzazione, anche se non sia ancora stata stipulata, tra il comune ed i proprietari, la relativa convenzione urbanistica. (Sez. 5, Sentenza n. 22488 del 04/11/2015, Rv. 637078 01) Sez. 5, Sentenza n. 15584 del 27/07/2016, Rv. 640637 – 01 Sez. 5, Sentenza n. 11819 del 19/05/2006, Rv. 590597 – 01).

Spese regolate come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 8000 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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