Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19171 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. un., 02/08/2017, (ud. 04/07/2017, dep.02/08/2017),  n. 19171

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di Sez. –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28978-2016 proposto da:

R. & V. DI E.M. & C. S.A.S., in persona

dell’omonimo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

Roma, Lungotevere Flaminio 44, presso lo studio dell’avvocato Marta

Lettieri, rappresentata e difesa dall’avvocato Cesare Serrini;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI ANCONA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio 56, presso lo

studio dell’avvocato Giovanni Bonaccio, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Claudia Domizio;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

426/2015 del TRIBUNALE di ANCONA;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

SERVELLO Gianfranco, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del

giudice ordinario.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La società R. & V. di E.M. & C. s.a.s. (operante nel settore delle attività estrattive) convenne in giudizio, innanzi al Tribunale ordinario di Ancona, la locale Provincia, chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito per la lesione dell’affidamento indotto dal Piano provinciale delle attività produttive, poi dichiarato illegittimo e annullato in parte qua dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche su istanza di terzi, sulla base del quale la società attrice aveva acquisito quote sociali di altre società ed aveva effettuato una dispendiosa attività progettuale che le aveva consentito una utile collocazione nella graduatoria finalizzata al rilascio delle autorizzazione alle attività estrattive.

Costituitosi il contraddittorio, la Provincia di Ancona, nel resistere alla domanda attorea, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

2. – La società R. & V. di E.M. & C. s.a.s. ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Resiste con controricorso la Provincia di Ancona, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Viene richiesto a questa Suprema Corte di stabilire a chi spetti la giurisdizione nel caso di domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. per i danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al “petitum sostanziale”. Quest’ultimo deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della “causa petendi”, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (Cass., Sez. Un., n. 15323 del 25/06/2010; Sez. Un., n. 20902 del 11/10/2011; Sez. Un., n. 2360 del 09/02/2015; Sez. Un., n. 11229 del 21/05/2014).

Sulla base di tale principio, questa Corte Suprema ha affermato che la domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. per i danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo rientra nella giurisdizione ordinaria, non trattandosi di una lesione dell’interesse legittimo pretensivo del danneggiato (interesse soddisfatto, seppur in modo illegittimo), ma di una lesione della sua integrità patrimoniale ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale l’esercizio del potere amministrativo non rileva in sè, ma per l’efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole (Cass., Sez. Un., n. 17586 del 04/09/2015).

Si è così statuito che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni lamentati per la lesione dell’affidamento riposto nell’attendibilità della attestazione rilasciata dalla P.A. (rivelatasi erronea) circa la edificabilità di un’area (chiesta da un privato per valutare la convenienza d’acquistare un terreno) e nella legittimità della conseguente concessione edilizia, successivamente annullata, non ravvisandosi un atto o un provvedimento amministrativo della cui illegittimità il privato possa dolersi impugnandolo davanti al giudice amministrativo, con le consequenziali statuizioni risarcitorie, e, quindi, non sollecitando tale situazione di fatto alcuna esigenza di tutela contro l’esercizio illegittimo di un pubblico potere consumato nei confronti del privato, nè richiedendo questi un accertamento, da parte del giudice amministrativo, della illegittimità del comportamento tenuto dalla P.A., che egli invece può solo subire e ha interesse a contrastare nel giudizio di annullamento da altri provocato (Cass., Sez. Un., n. 6595 del 23/03/2011); come rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda autonoma di risarcimento danni proposta da colui che, avendo ottenuto l’aggiudicazione in una gara per l’affidamento di un pubblico servizio, successivamente annullata dal T.A.R. perchè illegittima su ricorso di un altro concorrente, deduca la lesione dell’affidamento ingenerato dal provvedimento di aggiudicazione apparentemente legittimo, non essendo chiesto in giudizio l’accertamento della illegittimità dell’aggiudicazione (che, semmai, la parte aveva interesse a contrastare nel giudizio amministrativo promosso dal concorrente) e, quindi, non rimproverandosi alla P.A. l’esercizio illegittimo di un potere consumato nei suoi confronti, ma la colpa consistita nell’averlo indotto a sostenere spese nel ragionevole convincimento della prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del termine previsto dal contratto stipulato a seguito della gara (Cass., Sez. Un., n. 6596 del 23/03/2011).

Nella specie, la società attrice non ha chiesto in giudizio, nei confronti dell’amministrazione provinciale di Ancona, l’accertamento della illegittimità di un provvedimento amministrativo e non ha, quindi, rimproverato alla P.A. l’esercizio illegittimo di un potere nei suoi confronti. Al contrario, ha lamentato una lesione della sua integrità patrimoniale per violazione del principio generale di prudenza e diligenza (c.d. obbligo del “neminem laedere”) posto a fondamento dell’art. 2043 c.c., rispetto alla quale l’esercizio del potere amministrativo non rileva in sè, ma solo per l’efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole.

In sostanza, il “petitum sostanziale”, quale emerge dalla dedotta “causa petendi”, depone chiaramente – anche per la domanda proposta nei confronti della Provincia di Ancona – per la giurisdizione del giudice ordinario.

Non è applicabile alla presente fattispecie il principio – richiamato dalla controricorrente Provincia – di cui alla pronuncia di queste Sezioni Unite n. 8057 del 21/04/2016, in quanto relativo al diverso caso in cui il privato – dopo aver visto revocare in sede di autotutela la concessione edilizia rilasciatagli – prima ha chiesto e ottenuto dal giudice amministrativo l’annullamento del provvedimento di revoca della concessione per illegittimità dello stesso ed ha, poi, separatamente agito per il risarcimento del danno cagionatogli dal provvedimento illegittimo.

2. – Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia per cui è causa, con rimessione delle parti dinanzi al medesimo.

Il giudice di merito provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di regolamento.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti dinanzi al medesimo, anche per le spese del giudizio di regolamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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