Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19172 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 02/08/2017, (ud. 20/01/2017, dep.02/08/2017),  n. 19172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12109-2011 proposto da:

D.M.C., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato GIUSEPPE MATONTI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 392/2010 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA

SEZ. IST. di SALERNO, depositata il 28/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per la ricorrente l’Avvocato MATONTI che ha chiesto la

cassazione della sentenza senza rinvio;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.M.C. propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Salerno avverso l’avviso di accertamento, emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, sulla base del processo verbale di constatazione redatto da funzionari dell’Agenzia delle entrate a seguito di verifica fiscale effettuata in relazione all’anno di imposta 2003, da cui era emersa la mancata contabilizzazione da parte della contribuente, titolare di un supermercato, di ricavi per Euro 210.335,46, altri componenti positivi di reddito evasi per Euro 46.556,00, nonchè costi non deducibili per Euro 10.002,09 e costi non documentati per Euro 1.201,08. Conseguentemente era stato accertato maggior reddito imponibile di Euro 287.141,43, a fronte di un reddito di impresa dichiarato di Euro 19.046,00.

2. La commissione tributaria adita accolse il ricorso limitatamente alla omessa contabilizzazione di ricavi per Euro 210.000,00, sul rilievo che lo scostamento tra gli incassi lordi accertati e quelli registrati trovava giustificazione nella errata inclusione di importi che non dovevano essere considerati come corrispettivi.

3. Proposto appello dall’Ufficio, la C.T.R. della Campania, sezione distaccata di Salerno, con sentenza del 28.10.2010, in accoglimento del gravame, ha dichiarato legittimo in toto l’avviso di accertamento impugnato.

4. Avverso detta pronuncia la contribuente propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso – rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione derivata da errata valutazione dei documenti probatori” – la contribuente deduce che il giudice di appello, dopo aver rilevato che i verificatori avevano commesso un errore nell’importo dell’incasso lordo indicato nelle schede di mastro di cassa, aveva poi contraddittoriamente confermato il recupero a tassazione. La C.T.R. avrebbe, quindi, errato nel valutare la documentazione posta a fondamento della rettifica, senza considerare che il conto cassa era stato interessato da una serie di movimentazioni non correlate agli incassi per vendita di merce, invertendo così l’onere della prova.

2. Il ricorso è infondato.

Il giudice di appello, dopo aver precisato l’effettivo ammontare degli incassi registrati nelle schede di mastro/cassa (Euro 2.336.391,28 anzichè Euro 2.294.645,98), ha rilevato che nella condotta della contribuente erano riscontrabili anomalie sia nella tenuta di una contabilità parallela extracontabile che nella movimentazione di cassa, “non riscontrandosi concordanza di valori nè di importi tra i saldi di c/cassa e quelli indicati nei bilanci al 31.12.2002 ed al 2003, e non trovando adeguata giustificazione le passività di cassa protrattesi per periodi di tempo molto lunghi (ove le uscite risultano superiori alle entrate); tutto ciò fa propendere per l’inattendibilità delle scritture contabili e per la tesi dell’Ufficio che la cassa non può che essere stata alimentata da vendite non registrate che hanno influenzato solo il flusso finanziario senza affluire sul conto economico per la registrazione”.

A fronte di tale motivazione, le censure mosse dalla ricorrente si palesano generiche, incentrate sulla erronea valutazione di elementi probatori (somme registrate sulle schede di mastro di cassa) e prive della necessaria dimostrazione della decisività della circostanza dedotta in relazione all’esito del giudizio. Non risultano, inoltre, sottoposte a specifica critica le ulteriori argomentazioni svolte nella sentenza impugnata in ordine alle anomalie riscontrate nella tenuta delle scritture contabili, sulla base della quali la C.T.R., con apprezzamento in fatto congruamente motivato, ha ritenuto che la contabilità fosse inattendibile e che la cassa fosse alimentata da vendite non registrate.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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