Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19171 del 07/09/2010

Cassazione civile sez. III, 07/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.T., V.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GIUSEPPE AVEZZANA 6, presso lo studio dell’avvocato ELENA

POSTERARO, (Studio legale SCALIA & P. AVVOCATI),

rappresentati e

difesi dall’avvocato CERRACCHIO ALBERTO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONE SPA, G.M.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2118/2008 del TRIBUNALE di SALERNO del

4/08/08, depositata il 04/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

1.- T.T. e V.A. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Salerno pronunciata in data 4-9-2008 nella controversia con LA NUOVA TIRRENA ASS.NI s.p.a. e G.M., avente ad oggetto il risarcimento di danni materiali e fisici conseguenti a sinistro stradale.

Detta sentenza ha rigettato l’appello degli odierni ricorrenti, con compensazione delle spese del grado, confermando la decisione del G.d.p. di Salerno che – accertata la responsabilita’ della G. nel sinistro stradale – aveva rigettato la domanda dei T. – V. sul punto della determinazione del danno. In motivazione il giudice di appello precisava che non ricorrevano i presupposti per il ricorso alla liquidazione equitativa.

1.1. Parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

2. – Il ricorso e’ soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ex art 380 bis c.p.c. regolarmente notificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. – Nella relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c. si legge:

“(…)3. – Il ricorso appare inammissibile perche’ formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. nel testo qui applicabile, introdotto dal D.Lgs. cit., art. 6 in base al quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

3.1. Invero il primo motivo – denunciante violazione e/o falsa applicazione dell’art. 435 c.p.c., nonche’ dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – non si conclude con la formulazione di un quesito di diritto adeguato, necessario sia se si riconduca il motivo al n. 3, sia se lo si riconduca all’art. 360 c.p.c., n. 4. Invero il motivo si conclude con due enunciazioni di carattere generale ed astratto, in ordine ad una pretesa contraddittorieta’ tra dispositivo e motivazione ovvero anche ad una presunta inesistenza della sentenza che, oltre ad apparire prive di coordinazione con le norme indicate in rubrica, si rivelano, comunque, inidonee a risolvere la controversia, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. civ., Sez. Unite, 11/03/2008, n. 6420).

Si rammenta che il quesito di diritto deve consistere in una specifica, diretta ed autosufficiente formulazione di un interpello alla Corte di cassazione sull’errore di diritto asseritamente commesso dai giudici del merito e sull’applicazione della norma quale proposta nella specie dalla ricorrente, sulla cui correttezza sollecitare il si’ o il no di questo Giudice di legittimita’.

3.2. Anche il secondo motivo – denunciante violazione e/o falsa applicazione dell’art. 114 c.p.c. e dell’art. 1226 c.c. nonche’ dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa valutazione di documenti – appare inammissibile sotto diverso profilo e, precisamente:

a) ai sensi art. 366 bis c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perche’ il motivo non e’ corredato da un quesito di diritto adeguato e neppure contiene la chiara indicazione richiesta in relazione al preteso vizio motivazionale, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’elencazione in calce al motivo di una serie di presunte omissioni e/o contrasti, che si sarebbero asseritamente tradotti nella inesistenza della sentenza impugnata;

b) ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, giacche’ il motivo riguarda atti di causa, di cui non si indica la sede in cui risulterebbero esaminabili (cfr. Cass. n. 28547 del 2008). A quest’ultimo riguardo e’ stato precisato che il requisito di specifica indicazione degli atti o documenti, su cui si fonda il motivo di ricorso, previsto dalla norma citata, assume una duplice valenza, in quanto riguarda non solo il c.d. contenente, cioe’ il documento o l’atto processuale come entita’ materiali (imponendo la specifica indicazione vuoi del documento, vuoi della sede processuale, in cui il documento risulta prodotto), ma anche il c.d.

contenuto, con la conseguenza che, a tali effetti, occorre trascrivere o almeno riassumere nel ricorso il contenuto del documento o dell’atto, proprio in quella parte su cui il ricorrente ha fondato il motivo. La violazione anche di uno di tali oneri rende inammissibile il motivo di ricorso (Cass. sez. 3, ord. n. 22303 del 2008).”.

2. – Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione che pertanto fa propri.

3. – In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla va disposto per le spese in assenza di attivita’ difensiva di parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010

 

 

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