Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19174 del 19/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 19174 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: DI FLORIO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso 16080-2016 proposto da:
PRIMARADIO DI CONTE LUIGI & SNC in persona del legale
rappresentante CONTE LUIGI, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 31, presso lo studio
dell’avvocato VITO SOLA, rappresentato e difeso
dall’avvocato SABATO GIUSEPPE PERNA giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

RADIO

DIMENSIONE

SUONO

SPA

in

persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante
Dott. SERGIO FARINA, elettivamente domiciliata in
ROMA,

VIALE G.

MAZZINI

88,

1

presso lo studio

Data pubblicazione: 19/07/2018

dell’avvocato MAURO AMICONI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARZIA AMICONI giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente

avverso

la

sentenza

n.

2241/2015 della

CORTE

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio

del

17/04/2018

dal

Consigliere

ANTONELLA DI FLORIO;

\

\

2

Dott.

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/05/2015;

Ritenuto che

1. Primaradio di Conte Luigi & C snc ( da ora Primaradio ) ricorre, affidandosi a
tre motivi, per la Cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli
che, riformando la pronuncia del Tribunale, respinse la domanda proposta nei
confronti di Radio Dimensione Suono Spa per il risarcimento del danno

compreso fra il 10.1.2002 – data in cui l’odierna ricorrente era subentrata
nella titolarità dell’impianto della Fiore Communication Sri che in precedenza
deteneva le medesime frequenze – ed il 24.9.2003.
2. Ha resistito la controricorrente.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Considerato che

1. Con il primo motivo, la società ricorrente deduce, ex art. 360 n° 3 e 5 cpc ,
violazione degli artt. 1173,1223,1226, 2043, 2056, 2059 e 2697 cc e degli
artt. 112, 115 e 116 cpc, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio: denuncia la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui aveva
riconosciuto, da un parte l’illiceità della condotta dell’emittente convenuta e la
sussistenza dell’an debeatur, negando poi, dall’altra, che ricorresse un danno
evento con risarcibilità in re ipsa ; contesta altresì l’omessa motivazione sul
punto.
2. Con il secondo motivo, ex art. 360 n° 3 e 5 c.p.c. , deduce la violazione
degli artt. 1226, 2043, 2056, 2727, 2704 cod. civ. ed artt. 115 e 116 c.p.c. e
l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: lamenta che la Corte
territoriale aveva negato la sussistenza del danno in quanto i contratti
pubblicitari prodotti erano scaduti in data antecedente al periodo contestato,
ed aveva omesso di considerare che il risarcimento riconosciuto dal primo
giudice era fondato non soltanto su di essi ma sulla congiunta valutazione di
fatti notori e di regole di comune esperienza e sulla perdita economica
collegata alla violazione dell’immagine e del prestigio ed allo sviamento di
3

derivante da illegittime interferenze radiofoniche, poste in essere nel periodo

clientela per i quali era impossibile

dimostrare l’esatto ammontare del

quantum, imponendosi, pertanto, una valutazione equitativa.
3. Con il terzo motivo ex art. 360 n° 3, la ricorrente deduce, infine, la
violazione dell’art. 2059 c.c. : lamenta che la Corte territoriale, omettendo
qualsiasi valutazione sulla rilevanza del pregiudizio subito, aveva negato la
sussistenza del danno non patrimoniale che, invece, doveva ritenersi fondato

4.

I motivi devono essere esaminati congiuntamente, in quanto sono

strettamente collegati sotto il profilo logico: essi sono infondati.
Nella sostanza, infatti, le censure complessivamente prospettate criticano la
sentenza che, pur condividendo la decisione di primo grado in ordine
all’illiceità delle interferenze radiofoniche, aveva ritenuto complessivamente
erronea la quantificazione del danno, determinato in via equitativa in C
50.000,00.
4.1. Al riguardo, deve precisarci, che il Tribunale di Napoli statuì in ordine al
quantum

riferendosi anche ai contratti pubblicitari stipulati, assumendo che

fossero stati risolti a causa della condotta illecita dell’emittente convenuta .
La Corte territoriale ha escluso in premessa ( cfr. pag. 7 della sentenza ) che
la quantificazione potesse ricomprendere anche il danno patrimoniale derivante
da tale circostanza, in quanto la scadenza dei contratti era stata fissata, ab
origine,

a data antecedente a quella ( 10.1.2002 ) in cui l’odierna ricorrente

subentrò alla Fiore Communication srl.; ed ha incentrato la successiva
motivazione di riforma sul pregiudizio non patrimoniale collegato alla lesione
del diritto costituzionalmente garantito di cui all’art. 21 Cost.
4.2. Tanto premesso, si osserva, in ordine al primo rilievo proposto ( pag. 4a
del ricorso) , che l’espressione “prova dell’an della sussistenza del danno ” (
cfr. pag. 7 della sentenza ) è frutto di un evidente lapsus calami che risulta
chiarito dalle successive statuizioni: è del tutto evidente, infatti, che i giudici
d’appello hanno affermato che è stata provata la condotta illecita
dell’emittente convenuta ma non l’esistenza del danno subito dalla società
attrice, e che doveva ritenersi erronea, nel caso di specie, la valutazione

4

sulla violazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero.

equitativa effettuata dal primo giudice con modalità volta a sopperire, in
relazione al danno non patrimoniale, le carenze probatorie della parte attrice.
La sentenza impugnata, infatti, ha espressamente escluso la fondatezza
dell’allegazione difensiva secondo cui, nei casi di radiofrequenze illecite,
dovrebbe configurarsi un danno in re ipsa, da ritenersi presuntivamente
sussistente e quindi “insuscettibile di prova” ( cfr. pag. 8 sentenza ): tale

che ha avuto modo di chiarire che ” anche nei confronti delle persone
giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del
danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., comprensivo di qualsiasi
conseguenza pregiudizievole della lesione dei diritti immateriali della
personalità, compatibile con l’assenza di fisicità e costituzionalmente protetti,
quali sono il diritto al nome, all’identità e all’immagine dell’ente (tra le altre,
Cass., 4 giugno 2007, n. 12929; Cass., 25 luglio 2013, n. 18082; Cass., 1
ottobre 2013, n. 22396; Cass., 16 novembre 2015, n. 23401). Un siffatto
pregiudizio non patrimoniale come precisato dalla citata Cass. n. 12929 del
2007 – è, dunque, ad apprezzare come diminuzione della considerazione della
persona giuridica o dell’ente che si esprime, per l’appunto, nella sua immagine,
sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta
nell’agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o
dell’ente e, quindi, nell’agire dell’ente, sia sotto il profilo della diminuzione della
considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi
con le quali la persona giuridica o l’ente di norma interagisca.
Tale danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all’ente in via
equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Non è
quindi, predicabile, neppure per il danno all’immagine della persona giuridica o
dell’ente collettivo, una risarcibilità come mero danno-evento e cioè in re ipsa
nel fatto lesivo. Una tale impostazione collide con l’attuale, e ormai
consolidati:« (a partire dalle pronunce delle Sezioni Unite del 2008: cfr.,
segnatamente, Cass., 11 novembre 2008, n. 26972, sino alla recente Cass.,
sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350), orientamento che esclude, in ogni caso, la
sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da
5

statuizione, del resto, risulta conforme ai principi affermati da questa Corte

reato (Cass., 12 aprile 2011, n. 8421), sia che sia contemplato come ristoro
tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass. 26 settembre
2013 n. 22100; Cass., 15 luglio 2014, n. 16133; in tema di equa riparazione
per durata irragionevole del processo: Cass., 26 maggio 2009, n. 12242), sia,
infine, che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, e, tra
questi, il diritto all’onore ed alla reputazione della persona fisica (Cass., 18

persona giuridica (cfr. pronunce sopra richiamate).
Ciò in quanto, con il superamento della teorica del c.d. “danno evento”
(elaborata compiutamente dalla sentenza n. 184 del 1986 della Corte
costituzionale in tema di danno biologico, ma oggetto di revirement operato
dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 372 del 1994), il danno
risarcibile, “nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma vivente
dell’art. 2043 c.c., cui è da ricondurre la struttura stessa dell’illecito aquiliano,
non si identifica con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma con
le conseguenze di tale lesione” (Cass. n. 16133 del 2014, cit.). Una
prospettiva, questa, che muove anzitutto dal riconoscimento che l’art. 2059
c.c., non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta, per l’appunto,
da quella di cui all’art. 2043 cod. civ., ma si limita a disciplinare i limiti e le
condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della
sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito richiesti dal citato art.
2043, senza differenziazioni in termini di prova (cfr. Cass., sez. un. n. 26972
del 2008, cit.). Una prospettiva che, altresì, trova la propria giustificazione di
fondo – ribadita ancora una volta da Cass. sez. un. n. 15350 del 2015, cit. – nel
postulato per cui, nel sottosistema della responsabilità civile, al risarcimento
del danno non può ascriversi una funzione punitiva.
Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale
conseguenza pregiudizievole (ossia, una perdita ai sensi dell’art. 1223 c.c.,
quale norma richiamata dall’art. 2056 c.c.) di una lesione suscettibile di essere
risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene a tale ultimo
fine possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici.” ( cfr. Cass.

6

novembre 2014, n. 24474) o il diritto all’immagine dell’ente collettivo o della

20643/2016; e nello stesso senso Cass. 127/2016; Cass. 20889/2016; Cass.
11446/2017).
4.3. Questo Collegio intende dare continuità all’orientamento sopra riportato,
dovendosi altresì precisare, in ordine alle censure di omesso esame di fatti
decisivi per il giudizio proposte nel primo e nel secondo motivo, che i rilievi
risultano infondati in quanto la Corte territoriale ha dato conto di aver

all’immagine e non trascurabili danni esistenziali derivanti da
un’inaccettabile compromissione e limitazione dei diritti, anche
costituzionalmente garantiti, dell’esponente società”: cfr. pag. 7 penultimo cpv
sentenza) ritenendole generiche ed apodittiche ed affermando,
condivisibilmente, che la difficoltà a fornire la prova non esime il danneggiato
quanto meno da una specifica allegazione che consenta al giudicante di
attivare il ragionamento presuntivo.
5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a
norma del comma ibis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte,
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in C
8.200,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali
nella misura di legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
7

esaminato tutte le allegazioni di Primaradio (“danno al prestigio ed

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a

norma del comma ibis dello stesso art. 13.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA