Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19173 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 20/01/2017, dep.02/08/2017),  n. 19173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23783-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.N., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato PAOLO BASSO con studio in BIELLA VIA GRAMSCI 12

(avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/2012 della COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE,

depositata il 07/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La C.T.P. di Biella respingeva il ricorso proposto da P.N. avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, a seguito di processo verbale di constatazione redatto all’esito di verifica presso terzi effettuata dalla Guardia di Finanza, aveva proceduto a quantificare maggiori ricavi recuperando a tassazione IVA e IRAP per l’anno di imposta 2004.

Proposto appello dal contribuente, la C.T.R. del Piemonte, con sentenza del 7.3.2012, in accoglimento del gravame, dichiarava la nullità dell’avviso di accertamento, in quanto emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione, in violazione dell’art. 12, comma 7, stat. contrib.

2. Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.

3. Resiste con controricorso il contribuente, che ha depositato successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata, giusta decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2. Il ricorso – con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, stat. contrib. – è infondato, essendo nelle more intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite n. 18184 del 2013, che ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 70, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva; il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio”. Tale principio è stato ribadito dalla successiva giurisprudenza: Cass. nn. 1264,2.587, 14287, 15634 e 25759 del 2014; 22786 del 2015; 5149 del 2016.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, essendosi consolidata la giurisprudenza in materia dopo la proposizione del ricorso per cassazione.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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