Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19172 del 19/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19172 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 10037-2009 proposto da:
D’ANGELO OTTAVIO DDNGTIV35S274L33, D’ANGELO ROBERTA
DNGRRT62T49L331A, D’ANGELO GIUSEPPE DNGGPP75R22L331N,
D’ANGELO PAOLA DNGPLA64L63L331H, D’ANGELO GABRIELLA
DNGGRL71T43L331U, tutti nella qualità di eredi di
ABBATE PROVVIDENZA, domiciliati in ROMA, PIAZZA
2013
434

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dagli avvocati

ROCCO FEMIA, MIRARCHI MARIA CARMELA, giusta delega in
atti;
– ricorrenti –

Data pubblicazione: 19/08/2013

contro
CASA DI CURA SANT’ANNA S.R.L. 01726680810, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,
presso lo studio dell’avvocato ANTONINI MARIO,

FRANCESCO, giusta delega in atti;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1038/2008 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 17/07/2008 r.g.n. 1244/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/02/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDRONICO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17 luglio 2008 la Corte d’appello di Palermo, in riforma

p.

delle sentenze non definitiva del 9 dicembre 2003 e definitiva del 7 giugno

r

2005 del Tribunale di Trapani, ha rigettato la domanda proposta da Abbate
Provvidenza nei confronti della Casa di Cura Sant’Arma s.r.l. ed intesa ad
ottenere la condanna di questa al risarcimento dei danni subiti nello

svolgimento per contrazione di epatite B determinata dalla puntura di aghi
utilizzati nella sua attività di ostetrica alle dipendenze di detta Casa di Cura.
La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando che, dalle
prove testimoniali assunte, non poteva ricavarsi la presunzione delle
punture dedotte dalla originaria ricorrente e, comunque, dalle cartelle
cliniche della Casa di cura Sant’Anna nemmeno risultavano ricoveri di
pazienti positive al virus nel periodo in cui sarebbero avvenute le punture
dedotte.
D’Angelo Ottavio, D’Angelo Roberta, D’Angelo Giuseppe, D’Angelo
Paola e D’Angelo Gabriella, nella qualità di eredi di Abbate Provvidenza
deceduta nelle more del giudizio, propongono ricorso per cassazione
avverso tale sentenza affidato ad un unico articolato motivo.
Resiste con controricorso la Casa di cura Sant’Anna s.r.l. che ha presentato
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt.
2727 e 2729 cod. civ., omessa o insufficiente, incoerente e contraddittoria
.,

motivazione circa fatti controversi e decisivi del giudizio, inidoneità della
motivazione a giustificare la decisione ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
In particolare i ricorrenti deducono che l’espletata istruttoria avrebbe
comunque consentito la presunzione del fatto lesivo e, comunque, la stessa

À

,

attività di ostetrica svolta dall’originaria ricorrente, consentirebbe di
presumere l’evento dannoso della contrazione della malattia. Inoltre la
corte territoriale non avrebbe considerato le conclusioni della consulenza
tecnica d’ufficio espletata che ha ritenuto presumibile la contrazione della
malattia della Abbate presso la Casa di cura, e il comportamento della

di esibizione dei quaderni delle consegne.
Il motivo è inammissibile per errata formulazione del quesito e perché con
esso si tenta di operare una rivisitazione dei fatti di causa e delle
deposizioni dei testi escussi non consentite in questa sede di legittimità.
In altri termini la sentenza impugnata va confermata per essere sorretta da
congrua e logica motivazione e per avere correttamente applicato le norme
codicistiche (art. 2729 cod. civ. e 116 cod. proc. civ.) per avere, cioè, a
seguito di una valutazione non censurabile in questa sede di legittimità,
affermato che “non sussistevano gli elementi presuntivi gravi, precisi e
concordanti nel dimostrare che la ricorrente contrasse la malattia
pungendosi con ago infetto”. A tale conclusione il giudice d’appello è
pervenuto a seguito di un esame attento delle risultanze istruttorie (testi
escussi e lettura delle cartelle cliniche) non idonei a provare l’evento lesivo
posto a base delle pretese risarcitorie.
La natura della controversia ed il contrastante giudizio di merito nei due
gradi di giudizio, induce alla compensazione fra le parti delle spese del
presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso il 6 febbraio 2013.

stessa Cara di cura che non avrebbe ottemperato completamente all’ordine

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