Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19172 del 07/09/2010
Cassazione civile sez. III, 07/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19172
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
CA.PPA Di PIROSO CARLO & C. SNC – DITTA in persona del
legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
ANTONELLI 15, pressa lo Studio dell’avvocato PAVONE GIUSEPPE, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FERROVIE DELLA CALABRIA SRL (di seguito F.d.C.) in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio
dell’avvocato GARCEA ANNA, rappresentata e difesa dall’avvocato
GARCEA RAIMONDO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 301/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO
del 14.4.09, depositata il 30/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. VINCENZO
MARINELLI.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che:
1. – La s.n.c. CAPPA di Piroso Carlo & C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro pronunciata in data 30-4-2009 nella controversia con le FERROVIE DELLA CALABRIA s.r.l. (di seguito F.d.C).
Detta sentenza, in riforma della sentenza del Tribunale di Catanzaro, ha dichiarato risolto il contratto inter partes per grave inadempimento della s.n.c. CAPPA dovuto a morosita’; ha condannato quest’ultima al pagamento dei canoni insoluti e all’indennita’ di occupazione; ha rigettato l’appello della medesima s.n.c. CAPPA che ha condannato al rimborso delle spese del doppio grado.
1.1. Ha resistito al ricorso la F.d.C, depositando controricorso con cui ha eccepito l’inammissibilita’ e, comunque, l’infondatezza dell’impugnazione.
2. – Il ricorso e’ soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.
Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c. regolarmente notificata.
2.1. Parte controricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. – Nella relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c. si legge:
“(…)3. – Il ricorso appare inammissibile perche’ formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. nel testo qui applicabile, introdotto dal D.Lgs. cit., art. 6 in base al quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
3.1. Il primo motivo – demandante omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – non si conclude e nemmeno contiene la chiara indicazione richiesta dall’art. 366 bis c.p.c.. Invero ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (in relazione all’art. 366 bis c.p.c. nel testo qui applicabile) la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Sez. Unite, 01/10/2007, n. 20603).
3.2. Il secondo motivo – denunciante violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – non si conclude e neppure contiene la formulazione di un quesito di diritto.
3.3. Inoltre, appare sussistere anche una seconda causa di inammissibilita’, in quanto non risulta osservato il requisito di ammissibilita’ del ricorso stabilito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, giacche’ manca la specifica indicazione del documento sui cui i motivi si fondano. Va, infatti, considerato che il requisito di specifica indicazione degli atti o documenti, su cui si fonda il motivo di ricorso, previsto dalla norma citata, assume una duplice valenza, in quanto riguarda non solo il c.d. contenente, cioe’ il documento o l’atto processuale come entita’ materiali (imponendo la specifica indicazione vuoi del documento, vuoi della sede processuale, in cui il documento risulta prodotto), ma anche il c.d.
contenuto, con la conseguenza che, a tali effetti, occorre trascrivere o almeno riassumere nel ricorso il contenuto del documento o dell’atto, proprio in quella parte su cui il ricorrente ha fondato il motivo. La violazione anche di uno di tali oneri rende inammissibile il motivo di ricorso (Cass. sez. 3^, ord. n. 22303 del 2008)”.
2. – Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione che pertanto fa propri.
3. – In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.500,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010