Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19171 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 06/07/2021), n.19171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23903-2015 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ANTONELLI

15, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIO LEOZAPPA, rappresentata

e difesa dall’avvocato LUCIANO QUARTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 881/2015 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA

SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 09/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

P.D. propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 281/67/2015, depositata il 9.03.2015 dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, la quale, confermando la decisione del giudice provinciale, ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente avverso due avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007.

Ha riferito che l’Amministrazione finanziaria aveva eseguito un accertamento fondato sugli indici di spesa, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 38, commi 5 e 6, cd. redditometro, acquisiti mediante i dati e le notizie fornite dal contribuente in risposta ai questionari inviati dall’Ufficio. All’esito della verifica l’Agenzia delle entrate aveva notificato gli avvisi di accertamento, contenenti le maggiori pretese impositive e le sanzioni. Alla contribuente era stato notificato un altro avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2005 e non oggetto di questo giudizio. Gli atti impositivi erano tutti fondati su acquisti eseguiti negli anni 2006/2008: un’autovettura, un’autorimessa e vari altri immobili o porzioni immobiliari nel Comune di Covo, per un importo complessivo di Euro 417.155,00. L’Ufficio aveva pertanto proceduto al recupero di imponibile pari a 121.283,43 per l’anno 2006, e di Euro 126.381,00 per il 2007.

Contestando gli esiti dell’accertamento, la P. aveva introdotto il contenzioso, definitosi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo con la sentenza n. 124/09/2012, che aveva rigettato le ragioni del ricorso. La sentenza, appellata dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria regionale lombarda, è stata confermata dalla pronuncia ora impugnata. Con essa il giudice regionale ha respinto le eccezioni sollevate dalla P. in merito alla efficacia di giudicato esterno della decisione che ha statuito sull’anno d’imposta 2005; ha rigettato le questioni di illegittimità delle disposizioni che presidiano l’accertamento del reddito mediante redditometro, nonchè l’eccezione di nullità dell’accertamento per carenza di contraddittorio; nel merito poi ha ritenuto che la ricorrente non avesse adempiuto ai suoi oneri probatori in ordine alla dimostrazione della capacità di far fronte agli incrementi patrimoniali.

La P. ha censurato la decisione con cinque motivi. L’Agenzia delle entrate ha depositato un atto denominato “atto di costituzione”, al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione.

Nell’adunanza camerale del 12 maggio 2021 la causa è stata trattata e decisa sulla base degli atti difensivi depositati dalla ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la ricorrente si duole della sentenza, denunciando:

con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver riconosciuto effetti di giudicato esterno alla decisione che ha definito la controversia con riferimento all’anno d’imposta 2005;

con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7 e 21, della L. 26 luglio 2000, n. 212, artt. 5,6,7,10 e 12, della “Carta dei Diritti Fondamentali UE, artt. 41, 47 e 48”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver escluso l’illegittimità dell’atto impositivo, adottato senza l’instaurazione del preventivo contraddittorio endoprocedimentale;

con il terzo motivo la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sull’effettivo onere probatorio della contribuente;

con il quarto per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, art. 38, commi 4 e 6, ratione temporis vigente, per l’equivoca interpretazione del contenuto dell’onere probatorio gravante sulla contribuente;

con il quinto per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, ed del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in merito alla erronea statuizione sulle sanzioni.

Esaminando il primo motivo, la difesa della P. insiste sull’efficacia di giudicato esterno che nella presente controversia assume la sentenza n. 202/05/2011, depositata il 6 dicembre 2011 dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo, relativa all’anno d’imposta 2005. La ricorrente ha evidenziato che a seguito del medesimo accertamento, l’Amministrazione finanziaria, riscontrando incrementi patrimoniali (del valore di Euro 417.155,00), non giustificati dalla documentazione allegata dalla contribuente, aveva rideterminato il reddito per gli anni d’imposta 2005, 2006, 2007 con altrettanti atti impositivi. Per ognuna delle annualità i presupposti dell’accertamento sintetico con redditometro erano pertanto i medesimi, cioè gli incrementi patrimoniali riscontrati in capo alla P., in riferimento agli acquisti eseguiti negli anni 2006/2008.

Mentre per le due annualità 2006 e 2007, oggetto del presente giudizio, le rispettive impugnazioni furono riunite e decise, quella relativa all’anno d’imposta 2005 seguì la sua autonoma trattazione, definendosi con la pronuncia della Commissione tributaria provinciale, tardivamente appellata dall’Agenzia delle entrate, e pertanto divenuta definitiva. Con essa il giudice tributario ha ritenuto che quegli incrementi patrimoniali fossero giustificati dalla documentazione fornita dalla contribuente (da cui si evinceva che fosse proprietaria di titoli del valore superiore ad Euro 500.000,00, che avesse ottenuto la restituzione di finanziamenti erogati a due società da lei partecipate per l’importo di Euro 427.078,32). Dunque la contribuente sostiene che l’accertamento definitivo della disponibilità di fondi e di provviste, con i quali finanziare gli incrementi patrimoniali accertati, costituisce un fatto riconosciuto con efficacia di giudicato esterno, incidente sulle successive annualità 2006 e 2007 e sui conseguenti giudizi a questi ultimi inerenti.

Sulla questione il giudice regionale, con motivazione in verità poco perspicua, ha ritenuto che nel caso di specie non fosse in discussione la provenienza di determinate somme da due società di famiglia, bensì la dimostrazione “della correlazione tra questa disponibilità ed il suo utilizzo”.

In tema di efficacia del giudicato esterno in materia di contenzioso tributario questa Corte ha affermato che la sentenza del giudice, con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta, fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità. In altri termini la preclusione di nuovi accertamenti, propria del giudicato esterno tra le stesse parti, presuppone che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo di riferimento (Cass., 8/04/2015, n. 6953; 9/10/2015, n. 20257).

Nel caso di specie gli atti impositivi per le tre annualità erano fondati sul riscontro di incrementi patrimoniali – per acquisti fatti negli anni 2006/2008 -, che l’Ufficio non ha ritenuto giustificati dalle prove documentali allegate dalla contribuente ed attestanti disponibilità finanziarie (esenti o comunque già soggette ad imposta) sufficienti a sostenere quegli acquisti. L’incremento patrimoniale pertanto è stato riassunto in unico valore e poi “spalmato” in più anni d’imposta. Ne discende che per le tre annualità i dati fattuali, ossia gli incrementi patrimoniali contestati dall’Ufficio e le provviste finanziarie allegate dalla contribuente, erano identici. Se dunque per una annualità la verità processuale viene a cristallizzarsi in una decisione non più impugnabile e definitiva, il giudicato in esso formatosi assume efficacia esterna, incidendo negli altri giudizi, ancorchè relativi ad altre annualità, per la stabilità dei fatti presupposti su cui si fonda il rapporto giuridico d’imposta.

Il giudice regionale non ha tenuto conto di tale principio, con ciò violando le regole di efficacia del giudicato esterno. Il motivo va dunque accolto.

L’accoglimento del primo motivo assorbe i restanti e la sentenza va cassata. Non essendo peraltro necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa anche nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

A tal fine, accertata l’efficacia di giudicato esterno della statuizione con la quale nella pronuncia 202/05/2011, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo, è stato riconosciuto che le provviste, di cui la contribuente ha dato prova di disporre, giustificavano gli incrementi patrimoniali accertati con redditometro dall’Amministrazione finanziaria per l’anno d’imposta 2005, trovano accoglimento anche i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007, oggetto del presente giudizio, su cui spiega la sua efficacia quel giudicato. Vanno pertanto annullati gli atti impositivi relativi alle annualità 2006 e 2007.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsi introduttivi della contribuente con annullamento degli atti impositivi relativi agli anni 2006 e 2007. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di causa, che liquida in favore della P. in Euro 3.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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