Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19173 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 28/09/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 28/09/2016), n.19173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9039-2012 proposto da:

BAR. S.A. S.P.A., p.i. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIETRO BORSIERI 3, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA DONNINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARMINE PERRONE CAPANO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.R., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARPAGNANO DOMENICO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7332/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/12/2011 R.G.N. 1566/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con ricorso del 5 giugno 2003 S.R., premesso che era stato assunto alle dipendenze della BAR. S.A. S.p.A. (società di servizi, partecipata al 72% dal Comune di Barletta) dall'(OMISSIS) come impiegato di quinto livello e che dal (OMISSIS) era stato inquadrato, pur continuando a svolgere le stesse mansioni, come impiegato di quarto livello; che era stato sempre assegnato (sino al (OMISSIS)) alla direzione del museo pinacoteca del Comune di (OMISSIS) con mansioni riconducibili al 3^ livello contrattuale; che la retribuzione percepita era inferiore alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e comunque a quella percepita dai dipendenti del Comune di Barletta che svolgevano le stesse mansioni; tanto premesso, il S. conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro di Trani la SPA BAR S.A. perchè fosse condannata al riconoscimento, sin dal momento della sua assunzione, del diritto al 3^ livello di cui al contratto collettivo 3 novembre 1994, come modificato ed integrato dal successivo contratto nazionale di lavoro del 20 settembre 1999 per i dipendenti del settore terziario, ovvero al 40 livello di quel medesimo contratto, in ogni caso per la condanna della convenuta a riconoscere lo stesso trattamento economico e normativo che il Comune di Barletta assicurava ai suoi dipendenti addetti alle medesime mansioni, con conseguenti condanne al pagamento delle relative differenze retributive, da quantificarsi in separato giudizio.

Con sentenza in data 4 dicembre 2008 il giudice adito accoglieva la domanda, dichiarando il diritto dell’attore ad essere inquadrato sin dalla sua assunzione nel 3^ livello di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore terziario, condannando per l’effetto la società soccombente al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori, da liquidarsi separatamente.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società con atto dell’11 marzo 2009, instando per il rigetto della domanda. Si costituiva il S., concludendo in via principale per il rigetto dell’impugnazione e dispiegando, a sua volta, appello Incidentale condizionato (nell’ipotesi di ritenuta fondatezza del gravame principale), per la condanna della società al riconoscimento in suo favore, ai sensi della L. n. 1369 del 1960, art. 3 dello stesso trattamento economico e normativo che il Comune di Barletta, in forza del contratto collettivo nazione di lavoro per gli enti locali, attribuiva ai suoi dipendenti addetti allo svolgimento delle stesse mansioni.

La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 7332 in data 28 novembre 2011, pubblicata il successivo 3 gennaio 2012 e notificata il 30/01/2012, rigettava l’appello principale, dichiarava assorbito quello incidentale, così confermando l’impugnata pronuncia, con la condanna altresì della società appellante al pagamento delle ulteriori spese di come Ivi liquidate.

La Corte distrettuale osservava che l’accordo sindacale del giugno 2001, in virtù del quale 32 impiegati di concetto sarebbero passati, con decorrenza dall’aprile 2001, dal 5^ al 4^ livello del contratto collettivo commercio, era irrilevante, visto che come già osservato dal giudice di primo grado, il richiamato accordo sindacale non conteneva alcuna rinunzia ai diritti individuali del è S., neppure nominativamente indicato, ma solo il riconoscimento del superiore, livello retributivo per alcuni dipendenti; in ogni caso, tale accordo non poteva vincolare il ricorrente, in quanto costui non lo aveva sottoscritto e non aveva conferito alle organizzazioni firmatarie alcun specifico mandato con rappresentanza. Infine, il ricorrente non risultava essere destinatario dell’accordo in questione, poichè il passaggio al 4^ livello dall'(OMISSIS) e non già dal (OMISSIS) (data di documentata maturazione dell’appellato, di tale livello contrattuale). Infondato, altresì, era il secondo motivo di appello, trattandosi di fallace valutazione della prova testimoniale da parte appellante, poichè dalle deposizioni dei testi escussi in primo grado era lecito desumere la franca esplicazione da parte del S. di mansioni di concetto ai fini del suo corretto inquadramento nel 3^ livello del contratto collettivo settore terziario. Non vi era dubbio sulla complessità delle mansioni espletate dal S. e sulla loro ricomprensione nel reclamato 3^ livello, in quanto esse non rispondevano a canoni della competenza esecutivo-informatica, ma implicavano competenza valutativo-concettuale, esercitata in assoluta autonomia di cui al 3^ livello del contratto collettivo citato, così come indicato nella relativa declaratoria, ad esemplificazione della quale era contemplata la figura del commesso di libreria, tale indicato come incaricato della responsabilità tecnica del rifornimento librario dell’azienda, la cui competenza concettuale non poteva di certo dirsi superiore a quella espressa dal S. nell’attività di catalogazione specialistica delle opere e nel riscontro del loro adeguato stato di conservazione. Richiamando alcune testimonianze, ad avviso della Corte territoriale, la competenza amministrativa e contabile dell’appellato aveva riguardato essenzialmente la predisposizione delle delibere amministrative relative all’approvvigionamento del materiale necessario all’attività di informatizzazione, nonchè alla realizzazione degli interventi manutentivi connessi evidentemente alla segnalazione dello stato di deterioramento delle opere d’arte ed aveva comportato non solo l’attivazione della relazione con fornitori ed artigiani, ma anche l’acquisizione dei relativi preventivi di spesa, nonchè la scelta di quello ritenuto più adeguato, con predisposizione della relativa determinazione dirigenziale di impegno di spesa. Trattavasi, pertanto, di mansioni di concetto sia per I profili valutativi, insiti nella scelta fra più preventivi, sia per la competenza conoscitiva implicata nella predisposizione delle determinazioni amministrative consequenziale, secondo la figura del contabile impiegato amministrativo, espressamente prevista nella esemplificazione classificatoria del 3^ livello del c.c.n.l. di settore (personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata iniziativa, nell’ambito delle sue mansioni… applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nello specifico campo di competenza è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: contabilizzare dati, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi.

Pertanto, doveva ritenersi corretto il riconoscimento del 3^ livello di cui al c.c.n.l. per i dipendenti del settore terziario, quale tributario di indiscusse mansioni di concetto presso la direzione della pinacoteca del Comune di Barletta.

Avverso la sentenza della Corte distrettuale proponeva ricorso per cassazione con due motivi la S.p.a. BAR S.A. (mediante atto di cui alla notifica in data 29/30 marzo 2012).

Ha resistito all’impugnazione avversaria S.R., con controricorso (relata di notifica del 26 aprile 2012, a mezzo posta, a.r. pervenuta a destinazione il 4 maggio, con successivo avviso di avvenuto recapito, al portiere dello stabile, spedito l’otto maggio 2012).

Previ avvisi di rito, non risultano depositate memorie ex art. 378 c.p.c. per l’udienza pubblica fissata al 4 maggio 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ha dedotto “Erronea ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – Inammissibilità della domanda per Intervenuta transazione in sede sindacale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 411 c.p.c. e dell’art. 2113 c.c.; tanto in relazione all’accordo di cui al verbale (OMISSIS), per cui con nota del (OMISSIS) la società aveva comunicato al dipendente, facendo seguito agli accordi intercorsi, di assegnargli il 4 livello a partire dal 1 novembre 2001. Il giudice di merito non aveva considerato che il suddetto accordo era stato sottoscritto dai segretari provinciali delle organizzazioni sindacali facenti capo a Cgil e Cisl, che alla discussione avevano partecipato i rappresentanti sindacali aziendali delle stesse organizzazioni, che il S. era iscritto alla Cgil come da buste paga prodotte dallo stesso ricorrente (laddove era riportata la trattenuta sindacale a favore di quel sindacato), che prestato acquiescenza all’accordo ricevendone tutti i relativi benefici per anni, che aveva avuto formale conoscenza del tenore di tale accordo, ratificandolo personalmente in date successive. In particolare, il S. in data 1 novembre 2001 aveva ricevuto la comunicazione contenente Il riconoscimento del suo passaggio al livello superiore e nella stessa nota la società aveva sottolineato che l’avanzamento di qualifica era conseguente alle trattative e alle pattuizioni sottoscritte negli accordi Intercorsi, sicchè in nessun caso il lavoratore poteva sostenere di non aver ratificato il verbale di accordo, che invece non aveva Impugnato, neanche con il ricorso introduttivo. Inoltre, l’ulteriore accordo sottoscritto dalla società e dalle organizzazioni sindacali in data 8 giugno 2001 costituiva senza ombra di dubbio un accordo integrativo aziendale, in quanto erano stati disciplinati gli orari part-time, l’Indennità di disagio, le qualifiche di alcune delle categorie di lavoratori e l’indennità di maneggio denaro. La Corte barese addirittura omesso di considerare che la società aveva comunicato per Iscritto il tenore dell’accordo al dipendente, il quale aveva restituito detta documentazione debitamente sottoscritta per presa visione ed integrale accettazione (allegato numero 2 fascicolo S.). Per contro, nella sentenza impugnata non vi era un minimo accenno alla documentazione in atti, nè alle prove acquisite.

Con il secondo motivo BAR S.A. S.p.a. ha allegato Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Infondatezza della domanda.

Secondo la ricorrente, infatti, era evidente che I compiti desunti dalle acquisite testimonianze in base alle quali la Corte territoriale aveva deciso in senso favorevole alla parte attrice – Il S. li aveva potuti eventualmente svolgere per conto del Comune, non certamente da quando, nell’anno (OMISSIS), era passato alla BAR. S.A., atteso che la resistente non aveva bisogno quale società mista di tipo privatistico di predisporre delibera, nè di incaricare il S. degli acquisti, avendo già un ufficio predisposto a tali incombenze. Peraltro, l’opera di informatizzazione era iniziata nel 1996, sicchè era incredibile che, a distanza di oltre 4 anni (cioè a novembre 2000, data di assunzione del S.), la stessa attività, cui erano addetti non meno di 4 unità, non fosse determinata. La Corte di Appello nel ritenere che il S. non fosse un mero impiegato d’ordine aveva contraddittoriamente superato non solo le risultanze processuali, ma lo stesso contenuto del ricorso introduttivo, non avendo l’attore sostenuto di aver svolto simili compiti neanche nella sua domanda. Alcuni giudizi espressi dalla Corte territoriale erano veramente inventati, non trovando alcun riscontro nelle carte processuali. Dall’intero processo non è emersa, nè era stata provata, la autonomia operativa nell’attività svolta dal dipendente.

Entrambi i motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, non meritano pregio, di modo che vanno disattesi in forza delle seguenti considerazioni.

Ed invero, quanto al primo, premesso che il ricorso non riporta per intero il contenuto dell’accordo sindacale datato 8 giugno 2001, con conseguente irrituale carenza espositiva, ad ogni modo dalle pur scarne allegazioni ivi contenute non è possibile desumere una rinuncia di parte attrice, tale da poter precludere l’invocato accertamento, finalizzato ovviamente alla condanna di parte datoriale al pagamento delle conseguenti differenze retributive; rinuncia che, invero, per essere valida ed efficace richiede una sufficiente individuazione dei relativi diritti, oggetto della stessa, ed una idonea manifestazione di volontà in proposito, sicchè la rinuncia medesima difficilmente è ravvisabile per il solo fatto che nella specie venne accettato li passaggio di livello (al 4^), con decorrenza (OMISSIS), comunicato con apposita missiva nella quale si accennava a precedenti accordi Intercorsi. Peraltro, l’Inquadramento rivendicato (nel 3^ livello) dal S. riguardava un periodo anteriore (dall’assunzione risalente all'(OMISSIS). Per di più, secondo il ricorso de quo, le parti collettive con l’accordo (OMISSIS) avevano convenuto che i 15 impiegati con mansioni d’inserimento dati passavano, dal (OMISSIS), al 5^ livello, mentre i 32 impiegati con mansioni di concetto passavano dal 5 al 4^ livello con pari decorrenza (OMISSIS) 2001).

Pertanto, correttamente la Corte distrettuale ha respinto l’eccezione d’inammissibilità per intervenuta transazione, già coltivata in prime cure, poi reiterata dall’appellante, pur avendo espressamente tenuto conto di quanto al riguardo dedotto da quest’ultima, attuale ricorrente (mancata impugnazione dell’accordo sindacale da parte del S., iscritto ad una delle organizzazioni sindacali firmatarie, avendone accettato i benefici economici connessi al passaggio dal 5^ al 4^ livello, donde la pretesa rinuncia all’inquadramento nel 3^ livello).

D’altro canto, a norma dell’art. 2113 c.c., u.c., soltanto la conciliazione conclusa dinanzi alle apposite commissioni presso l’ufficio provinciale del lavoro, ovvero in sede sindacale, e la conciliazione giudiziale concretano una transazione sottratta alla disciplina, dettata dagli altri commi dello stesso art. 2113, e precludono al giudice l’accertamento della situazione preesistente e della violazione di disposizioni Inderogabili eventualmente attuata con gli atti transattivi (v. Cass. sez. un. civ. n. 3425 del 10/05/1988. Conforme Cass. lav. n. 2244 del 27/02/1995, secondo cui, tra l’altro, la disposizione di cui all’art. 2113 c.c., comma 1, – che stabilisce l’invalidità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., conforme al principio generale sancito dall’art. 1966 c.c., comma 2, in tema di nullità delle transazioni correlate a diritti sottratti alla disponibilità delle parti, per loro natura o per espressa disposizione di legge- trova li suo limite di applicazione nella previsione di cui al citato art. 2113 c.c., u.c.. In senso analogo v. anche Cass. lav. n. 11181 del 14/12/1996).

Deve, inoltre, ricordarsi che le associazioni sindacali hanno la funzione di rappresentanza di interessi collettivi e di assistenza, nel quadro degli stessi, nei confronti dei singoli associati, con conseguente esclusione di ogni potere di disposizione del diritti di costoro, che non sia stato oggetto di specifico mandato. Ne deriva che, in difetto di tale mandato, l’accordo sindacale intervenuto in sede aziendale a fini transattivi non obbliga i lavoratori, che non lo abbiano sottoscritto, alle rinunzie in esso previste, nè è assimilabile alle conciliazioni sindacali menzionate dall’art. 411 c.p.c., il quale si riferisce (considerandoli vincolanti per i lavoratori in ragione delle sufficienti garanzie di sostanziale libertà delle toro manifestazioni di volontà offerte dalle condizioni di stipula), agli accordi che gli stessi lavoratori, sia pur con l’assistenza del sindacati, contraggono personalmente od a mezzo di mandatari ad hoc muniti di potere ai sensi degli artt. 1704, 1708, 1387, 1392 c.c. (così tra l’altro, Cass. lav. n. 4408 del 13/05/1987. Conformi n. 537 del 1987, n. 6493 del 1984, n. 1140 del 1983, nn. 1253, n. 2039 e n. 3093 del 1982).

Dunque, va respinto il primo motivo di ricorso, non solo perchè irritualmente formulato, pure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, a fronte di sufficiente e congrua motivazione fornita dal giudice di merito, ma anche perchè infondato nei riguardi di corretta decisione, del tutto conforme ai principi di diritto sopra enunciati, laddove soprattutto nella specie non si ravvisano gli estremi di alcuna rinuncia preclusiva rispetto a quanto poi richiesto in via giudiziale da parte attrice, per cui non è nemmeno ipotizzabile una idonea ratifica da parte del diretto interessato. Quanto, poi, al secondo motivo, le doglianze ivi espresse attengono in effetti a valutazioni di circostanze di fatto, però già apprezzate dai giudici merito con argomentazioni logiche e coerenti, del tutto pertinenti alla declaratoria relativa al riconosciuto III livello, secondo la contrattazione collettiva di riferimento, pertanto insuscettibili di altra e diversa considerazione nell’ambito di questa sede di legittimità.

Del resto, lo svolgimento di mansioni di concetto è confermato in qualche modo anche dal fatto che la stessa società, sulla scorta del menzionato accordo in data (OMISSIS), avesse inteso ricomprendere tra i 32 impiegati di concetto, appunto, anche il S. per il passaggio dal 5^ al 4^ livello.

Ad ogni modo, la Corte di Appello ha accertato che l’attore, incaricato del progetto d’informatizzazione del museo – pinacoteca, non si era limitato allo svolgimento di meri compiti di archivista informatico (rientranti nell’ambito delle previsioni del 5^ ovvero del 4^ livello del c.c.n.l. settore terziario), ma aveva anche informatizzato i dati cartocci, dopo averne verificato la corrispondenza alle relative opere d’arte, avendo persino provveduto alla compilazione di dettagliate schede per le opere non ancora catalogate, al tal fine richiamando le deposizioni di alcuni testi, tra cui quella del direttore della pinacoteca, evidenziando quindi l’attività di descrizione compiuta dal S., attraverso un’opera di sintesi concettuale, implicante la coordinata e documentale conoscenza di nozioni storico – artistiche. Allo stesso tenore valutativo doveva peraltro ricondursi l’ulteriore compito di verifica dello stato di conservazione delle opere pittoriche, assolto dal S., sicchè tale competenza aveva indubbiamente travalicato la mero catalogazione informatica delle pitture e si era tradotta nell’assunzione di responsabilità valutative In merito allo stato di conservazione delle opere nell’ambito di un giudizio espresso in sostanziale autonomia, poichè soltanto nel caso In cui accertava un evidente deterioramento del quadro segnalava la circostanza al responsabile del progetto di restauro, così come riferito dal suddetto direttore all’udienza dell’undici aprile 2005.

Dunque, la Corte di Appello riteneva la corrispondenza delle anzidette mansioni a quelle previste in astratto dal c.c.n.l. per il terzo livello, relativamente ai lavoratori svolgenti mansioni di concetto comportanti particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza e che in condizioni di autonomia operativa nell’ambito di tali mansioni eseguono lavori che comportino una specifica ed adeguata capacità professionale.

Quindi, la Corte distrettuale richiamava ancora altre testimonianze rese nel corso del giudizio, che denotavano la particolare competenza del S. in ordine allo svolgimento d’incombenti amministrativi, concernenti l’approvvigionamento del materiale necessario all’attività d’informatizzazione e di realizzazione degli interventi di manutenzione, sicchè egli non soltanto si era attivato nel contatti con fornitori e di artigiani, ma aveva anche provveduto all’acquisizione dei preventivi di spesa ed alla scelta di quello più adeguato con la predisposizione degli atti all’uopo occorrenti.

Invece, le contrarie osservazioni della ricorrente da un lato risultano incomplete nella loro allegazione, poichè riferite soltanto ad alcune parti delle succitate deposizioni testimoniali, e d’altro canto attengono a divergenti apprezzamenti in punto di fatto, rispetto a quanto ritenuto dal giudici di merito, di primo e secondo grado, come tali processualmente non rilevanti.

Ed invero, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (vizio qui specificamente denunciato dalla ricorrente BAR S.A. con il suo secondo motivo) – secondo cui è ammessa l’impugnazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito (Cass. civ. Sez. 6 5, ordinanza n. 91 del 07/01/2014. In senso analogo v., tra le altre, Cass. 15489 del 2007, nonchè ancora Sez. 6 – 5, n. 5024 del 28/03/2012, secondo la quale il controllo di logicità del giudizio di fatto non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa.

Cfr. altresì Cass. n. 25332 del 28/1.1/2014, secondo cui il giudizio di legittimità è a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di tassazione non è mai giudice del fatto In senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione, che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.

V. pure Cass. 1 civ. n. 1754 del 26/01/2007: il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti.

In senso analogo, Cass. lav. n. 3881 del 22/02/2006 riteneva che il motivo di ricorso per tassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non al possibili vizi dell’ “iter” formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5): in caso contrario, li motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, ovvero di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. Conforme Cass. n. 3928 del 2000).

Pertanto, le surriferite argomentazioni della sentenza qui impugnata, del tutto logiche ed esaurienti nel loro percorso, oltre che corrette in punto di diritto, non integrano alcuno dei vizi denunciati dalla società ricorrente.

Nel sensi anzidetti, dunque, il ricorso va respinto, con conseguente condanna della parte rimasta soccombente alle spese.

PQM

la Corte RIGETTA il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle relative spese, che liquida a favore del controricorrente in Euro 3500,00= (tremilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre al rimborso per spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione all’avv. Domenico Carpagnano, procuratore anticipatario di S.R..

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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