Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19171 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19171 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: PORRECA PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso 28629-2015 proposto da:
FIORETTI ELIO in proprio e nella qualità di erede di
FIORETTI ALDO, FIORETTI FILOMENA, MAFFEI EUFEMIA,
FIORETTI NUNZIA pure in qualità di eredi di FIORETTI
ALDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA
74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO
IACOBELLI,

rappresentati

e

difesi

dall’avvocato

STEFANO ROSA giusta procura speciale in calce al
2018

ricorso;
– ricorrenti –

1189
contro

PROVINCIA DI

AVELLINO

in persona

del

legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

1

Data pubblicazione: 19/07/2018

VIA GALLIA 86,

presso lo studio dell’avvocato

GIANLUIGI CASSANDRA, rappresentata e difesa dagli
avvocati GENNARO GALIETTA, OSCAR MERCOLINO giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/04/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO
PORRECA;

2

avverso la sentenza n. 4161/2014 della CORTE

FATTI DI CAUSA
Elio Fioretti e Aldo Fioretti convenivano in giudizio l’amministrazione della
provincia di Avellino esponendo di aver subìto lesioni personali il primo e danni
materiali alla propria automobile il secondo, a causa di un incidente occorso su
una strada provinciale a causa di una grande buca che aveva determinato la
perdita del controllo del mezzo.

per responsabilità processuale aggravata, rigettava la pretesa, con pronuncia
confermata dalla corte di appello che, in particolare, riteneva ostativi per un
verso il comportamento negligente, imprudente e causalmente decisivo del
conducente, che non si avvedeva e comunque non evitava la grande buca
presente al centro della strada; per altro verso, la carenza di prova in ordine al
fatto che il mezzo avesse perso il controllo a causa della buca stessa.
Avverso questa sentenza ricorrono per cassazione Elio Fioretti, Nunzia,
Fioretti, Filomena Fioretti, Eufemia Maffei, quali eredi di Aldo Fioretti deceduto
“medio tempore”, e il primo ricorrente anche in proprio, formulando tre motivi.
Resiste con controricorso la provincia di Avellino.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta l’omessa “revisio prioris
instantiae” e omessa o apparente motivazione, poiché la corte di appello
avrebbe errato nell’omettere di vagliare gli specifici motivi di appello piuttosto
che “de plano” il merito del giudizio, e avrebbe quindi omesso di motivare
effettivamente in ordine all’impugnazione davanti a lei proposta.
Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 112, 115, 342, cod. proc. civ., poiché la corte
territoriale avrebbe omesso di esaminare i motivi di appello, riprodotti nel
ricorso, con cui si era dedotto:
a)

erronea qualificazione della fattispecie ex art. 2051, cod. civ., e
non ex art. 2043, cod. civ., come dedotto dagli attori, fermo
restando che si era raggiunta la prova della sussistenza della

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Il tribunale, nel contraddittorio con la convenuta che proponeva domanda

responsabilità sia quanto ai canoni della prima norma che
quanto a quelli della seconda;
b)

erronea lettura delle emergenze istruttorie, che confermavano sia il
nesso di causa che la colpa dell’amministrazione;

c)

erroneo rigetto dell’eccezione di inammissibilità per tardività della
domanda di responsabilità processuale aggravata, peraltro

convenuta, configgente con il suo ruolo istituzionalmente volto
alla tutela della incolumità dei cittadini.
Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 434, 437, cod. proc. civ., poiché la corte di appello,
pronunciando in violazione del devoluto e “ultra petitum”, con lacunosa
motivazione, avrebbe errato nell’omettere di pronunciarsi adeguatamente, in
rapporto alla statuizione di prime cure, sulle risultanze istruttorie e, in
particolare, sulla sussistenza degli obblighi di manutenzione della strada
sussistenti in capo all’amministrazione.
2. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione,
sono inammissibili.
La corte di appello, come riassunto in parte narrativa, ha affermato due
“rationes decidendi”: interruzione del nesso causale ipotizzato dagli attori, in
ragione della condotta negligente e imprudente del conducente; carenza, in
ogni caso, di prova della sussistenza del nesso causale tra evento e condizioni
della strada. Così facendo, il collegio di merito ha delibato i motivi di appello
quali sopra descritti, e afferenti alla responsabilità extracontrattuale, sia nella
chiave di cui all’art. 2043, cod. civ., che in quella ex art. 2051, cod. civ., in
entrambi i casi essendo necessaria la verifica del rapporto eziologico, con
onere della prova a carico degli istanti.
A fronte di ciò, per un verso non risultano specificatamente censurati i
criteri decisionali descritti, per altro verso si mira nel resto a richiedere
un’inammissibile rilettura istruttoria, per altro verso ancora, in particolare con

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infondata alla luce dell’atteggiamento meramente passivo della

riguardo al secondo motivo, parte ricorrente si è semplicemente e
inammissibilmente riportata ai motivi di appello.
È opportuno ribadire anche la condivisibile nomofilachia secondo cui i
motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere
affidati a deduzioni generali e affermazioni apodittiche, con le quali la parte
non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal

relazione alla fattispecie decisa. Il ricorrente, cioè, ha l’onere di indicare con
precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per
la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il
singolo motivo assolve funzione condizionante, con la conseguenza che il
requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per
cassazione sia basato – come qui in specie nel caso della seconda censura del
ricorso per cassazione – sul mero richiamo dei motivi di appello: una tale
modalità di formulazione del motivo rende evidentemente impossibile
individuare la critica mossa nel ricorso, lasciando inammissibilmente a questa
Corte il compito di articolare la concreta doglianza (Cass., 22/01/2018, n.
1479).
3. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido
alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in euro
8.000,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento per spese
forfettarie oltre accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Il Collegio ha deliberato la motivazione semplificata.
Così deciso in Roma il giorno 13 aprile 2018.

giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in

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