Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19172 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19172 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: DI FLORIO ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 6934-2016 proposto da:
BARBAGALLO CONCETTA, BARBAGALLO SALVATORE, CARBONE
BARBAGALLO MARIA CATENA, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio
dell’avvocato CONCETTA TROVATO, rappresentati e
difesi dall’avvocato GIOVANNI FRAGALA’ giuste procure
in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

2018
1210

COMUNE DI GIARRE ;
– intimato –

avverso il provvedimento

n. 1408/2015 della CORTE

D’APPELLO di CATANIA, depositata il 17/09/2015;

Data pubblicazione: 19/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/04/2018 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA DI FLORIO;

2

Ritenuto che
1. Gli eredi di Giuseppe Barbagallo, ricorrono per la cassazione della sentenza
della Corte d’Appello di Catania che, confermando la pronuncia del Tribunale,
aveva respinto l’impugnazione proposta avverso l’accoglimento della domanda
di rivalsa avanzata dal Comune di Giarre nei loro confronti, per ottenere la

condanna subita in altra controversia definita dal Tribunale di Catania in
favore della proprietaria del fondo con loro confinante, sul quale era stata
realizzata una discarica dall’ impresa di cui Giuseppe Barbagallo era titolare.
I ricorrenti affidano le censure a sei motivi.
2. Il Comune intimato non si è difeso.

Considerato che
1. Con il primo e secondo motivo, da trattare congiuntamente per la stretta
connessione logica, i ricorrenti deducono la violazione dell’ art. 2055 c.c., con
particolare riferimento alla falsa applicazione del terzo comma della norma.
Lamentano, al riguardo che la Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione
proposta, confermando l’applicazione della presunzione di uguaglianza delle
colpe accertate sancita dalla disposizione testé richiamata, senza alcuna
indagine sull’effettiva responsabilità delle parti.
Censura altresì la statuizione che aveva respinto in modo apodittico tutti i
rilievi mossi, volti ad evidenziare come nel caso di specie dovesse procedersi
alla graduazione di colpa prevista dall’art. 2055 co 2 c.c per le azioni di
regresso.
1.1 I motivi sono inammissibili.
Premesso , infatti, che la Corte territoriale ha puntualmente spiegato le ragioni
per le quali doveva ritenersi sussistente una eguale responsabilità in ordine ai
danni causati al fondo limitrofo (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata
dove viene dapprima precisato che “dalla sentenza n° 3233/97 del Tribunale
di Catania, già passata in giudicato, risulta che dei danni prodotti al fondo
limitrofo devono rispondere sia Giuseppe Barbagallo , gestore della discarica,
3

restituzione della somma pagata a titolo di risarcimento del danno per la

che il comune di Giarre il quale non si è adeguato tempestivamente alle leggi
statali e regionali che imponevano la realizzazione della discarica, proseguendo
in un’attività dannosa, esercitata prima attraverso il concessionario Barbagallo
e, poi, in modo diretto”; e dove viene successivamente indicata la
ripartizione dei compiti e delle responsabilità fra l’impresa e l’ente locale), si
rileva che i ricorrenti prospettano, genericamente, una rivalutazione di merito

censura: la questione proposta maschera, pertanto, una richiesta di
rivalutazione delle emergenze processuali ed una surrettizia trasformazione
del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (
cfr., ex multis, Cass. 8758/2017).
2. Con il terzo motivo il ricorrente contesta la decisione sul quantum debeatur:
assume che la Corte territoriale aveva rigettato la censura al riguardo proposta
ritenendo erroneamente che le doglianze fossero state contestate tardivamente
e cioè nelle memorie di replica.
2.2 Il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza.
Oltre a non contenere affatto una specifica rubrica, richiama “il testo
virgolettato” ( pag. 4-9 ricorso ) dell’appello nel quale non c’è alcuna
contestazione del quantum : la censura, pertanto, risulta incoerente con
l’argomentazione prospettata.
3. Ancora, con il quarto motivo i ricorrenti

contestano l’accoglimento

dell’appello incidentale proposto dal Comune di Giarre: la censura è
inammissibile per genericità consistendo nella mera enunciazione di un
ipotetico errore, privo di qualsiasi riferimento ad una delle ipotesi tipiche di cui
all’art. 360 cpc.
Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che “il giudizio
di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso,
che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione
tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne
consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri
della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo
che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360
4

di fatti definitivamente accertati senza neanche specificare gli argomenti di

c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata,
formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e
inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio
enucleate dal codice di rito ( cfr.

ex multis

Cass. 11603/2018; Cass.

1479/2018).
4. Con il quinto motivo, viene dedotto l’omesso esame di un profilo decisivo

Il riferimento ( oggetto di mera enunciazione ) risulta essere il contratto di
locazione d’opera stipulato dal Barbagallo e l’assenza della sua responsabilità
in ordine ai danni provocati nel fondo limitrofo, in quanto tutte le cautele e
misure di protezione dovevano essere assunte, in tesi, dall’ente locale gestore
della discarica.
4.1. In tal modo sintetizzata la censura, si ritiene che, correttamente, la
circostanza sia stata ritenuta superata dalla Corte territoriale attraverso la
pronuncia definitiva del Tribunale di Catania (sentenza n° 3233/1997
richiamata a pag. 4 della sentenza impugnata ) che condannò sia il Comune
che il dante causa degli odierni ricorrenti al risarcimento dei danni subiti dalla
Parisi ritenendoli corresponsabili, con la conseguenza che non è più
ammissibile discutere nella presente controversia di fatti già accertati fra le
stesse parti.
Il fatto dedotto, pertanto, è privo di decisività e la censura è
conseguentemente inammissibile.
5. Con il sesto motivo, infine, i ricorrenti deducono la violazione e falsa
applicazione dell’art. 91 cpc sul presupposto che la decisione assunta dai
giudici d’appello fosse errata.
Il motivo risulta assorbito dall’esito delle precedenti censure.
6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla deve essere statuito in punto di spese, in ragione dell’omessa
costituzione dell’intimato.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a

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oggetto di controversia fra le parti.

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a
norma del comma ibis dello stesso art. 13.

PQM
La Corte

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a
norma del comma ibis dello stesso art. 13.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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