Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19173 del 20/09/2011

Cassazione civile sez. II, 20/09/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 20/09/2011), n.19173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1668/2010 proposto da:

C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 50, presso lo studio dell’avvocato

MARDARELLA ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato LE PERA

Giovanni, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato SCIARRETTA

FRANCO, rappresentato e difeso dall’avvocato BIANCO Giancarlo, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 546/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 13.6.09, depositata il 02/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Giovanni Le Pera che si riporta

agli scritti, chiedendo l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato Giancarlo Bianco che si

riporta ai motivi del controricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il 2 luglio 2009 la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza 2 febbraio 2006 del locale tribunale, condannava C. E. a demolire un immobile sito in Catanzaro, part. 389, fol.

74, fino alla distanza di metri 5 dal confine con il terreno dell’attore C.F..

C.E. insorge avverso questa sentenza con due motivi di ricorso per cassazione, notificato il 14 gennaio 2010.

L’attore resiste con controricorso.

IL Collegio ha disposto che la sentenza sia redatta in forma semplificata.

Il ricorso consta di due motivi.

Il primo denuncia “violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per falsa applicazione dell’art. 873 c.c., decreti e leggi urbanistiche”, etc..

Il secondo lamenta nullità della sentenza sotto il profilo delle incertezze del petitum e della causa petendi (art. 360 c.p.c., n. 2, in combinato con l’art. 99 c.p.c., art. 163 c.p.c., n. 4 e art. 342 c.p.c.).

Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs n. 40 del 2006, è inammissibile.

Entrambi i motivi non espongono il quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4).

Giova ricordare che alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile (Cass. 7119/10; 26364/09). Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 3.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA