Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19170 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25993-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

O.L., elettivamente domiciliato in Roma Via Appia Nuova n.

251 presso lo studio dell’Avvocato Maria saracino, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Donato Grasso, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 133/26/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA del 12/06/2012,

depositata il 20/06/2012;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Giovanni De Vivo per delega dell’Avvocato Donato

Grasso difensore del resistente che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’AGENZIA DELLE ENTRATE, propone ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR Puglia n. 133/26/12 depositata il 20/06/2012 la quale aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Foggia che aveva accolto il ricorso presentato da O.L., medico convenzionato, avverso il diniego di rimborso dell’ IRAP relativa agli anni dal (OMISSIS). La CTR ha escluso la presenza di un’autonoma organizzazione in capo al contribuente.

L’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione DEL D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, lett. e). Lamenta che la CTR ha interpretato la norma in modo non conforme alla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla valutazione dei compensi corrisposti per segreteria e per le quote di ammortamento dei beni strumentali.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’insufficiente motivazione della sentenza circa un fatto decisivo per il giudizio. Ritiene che la CTR non ha esaminato i dati numerici emergenti dalla dichiarazione, limitandosi a delle valutazioni meramente assertive dei medesimi.

Il contribuente ha resistito con controricorso, insistendo per il rigetto del ricorso.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte – sent. n. 9451/2016 -, in relazione alla possibilità di applicare l’IRAP al professionista che si avvalga della collaborazione di un dipendente, hanno di recente statuito che ricorre il presupposto dell’imposta quando il contribuente “si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.” Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”.

Orbene, nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto nella propria censura la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione facendo riferimento alle spese sostenute dal contribuente per segreteria e alla quota di ammortamento di 4.000 Euro per anno, ritenuta sintomatica del possesso di beni di notevole valore utilizzati per l’attività.

Orbene, diversamente da quanto ritenuto dalla parte ricorrente, la CTR ha correttamente escluso che i compensi per la collaboratrice “non professionista” integrassero gli elementi sintomatici in ordine all’esistenza di un’autonoma organizzazione, con ciò conformandosi ai principi espressi dalla pronunzia delle S. U. sopra ricordata. Quanto invece alle quote di ammortamento di beni strumentali e agli altri dati emergenti dalla dichiarazione, la CTR li ha correttamente ritenuti irrilevanti, considerando che secondo le Sezioni Unite sopra ricordate gli impieghi di beni strumentali, per giustificare il requisito dell’autonoma organizzazione devono essere eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione. Ciò che la CTR, nell’esercizio delle sue valutazioni di merito non erronee in diritto e non viziate da illogicità, ha escluso con riguardo a quote di ammortamento di Euro 4000,00. Le superiori considerazioni escludono, parimenti, la fondatezza del secondo motivo di ricorso.

Sulla base delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato e le spese vanno compensate in ragione dei recenti interventi in materia delle S.U. di questa Corte.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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