Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19172 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 28/09/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 28/09/2016), n.19172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10414-2C i5 proposto ha:

C.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA

PELLICCIONI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

DE SANCTIS TRASPORTI S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DI FRANCIA 194,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO MAZZOTTA, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1580/2015 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,

depositata il 20/02/2015 r.g.n. 4846/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’avvocato PELLICCIONI PATRIZIA;

udito L’AVVOCATO MAZZOTTA PAOLO;

udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Riferisce la Corte d’appello di Roma nella sentenza n. 1580 del 2015 che C.F. agiva in giudizio ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 48 ss. affermando di prestare attività lavorativa dal (OMISSIS) come autista corriere alle dipendenze di De Sanctis trasporti srl, pur essendo stato solo formalmente assunto da Giara s.c.ar.l.; che per le modalità concrete con cui era stata resa la prestazione, ricorreva l’ipotesi di somministrazione irregolare o comunque di appalto irregolare, con la conseguente costituzione ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003 di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo all’effettiva utilizzatrice De Sanctis trasporti srl; che negli ultimi giorni del mese di gennaio 2013 i dipendenti di questa società informavano per le vie brevi il ricorrente che a causa di un imminente cambio di appalto non tutti avrebbero potuto continuare a prestare attività lavorativa svolta in precedenza; che il giorno (OMISSIS) il ricorrente si presentava per prestare attività lavorativa presso la sede di (OMISSIS), ma i responsabili della convenuta società gli comunicavano che il suo rapporto di lavoro era cessato e lo invitavano ad allontanarsi dal posto di lavoro. Su tali premesse il C. chiedeva al giudice del lavoro di accertare e dichiarare, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 1 la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con De Sanctis trasporti srl a far data dal (OMISSIS), con inquadramento nel quarto livello del C.C.N.L. di settore; di annullare il licenziamento del (OMISSIS) e per l’effetto di condannare la De Sanctis trasporti srl all’immediata reintegrazione nonchè al risarcimento del danno ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

Con la richiamata sentenza n. 1580 del 2015, la Corte capitolina rigettava il reclamo proposto da C.F. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso.

Diversamente opinando rispetto al primo giudice, la Corte territoriale. riteneva che la questione relativa all’imputazione del rapporto di lavoro non fosse estranea al rito azionato, in quanto costituiva la causa petendi della domanda di impugnativa del licenziamento. Riteneva tuttavia che la domanda fosse infondata in quanto si basava sulla prospettazione del licenziamento orale intimato dall’appaltante società De Sanctis trasporti, che era stata smentita dalle dichiarazioni rese nel libero interrogatorio nella fase sommaria dallo stesso reclamante, che aveva dichiarato che, presentatosi sul luogo di lavoro, il responsabile della cooperativa Strong Service, subentrata nell’appalto, gli aveva detto che se ne doveva andare. La Corte aggiungeva che nulla aveva riferito il ricorrente dell’intervenuto cambio di appalto da Giara a Strong Service, nè del verbale di accordo del (OMISSIS) in virtù del quale la nuova appaltatrice si impegnava ad assumere i lavoratori già occupati nell’appalto, che presentassero entro una certa data domanda di adesione e la relativa documentazione.

Per la cassazione della sentenza C.F. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c., cui ha resistito con controricorso la De Sanctis trasporti srl.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come primo motivo, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 2, artt. 2118 e 2119 c.c., della L. n. 604 del 1966 e dell’art. 115 c.p.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto insussistente il licenziamento ad opera della De Sanctis trasporti, senza svolgere l’indagine allo scopo necessaria. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare adeguatamente il fatto che egli, subito dopo l’allontanamento dall’azienda, aveva con lettera raccomandata reclamato nei confronti della De Sanctis trasporti la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dichiarato di impugnare il licenziamento, offerta alla quale la società non aveva dato alcun riscontro, sicchè la mancata risposta doveva essere valutata come rifiuto dell’offerta delle prestazioni lavorative e al contempo come volontà di recesso. Lamenta altresì che la Corte d’appello non abbia dato rilevanza alla posizione assunta in giudizio della De Sanctis trasporti, che aveva dedotto di non aver adottato alcun provvedimento espulsivo, ma aveva anche contestato la titolarità del rapporto attribuendolo alla cooperativa Giara.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte ha attentamente valutato le risultanze di causa, prima di escludere che si potesse configurare un licenziamento intimato al C. dalla De Sanctis trasporti. Ha infatti valutato tutto il coacervo fattuale rilevante allo scopo, risultante dal cambio di appalto già affidato alla Coop Giara a favore della cooperativa Strong Service, i cui esponenti secondo quanto riferito in sede di interrogatorio libero lo avevano invitato ad allontanarsi dal luogo di lavoro, nonchè il verbale di accordo sottoscritto da tale seconda società con la Filt-Cgil con cui la subentrante si impegnava ad assumere tutti i soci lavoratori presenti nell’appalto che presentassero formale domanda di adesione entro il giorno del 27 febbraio. Ulteriori elementi, quali quelli valorizzati in ricorso, non sono stati quindi ritenuti rilevanti o decisivi in senso contrario.

Al di là della rubrica di stile, la censura si traduce quindi nella richiesta di riesame dell’intero materiale di causa, che risulta inammissibile, specie considerato che al presente giudizio si applica ratione temporis la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del.2014.

2. Come secondo motivo, C.F. deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto di non doversi pronunciare sulla domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non potendosi prescindere da un pregiudiziale collegamento logico giuridico con la domanda ex art. 18 statuto dei lavoratori. Sostiene che una volta ritenuta l’ammissibilità del rito in base alla domanda così come formulata dall’attore, la Corte di merito avrebbe dovuto esaminare tutte le domande proposte, eventualmente ponendosi la questione del mutamento del rito.

2.1. Il motivo non è idoneo a confutare la ratio decidendi della Corte territoriale, risultando anch’esso inammissibile.

E difatti, il giudice di merito ha ritenuto che la dedotta diversa imputazione del rapporto di lavoro fosse finalizzata all’impugnativa del licenziamento, costituendone causa petendi. Tale interpretazione della domanda avrebbe dovuto essere contestata riportando e valorizzando il contenuto degli atti introduttivi, della fase a cognizione sommaria e del giudizio di opposizione, al fine di dimostrare che si trattava invece di una domanda autonoma. Solo all’esito dell’assolvimento da parte del ricorrente delle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, questa Corte può infatti ritenersi investita del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda (v. Sez. U, n. 8077 del 22/05/2012, Sez. 6 – 3, n. 25308 del 28/11/2014 e successive conformi). Ciò non è stato fatto, riportandosi solo riassuntivamente il contenuto del ricorso alle pagine 2 e 3. Nè gli atti introduttivi sono allegati al ricorso.

6. Segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

In considerazione della data di notifica del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, primo periodo, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento della spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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