Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19171 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26001-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA

320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE DE ANGELIS, giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 75/25/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA del 27/03/2012,

depositata il 30/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di c. del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’AGENZIA DELLE ENTRATE propone ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR Puglia n. 75/25/12 depositata il 30/04/2012, la quale aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza emessa dalla CTP di Foggia che aveva accolto il ricorso del contribuente C.A. avverso il diniego di rimborso dell’IRAP versata nell’anno (OMISSIS).

La CTR ha escluso la sussistenza dei requisiti dell’autonoma organizzazione necessari per l’applicazione dell’imposta.

L’Agenzia delle Entrate deduce con il primo motivo la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che la CTR ha fatto una scorretta interpretazione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, escludendo che nell’attività di avvocato il profilo organizzativo costituisca requisito qualificante dell’attività stessa. Secondo l’Ufficio la presenza di un’autonoma organizzazione derivava dai costi che l’avvocato C. aveva sostenuto, in particolare quelli per una segretaria part-time, nonchè dall’esercizio della sua attività in uno studio di circa 85 mq.

Con il secondo motivo l’Agenzia deduce l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ritiene che la CTR ha omesso di esaminare i dati numerici oggettivi emergenti dalla dichiarazione. Il contribuente ha resistito con controricorso, insistendo per il rigetto del ricorso.

I motivi possono essere trattati congiuntamente e sono entrambi infondati.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 9451/2016, hanno di recente statuito che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.” Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”.

Orbene, nella specie la CTR ha ritenuto che il contribuente si avvaleva della collaborazione di una segretaria part-time. Pertanto, correttamente la CTR ha escluso che tale elemento potesse ex sè integrare il requisito dell’autonoma organizzazione.

Quanto agli altri elementi che secondo l’Ufficio avrebbero dovuto far ritenere sussistente l’autonoma organizzazione, la CTR ha compiutamente specificato le ragioni che non li rendevano rilevanti ai fini dell’assoggettabilità del contribuente all’imposta, trattandosi di minima organizzazione di mezzi e perciò non incorrendo in alcuna violazione di legge.

Sulla base delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato con compensazione delle spese processuale in relazione ai recenti interventi delle S.U. in materia.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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