Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19174 del 19/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19174 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: GARRI FABRIZIA

SENTENZA

sul ricorso 21729-2008 proposto da:
c frtret.c,nr A3744 9 – A
et/ .M,11 /9-‘6 tE
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LD “‘D ik 4-C ,i9-2-(<45-1. • '‘(BALDACCI TEODORO, MARZULLO GIOVANNY, RiCÒTTA GAETANOV cf, c"e-ripidzistii rlgk ce rul&GH-1.41A.,19 03 6• ce-crtRA 34T 5-5'z 53 CIACCIA MARIA, E.-APURSO COSIMO DAMIANO, MURGOLO MICHELE, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA 110/ ' CANEVA 51, pressortUDOVICO DE CESARE, rappresentati e difesi dall'avvocato DE CESARE MASSIMO, giusta delega 2013 1092 in atti; - ricorrenti contro 06-4-m5M/UPao ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., lf in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Data pubblicazione: 19/08/2013 _ - in ROMA, VIA PO 25/B (STUDIO PESSI E ASSOCIATI), presso lo studio dell'avvocato GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente - all'avvocato SANTA ZINGRILLO, giusta delega in atti; - controricorrente - di BARI, depositata il 29/08/2007 R.G.N. 2607/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI; udito l'Avvocato GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per il rigetto del ricorso. avverso la sentenza n. 1153/2007 della CORTE D'APPELLO Svolgimento del processo La Corte d'appello di Bari ha respinto il gravame proposto da Sergio Servi, Cosimo Damiano Capurso, Franco Antonio De Vito, Antonietta Costantino, Michele Mugolo, Angelo Peruzzi, Mario Caradonna, Michele Bitetto,Maria Giaccia, Marco Raffaele D'Altamura, Felice Renzulli, Teodoro Baldacci, Sebastiano Cellamare, Umberto De Nisi, Giovanni Marzullo, Antonio di Clemente, Nicola Gentile, rinnovo dei contratti della quale i dipendenti chiedevano — stante la natura retributiva dell'erogazione — l'assoggettamento a contribuzione ed il computo nel tfr e, conseguentemente, la declaratoria di nullità degli accordi sindacali che l' avevano escluso in violazione dell'art. 2120 c.c.. La Corte territoriale ha ritenuto che correttamente alla somma erogata una tantum era riconosciuta natura risarcitoria stante la funzione di tenere indenni i lavoratori dai danni conseguenti all'essere rimasti per un certo periodo di tempo privi della tutela della contrattazione collettiva, non superata dalla circostanza della ripetizione in un certo tempo della situazione di fatto. Esclude la Corte che si possa attribuire valore sintomatico alla circostanza che l'una tantum è proporzionata all'aumento degli stipendi "poiché si tratta di una mera risultanza di una ordinaria trattativa" né tanto meno che l'erogazione sia riconosciuta anche ai dipendenti in malattia posto che questi conservano il medesimo status di quelli regolarmente in servizio. Quanto alla dedotta nullità delle disposizioni collettive che escludono il computo dell'una tantum dal trattamento di fine rapporto, la Corte territoriale ha osservato che tale eventualità è espressamente contemplata dal comrna 2 dell'art. 2120 c.c.. Ha poi evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dai lavoratori, l'erogazione aveva carattere eccezionale e per l'effetto era esclusa dal computo ai sensi dell'art. 2120 c.c.. Con riguardo poi all'assogettabilità delle somme alla contribuzione del Fondo di previdenza dei lavoratori dell'Enel, la Corte ha ribadito quanto già affermato dal Tribunale e cioè che, prima dell'entrata in vigore del d.1g. 562/1996, che dal 1.1.97 ha definito la base imponibile da prendere a riferimento per il versamento dei contributi ( con riferimento all'art. 12 della 1. 153/1969 che indica le voci che non si computano), si applicava la 1. 293 del 1956 che all'art. 14 espressamente indica le voci da computare tra le quali non rientra il compenso in questione. Per la cassazione della sentenza ricorrono i lavoratori in epigrafe indicati sulla base di un unico articolato motivo. L'Enel Distribuzione s.p.a. resiste con controricorso insistendo per l'inammissibilità del ricorso o, comunque , per la sua infondatezza. La società ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso viene censurata la sentenza sotto diversi profili: r.g. 21729/2008 F.Garri Vito Montrone, Nicola De Cata, Angelo Mola, Gaetano Ricotta, Antonio Servodio, Giovanni Cardinale, Giuseppe Mangino e Giacinto Porta, tutti dipendenti di Enel Distribuzione s.p.a., relativo al computo dell'una tantum prevista dai cali succedutisi dal 1983 al 1996 per compensare il tardato 1.- con riguardo all'art. 360 con-una 1 n. 5 c.p.c. per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; 2.- in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c. in materia di TFR; 4.- per violazione e falsa applicazione della 1. 30.4.1969 n. 153 nella determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale. • In sintesi sostengono i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevanti una serie di circostanze, allegate e non contestate, che insieme considerate dimostravano il carattere non eccezionale dell'erogazione del compenso una tantum, consistente sostanzialmente nell'adeguamento retributivo riconosciuto a distanza di mesi ogni tre /quattro anni nel periodo dal 1983 al 1996 , quantitativamente sovrapponibili agli aumenti non percepiti nel periodo di vacatio, e ciò nonostante non assoggettati a contribuzione e non computati nel trattamento di fine rapporto, con grave danno per i dipendenti. Il riferimento alla natura risarcitoria dei compensi in questione, sarebbe stato impropriamente mutuato dalla resistente quando, invece, si tratterebbe di vera e propria retribuzione, scollegata da circostanze contingenti che riguardano il singolo lavoratore, che va pertanto computata necessariamente nel tfr oltre che nella retribuzione soggetta a contribuzione e da calcolare ai fini della pensione (ex art. 12 1. n. 153/1969, domanda quest'ultima in relazione alla quale la Corte avrebbe omesso di pronunciare). Sottolinea poi che l'Inps aveva condiviso l'impostazione dei lavoratori tanto che aveva chiesto il versamento dei contributi, poi effettuato dal 1.1.1997 per effetto dell'entrata in vigore e dell'applicazione del d.lgs. n. 562/1996 che ha armonizzato i sistemi. Tanto premesso i ricorrenti chiedono a questa Corte "se nella fattiipecie risulti violato il disposto di cui all'ad 360 n. 3 c.p.c. con nfè dmento all'ad. 2120 c.c. in materia di fr, l'art. 360 n. 3 con riferimento all'ad. 14 della 1 31.3.1956 n. 293, alla 1. n. 53 del 3.2.1963, 1 n. 1079 del 25.11.1971 1 n. 153 del 30.4.1969 per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale laddove, a seguito di un'indagine omessa dalla corte territoriale o comunque a seguito di un corretto procedimento logico giuridico sarebbe potuto ragionevolmente emergere che, l'una tantum di cui è causa, è componente integrante della retribuzione corriiposta ed obbligatoriamente dovuta al lavoratore perché detta indennità è a tutti gli effetti stipendio, ivi compresa l'indennità di contingenze e quella di anzianità". Tanto premesso ritiene la Corte che l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla resistente sia in parte fondata. Ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per - omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione è inammissibile qualora non venga formulato il c.d. quesito di fatto e manchi la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi. Tale carenza è • riscontrabile anche quando l'indicazione del fatto decisivo controverso sia, in ipotesi, rilevabile dal complesso della formulata censura. La ratio che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze r.g. 21729/2008 F.Garri 3.- per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della 1. 31.3.1956 n. 293, della 1. 3.2.1963 n. 53 e della 1. 25.11.1971 n. 1079; deflattive del filtro di accesso alla S.C., é quella che la Corte deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l'errore commesso dal giudice di merito (cfr. tra le tante Cass. 18/11/2011 n. 24255). Ove tali requisiti non siano rispettati la censura deve essere dichiarata inammissibile. Tanto premesso si osserva che nel caso in esame manca del tutto il momento di sintesi con riguardo alla Infondato invece il ricorso nella parte in cui ci si duole della violazione e falsa applicazione degli art. 2120 c.c. in relazione anche al disposto dell'art. 14 della 1. 31.3.1956 n. 293, della 1. 3.2.1963 n. 53 e della 1. 25.11.1971 n. 1079; L'art. 14 della 1. n. 293 del 1956, nel testo sostituito dalla 1. n. 53 del 1963, prevede che la retribuzione soggetta a contributi è costituita dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto appartiene; dall'indennità di contingenza; dagli aumenti per anzianità; dall'indennità di mensa e aggiuntiva di mensa; dalla tredicesima mensilità e dalla quattordicesima. L'art. 12 della 1. n. 153 del 30.4.1969 dispone poi che "per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro." Si tratta quindi di verificare se i compensi erogati rientrano o meno nella nozione legale di retribuzione utile ai fmi del calcolo dell'indennità di fine rapporto. Ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia correttamente interpretato gli accordi aziendali, che dell'una tantum costituiscono la fonte, chiarendo che la circostanza che l'una tantum fosse commisurata all'aumento di stipendio disposto in sede di rinnovo contrattuale non è di per sé sufficiente per attribuire al compenso natura propriamente retributiva in luogo di quella risarcitoria che le parti sociali, in esito alla trattativa sindacale, hanno voluto attribuirle. A tal fine è stato, in concreto, verificato che non si trattava di una "modalità" di adeguamento stipendiale adottata con carattere di regolarità e continuità ma, piuttosto, di un indennizzo convenzionalmente stabilito per tenere indenni i lavoratori degli effetti pregiudizievoli dei tempi occorsi per la conclusione del nuovo contratto. . esito al quale serificato Si tratta di un accertamento di fatto che, come tale, non è qui censurabile f in che non si tratta di erogazioni che presentano i caratteri della periodicità e continuatività di tal che, condivisibilmente, non possono entrare a far parte della base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Peraltro questa Corte (con riguardo al Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private) ha, in passato, affermato che anche il carattere retributivo di una determinata erogazione non è sufficiente per ritenerla parte della retribuzione contributiva computabile a tale fine. Con riguardo a tale specifica disciplina, occorre che della detta erogazione sia altresì accertata la riconducibilità ad uno degli specifici elementi retributivi tassativamente indicati nell'elenco di cui agli artt. 14 della legge 31 marzo 1956 n. 293, 1 della legge 3 febbraio 1963 n. 53 e 2 della legge 25 r.g. 21729/2008 F.Garri dedotta insufficienza e contraddittorietà della motivazione e ciò rende di per sé solo non scrutinabile la censura. novembre 1971 n. 1079 (Cass. 20/1/2001 n. 834 e 24 agosto 1991 n. 9097). In sostanza non può considerarsi sufficiente il riconoscimento della natura retributiva di una determinata erogazione, ai fini contributivi, poiché l'anzidetta normativa ha per oggetto non tutti gli elementi della retribuzione, bensì solo quelli "tassativamente indicati dalla legge". Gli elementi della retribuzione contributiva, tassativamente fissati dalla legge, sono solo il minimo di stipendio della categoria, l'indennità di contingenza, gli aumenti per anzianità, l'indennità di mensa, la tredicesima mensilità e la quattordicesima erogazione dell'anno. che correttamente è stato escluso. In conclusione il ricorso, per la parte in cui è ammissibile, deve essere respinto e le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, vanno regolate secondo il criterio della soccombenza. PQM Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2500,00 per compensi professionali ed in e 50 per esborsi, oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma il 26.3.2013 Il compenso erogato a titolo indennitario non può essere ricondotto a nessuna delle voci esposte di tal

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