Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19174 del 07/09/2010
Cassazione civile sez. III, 07/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19174
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
N.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIOVANE
ITALIA 7, presso PONTISSO, rappresentato e difeso dall’avvocato
FILOSA LUCIO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
V.M., V.G., V.A., tutti quali
eredi della madre C.G., C.G., RAS
ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 11004/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata
il 30/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. VINCENZO
MARINELLI che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che:
1.- N.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli emessa ex art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 30-10-2008 nella controversia con C.G., V.A., V.M., V.G. (quali eredi di VI.Ge.) e la c.ia R.A.S. s.p.a. avente ad oggetto risarcimento dei danni da incidente stradale.
1.1. Parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva.
2. Il ricorso e’ soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.
Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c. regolarmente notificata.
2.1. Parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. – Nella relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c. si legge:
“(…)3. – Il ricorso appare inammissibile perche’ formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. qui applicabile, come introdotto dal cit. d.Lgs..
3.1. Il primo motivo denunciante violazione di legge si conclude con un generico interrogativo giuridico del tutto sganciato dalla fattispecie concreta e dal modo in cui e’ stata decisa. Si rammenta che il quesito di diritto deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. civ., Sez. 3^, 30/09/2008, n. 24339).
3.2. Il secondo motivo – denunciante contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine alla compensazione delle spese del grado di appello (e, quindi, apparentemente riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 5 anche se viene richiamato pure il n. 3 dello stesso articolo) – si conclude con un “quesito” palesemente inadeguato, dal momento che esso pone un interrogativo astratto, dal quale non e’ dato neppure individuare la precisa natura del vizio motivazionale, tantomeno la sua decisivita’.
Si rammenta che la chiara indicazione richiesta dall’art. 366 bis c.p.c., secondo i canoni elaborati da questa Corte (cfr. Sez. Unite, 01/10/2007, n.20603; Cass. civ. Ord., Sez. 3^, 18/07/2007, n. 16002;
Cass. civ. Ord, Sez. 3^, 07/04/2008, n. 8897) deve consistere in una parte del motivo che si presenti a cio’ specificamente e riassuntivamente destinata, da cui risulti non solo il fatto controverso, ma anche la decisivita’ del vizio. In altri termini, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Sez. Unite, 01/10/2007, n. 20603).
3.2.1. Non appare superfluo aggiungere che – secondo giurisprudenza consolidata – la decisione del giudice di merito di compensare le spese di lite, in tutto o in parte, e’ espressione di un potere discrezionale conferitogli per legge, incensurabile in sede di legittimita’ a meno che non sia sorretto da ragioni palesemente illogiche, nella specie non evidenziate.”.
2. – Il Collegio osserva che, essendo intervenuto atto di rinuncia sottoscritto dalla parte e dal difensore, occorre dichiarare l’estinzione del giudizio.
Nulla va disposto per le spese in assenza di attivita’ difensiva di parte intimata.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010