Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19171 del 19/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19171 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA

sul ricorso 29297-2007 proposto da:
ROMANO ANTONIO, elettivamente domiciliato ex lege in
ROMA presso la CARCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato ASCHERO GRAZIANO
con studio in 17031 ALBENGA (SV), Piazza del Popolo
28-4, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1601

SANDRE MARIA TERESA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 921/2006 della CORTE D’APPELLO

1

Data pubblicazione: 19/08/2013

di GENOVA, depositata il 22/09/2006 R.G.N. 2224/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/07/2013 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per il rigetto dei motivi l ° – 2 ° – 9 ° ; accoglimento
del 4 ° motivo in subordine dell’8 ° motivo, assorbiti
gli altri motivi.

2

Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 2 aprile 1994 Antonio Romano
convenne innanzi al Tribunale di Savona Maria Teresa Sandre
per ivi sentire accertare che egli aveva validamente
esercitato il diritto di riscattare il fondo rustico dalla

data 16 marzo 1993, in violazione del diritto di prelazione a
lui spettante in quanto proprietario coltivatore diretto di un
terreno confinante con quello compravenduto.
Costituitasi in giudizio, la convenuta contestò le avverse
pretese.
Il giudice adito accolse la domanda.
Proposto dalla soccombente gravame, la Corte d’appello di
Genova, in data 22 settembre 2006, in riforma della decisione
impugnata, l’ha invece rigettata.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte
Antonio Romano formulando nove motivi.
L’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo l’impugnante denuncia violazione degli

artt. 7 legge 14 agosto 1971, n. 817 e 2697 cod. civ., nonché
vizi motivazionali. Oggetto delle critiche è la ritenuta
mancanza del requisito della libertà del fondo oggetto di
riscatto, argomentato sul duplice rilievo, da un lato, che il
riscattante nulla aveva dimostrato al riguardo, e, dall’altro,

3

stessa acquistato con atto a rogito notar Basso di Albenga in

che la controparte aveva invece provato l’esistenza di un
contratto di affittanza relativo al fondo compravenduto.
Assume l’esponente che la convenuta, costituendosi in
giudizio, aveva contestato la qualità di coltivatore diretto
dell’attore nonché l’integrità del contraddittorio e che solo

dopo il decesso del difensore della Sandre, quando, precisate
le conclusioni, la causa era già stata trattenuta in decisione
– il nuovo legale aveva allegato che il terreno, al momento
della compravendita, era detenuto in affitto dall’acquirente,
producendo all’uopo la fotocopia di una scrittura privata tra
il proprietario e Gildo Sandre, padre della convenuta.
Sostiene quindi che la deduzione, e la relativa produzione,
erano tardive e inammissibili, in quanto in contrasto con
tutta la linea difensiva fino a quel momento spiegata dalla
controparte nel processo.
1.2

Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione

degli artt. 184 e 187 cod. proc. civ., nella loro formulazione
anteriore all’entrata in vigore della legge n. 335 del 1990,
nonché mancanza di motivazione su un punto decisivo della
controversia. Deduce che il giudice di prime cure aveva
illegittimamente consentito, in sede di precisazione delle
conclusioni, la produzione della fotocopia del
locazione

di

campagna ortiva,

contratto di

laddove trattavasi di prova

priva dei requisiti dell’ammissibilità e della rilevanza, in
relazione alle difese svolte dalla convenuta. Ricorda che

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a seguito della rimessione della causa sul ruolo – avvenuta

l’esistenza di un rapporto giuridico avente ad oggetto il
godimento del fondo non era stata fino ad allora dedotta, con
conseguente lesione, anche, del principio del contraddittorio,
posto che, a istruttoria chiusa, l’attore non aveva più avuto
la possibilità di contrastare quanto ex adverso allegato.
Con il terzo motivo l’impugnante prospetta violazione

dell’art. 2719 cod. civ. nonché mancanza di motivazione.
Deduce che nella comparsa di costituzione e risposta di
secondo grado aveva espressamente contestato,

ex

art. 2719

cod. civ., la conformità della prodotta fotocopia
all’originale. Aggiunge che l’autenticità della scrittura non
era stata, comunque, accertata in causa, con altri mezzi di
prova, di modo che il documento non poteva essere utilizzato.
1.4

Con il quarto mezzo l’impugnante lamenta violazione

dell’art. 2729 cod. civ. Assume che il contratto versato in
atti, provenendo da terzi estranei alle parti in causa, non
aveva alcun valore, nemmeno indiziario.
1.5

Con il quinto, denunciando vizi motivazionali, il

ricorrente contesta la ritenuta rilevanza di altre
circostanze, quali le ricevute di pagamento e il riferimento,
contenuto nel contratto di vendita del terreno oggetto di
retratto, al contratto di affitto con Ermenegildo Sandre,
assumendo che, in ogni caso, non vi era coincidenza tra il
predio oggetto dell’uno e quello oggetto dell’altro contratto.
1.6

Con il sesto motivo l’impugnante lamenta violazione

dell’art. 2729 cod. civ., per avere il giudice di merito fatto

5

1.3

ricorso alla prova presuntiva, pur in mancanza dei requisiti
della gravità, precisione e concordanza previsti dalla norma
codicistica richiamata.
1.7

Con il settimo motivo deduce violazione dell’art. 2698

cod. civ. nonché vizi motivazionali. Sostiene che il

sul fondo di un affittuario, non aveva tuttavia dimostrato né
la qualità di coltivatore diretto dello stesso, né la
titolarità di una impresa agricola.
1.8 Con l’ottavo mezzo l’impugnante lamenta vizi motivazionali

con riferimento alla ritenuta vigenza del contratto di
locazione di campagna ortiva anche al momento della
stipulazione del contratto di vendita, laddove neppure la
controparte aveva allegato che il contratto fosse stato
rinnovato.
1.9 Con il nono motivo, deducendo violazione dell’art. 2697

cod. civ., il ricorrente sostiene che l’assenza sul fondo
compravenduto di un affittuario coltivatore diretto andava
considerato fatto impeditivo all’insorgere del diritto di
prelazione del confinante, con conseguente onere del convenuto
di dimostrarne la sussistenza.
2 n ricorso è infondato.

Mette conto evidenziare che la Corte territoriale, precisato
che grava su chi agisce in prelazione o in retratto l’onere di
provare l’inesistenza di insediamenti sul fondo oggetto di
vendita ostativi all’insorgere del diritto fatto valere e dato

6

convenuto, il quale si era offerto di provare l’insediamento

altresì atto che la produzione della scrittura intitolata
contratto di locazione di compagna ortiva era ammissibile,
essendo il giudizio regolato dalle norme processuali anteriori
alla novella del 1990, ha ritenuto dimostrato, sulla base di
presunzioni gravi, precisi e concordanti,

ex art. 2729 cod.

convenzione a suo tempo stipulata dal padre e nella quale, in
sostanza, la stessa era subentrata. Ha all’uopo segnatamente
evidenziato che il relativo atto, al quale andava riconosciuta
la valenza di scrittura

inter alios acta,

come tale non

soggetta alla disciplina sostanziale e processuale degli artt.
2702 cod. civ. e 214 cod. proc. civ., poteva tuttavia avere un
valore indiziario, in concorso con altri elementi probatori;
che in tale prospettiva andavano considerate le ricevute di
pagamento del canone corrisposto da Gildo Sandre al Siccardi e
a Giovanna Boragna, altra venditrice del bene; che neppure
poteva ignorarsi che il cognato della convenuta, sentito come
teste, aveva confermato il rapporto di affittanza del terreno
e la sua protrazione fino all’acquisto; che nel contratto di
compravendita del 16 marzo 1993 si dava atto che il terreno
compravenduto era condotto in fitto da Ermenegildo Sandre,
padre dell’acquirente.
3

Tanto premesso e precisato, ancorché la questione della

ritualità delle deduzioni e delle produzioni effettuate dalla
convenuta dopo la chiusura della fase istruttoria abbia, per
quanto di qui a poco si dirà, un rilievo tutto sommato

7

civ., che l’acquirente del fondo lo coltivasse in forza di un,fz ,,

marginale nello scrutinio demandato a questa Corte, ragioni di
chiarezza espositiva consigliano di partire dall’esame dei
primi due motivi di ricorso, con i quali l’impugnante sostiene
l’inemendabile tardività dell’allegata esistenza di un
contratto di affitto relativo al predio oggetto di retratto.

esaminate congiuntamente, per la loro evidente connessione,
sono infondate per le ragioni che seguono.
Come correttamente evidenziato dal giudice di merito, nel rito
ordinario civile vigente anteriormente alla novella del 1990,
il processo era caratterizzato dalla sostanziale
sovrapposizione tra fase preparatoria e fase istruttoria, con
conseguente possibilità, desumibile dal tenore degli artt. 184
e 345 cod. proc. civ., nel testo vigente

ratione temporis, di

modificare domande, eccezioni e conclusioni fino al momento
della rimessione della causa al collegio, nonché di proporre
nuove eccezioni, di produrre nuovi documenti e chiedere
l’ammissione di nuovi mezzi di prova, anche in grado di
appello. In siffatto contesto l’iniziale non contestazione dei
fatti posti a fondamento della domanda costituiva dunque
condotta processuale provvisoria, non già irreversibile, come
tale modificabile in termini di contestazione nell’ulteriore
corso del processo, anche in sede di gravame, con conseguente
necessità di provare fatti che in precedenza, per ragioni di
dialettica e di economia processuale, erano rimasti, in quanto
non controversi, al di fuori del

8

thema probandum (confr. Cass.

Orbene, le critiche in essi svolte, che si prestano a essere

civ. 17 giugno 2010, n. 14625; Cass. civ. 14 maggio 2004, n.
9210).
4

Intendendo

dare

continuità

a

tale

orientamento,

assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte, non può che ritenersi corretta la scelta decisoria del

formulate dal ricorrente.
Non è superfluo aggiungere che affatto sterile è l’astratta
evocazione di pretese lesioni del principio del
contraddittorio e del diritto di difesa dell’attore, connesse
alla impossibilità di contrastare, a istruttoria chiusa,
quanto ex

adverso

dedotto. Non par dubbio infatti che, a

fronte delle deduzioni e delle produzioni della convenuta, la
controparte aveva la possibilità di articolare, a sua volta,
mezzi di prova contraria. Ché anzi la circostanza che neppure
in questa sede l’impugnante specifichi quali pregiudizi siano,
in concreto, derivati ai suoi diritti e alle sue facoltà,
dalla condotta dell’avversario, connota in termini di
inammissibilità le critiche così formulate, in applicazione
del consolidato principio per cui difetta d’interesse
l’impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme
giuridiche, sostanziali o processuali, senza indicare la
lesione che ne sia derivata alla sfera giuridica della parte,
e quindi in nome soltanto di una astratta esigenza alla
regolarità formale del processo, non tutelata, in realtà,
dall’ordinamento (confr. Cass. civ. 9 marzo 2012, n. 3712;

9

giudice di merito e correlativamente infondate le critiche

Cass. civ. sez. un. 23 maggio 2008, n. 13373; Cass. civ. 13
luglio 2007, q. 15678).
5

B.s4efteft.

di ordine logico consigliano, a questo punto, di

esaminare il nono motivo di ricorso, che prospetta una
questione la cui soluzione è idonea a influenzare lo scrutinio

Denunciando il malgoverno dell’art. 2697 cod. civ., il
ricorrente chiede, in sostanza, alla Corte di stabilire che
l’assenza, sul fondo compravenduto, di un affittuario
coltivatore diretto non costituisce elemento costitutivo dei
diritti di prelazione e di retratto, ma che piuttosto siffatta
presenza si atteggia a fatto impeditivo al loro insorgere, con
conseguente onere del convenuto di dimostrarne la sussistenza.
6

Ora, contrariamente all’assunto del ricorrente, nella

giurisprudenza di questa Corte è consolidata la massima, alla
quale il collegio intende dare continuità, che in tema di
diritto di prelazione e di riscatto in favore del proprietario
del fondo confinante, secondo le previsioni degli artt. 8
della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971,
la circostanza che sul terreno compravenduto non siano
insediati conduttori integra una delle condizioni
dell’insorgere del diritto, che deve, pertanto, essere
provata, in applicazione dei criteri fissati dall’art. 2697
cod. civ., da chi agisce in giudizio, facendo valere la sua
pretesa all’acquisto (confr. Cass. civ. 30 maggio 2008, n.
14475; Cass. civ. 29 gennaio 2010, n. 2050).
lo

delle altre censure proposte.

Il confinante deve cioè alternativamente dimostrare:

a)

o che

sul fondo in vendita non siano insediati conduttori
coltivatori diretti;

b)

o che l’insediamento di affittuari,

coloni ecc. non abbia il carattere della stabilità, sicché non
ricorre, in ragione della precarietà del rapporto, l’esigenza

installata sul predio;

c)

ovvero, ancora, che il conduttore

abbia rinunciato, con patto anteriore alla vendita, alla
prosecuzione del rapporto.
Ed è appena il caso di evidenziare che, ancorché l’esistenza
di un contratto agrario ostativo all’insorgere del diritto di
prelazione sia stata allegata dalla convenuta, il contesto
processuale era tale che il decidente, implicitamente ma
inequivocabilmente, non ha ritenuto intervenuta sul punto una
inversione dell’onere della prova, del resto giammai neppure
evocata dal ricorrente, mancando evidentemente una condotta
della parte che non ne era gravata univocamente volta a
rinunciare ai vantaggi derivanti dall’applicazione dell’art.
2697 cod. civ. (confr. Cass. civ. 28 giugno 1984, n. 3796;
Cass. civ. 16 febbraio 2009, n. 3714).
7 Ne deriva che l’esame delle censure svolte negli altri mezzi
non può non giovarsi del rilievo che, per tutto quanto testé
detto, il rischio della soccombenza, in caso di incertezza del
complessivo quadro probatorio in ordine all’insediamento sul
fondo di un affittuario coltivatore diretto, è stato

11

di garantire la continuità dell’azienda agricola già

correttamente addossato dal giudice di merito all’attore che
agiva in retratto.
8 Vero è che la Corte d’appello è andata oltre, nel senso che,

per come testé precisato (sub n. 2), dopo aver mostrato di
aderire ai principi elaborati dal Supremo Collegio in punto di

ricadere sull’attore gli effetti dei contrastanti o
insufficienti esiti della compiuta istruttoria, ma ha ritenuto
positivamente dimostrata la perdurante vigenza di un rapporto
di affittanza agraria.
Ora, in relazione a siffatta valutazione, le critiche svolte
nei motivi di ricorso dal numero tre al numero otto o sono
eccentriche rispetto alle argomentate ragioni della decisione,
o partono dall’erroneo principio della spettanza al convenuto
in retratto dell’onere di provare l’insediamento sul fondo di
un affittuario, o hanno ad oggetto apprezzamenti di stretto
merito, congruamente motivati e come tali incensurabili in
sede di legittimità.
9

Nello specifico il terzo motivo, contestando l’efficacia

probatoria della fotocopia del contratto agrario versata in
atti, ignora che alla stessa il giudice di merito ha
attribuito un valore meramente indiziario, ritenendola
espressamente sottratta, in quanto proveniente da terzi
estranei alle parti in causa, alla disciplina sostanziale e
processuale delle scritture private di cui agli artt. 2702 e
segg. cod. civ.

12

ripartizione dell’onere della prova, non si è limitata a far

Né si vede per qual motivo il decidente non avrebbe dovuto
valutare siffatto dato, considerato che il solo requisito
richiesto perché gli indizi assurgano al rango di prova
presuntiva (insieme ai caratteri della gravità, precisione e
concordanza, previsti dall’art. 2729 cod. civ.), è che essi si

n. 23096).
Il quarto, il quinto e il sesto mezzo, in vario modo
prospettando

errores in indicando

e vizi motivazionali,

denunciano un preteso malgoverno del materiale istruttorio,
senza considerare, da un lato, che il vizio di violazione di
legge consiste nella deduzione dell’erronea ricognizione, da
parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta
prevista da una disposizione, e quindi, implica
necessariamente questioni interpretative; dall’altro, che non
può essere considerato vizio logico della motivazione la
maggiore o minore rispondenza della ricostruzione operata dal
giudice di merito alle circostanze emerse nel corso del
processo o una esposizione dei dati che non instauri tra gli
stessi il collegamento ritenuto più opportuno e più appagante,
in quanto tutto ciò rimane all’interno della possibilità di
apprezzamento del contesto fattuale di riferimento e, non
contrastando con la logica e con le leggi della razionalità,
appartiene al convincimento del decidente, senza renderlo
viziato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ. (confr. Cass.
civ. 26 febbraio 2003, n. 2869).

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riferiscano a fatti noti (confr. Cass. civ. 14 dicembre 2012

Infine il settimo e l’ottavo motivo sono infondati alla luce
dei già enunciati criteri in materia di riparto dell’onere
della prova. Peraltro l’impugnante si limita a contestare in
maniera puramente assertiva le affermazioni del giudice di
merito in ordine alla perdurante vigenza, alla stregua del

relativo al fondo, sino al momento dell’acquisto, nonché in
ordine alla qualifica di coltivatrice diretta della convenuta,
senza evidenziare insufficienze, lacune, illogicità della
motivazione della sentenza impugnata o contrasti
disarticolanti della stessa con il contesto fattuale di
riferimento. E l’aspecificità delle censure si risolve nella
sostanziale assenza di critiche alla scelta decisoria operata
dal giudice di merito.
In tale contesto il ricorso deve, evidentemente, essere
rigettato.
Nulla in punto di spese, non essendosi costituita in giudizio
la parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Roma, 21 giugno 2013

materiale probatorio acquisito, del rapporto di affittanza

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