Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19170 del 19/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 19170 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: PORRECA PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso 27494-2015 proposto da:
SIDERMACH SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore CESARINI MARCO, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio
dell’avvocato CESARE CATURANI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GRAZIA SANTORI giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente contro

BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO SOC. COOP in
persona del suo legale rappresentante pro tempore
Dott. FIORELLI BRUNO, elettivamente domiciliata in
ROMA, P.LE CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato

1

Data pubblicazione: 19/07/2018

GIOVANNI

BONACCIO,

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato FRANCO GAUDIO giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrente nonchè contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 738/2014 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 16/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/04/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO
PORRECA;

2

PAOLINI MAURO PAOLO, PAOLINI DANIELE PIERO;

FATTI DI CAUSA
La Banca di Credito Cooperativo del Metauro soc. coop. a r.l. appellava
una sentenza del tribunale di Urbino che, accogliendo le domande della
Sidermach s.r.I., dichiarava inefficaci le iscrizioni ipotecarie eseguite ad istanza
della convenuta, limitatamente alla nuda proprietà intestata a quest’ultima,
respingendo le domande riconvenzionali dell’appellante.

domanda ex art. 2901, cod. civ. dell’istituto bancario.
Avverso questa decisione ricorre per cassazione la Sidermach s.r.l.
formulando quattro motivi e depositando memoria.
Resiste con controricorso la Banca di Credito Cooperativo del Metauro soc.
coop. a r.l.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2901, 2697, 2727, 2728, 2729, cod. civ., poiché la
corte di appello avrebbe errato nell’omettere di considerare che la revocante
non era titolare di un credito esigibile (nei confronti dei venditori, in favore
della ricorrente, del bene oggetto d’iscrizione ipotecaria), trattandosi di
fideiussione con beneficio di preventiva escussione.
Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2901, 2697, 2727, 2728, 2729, cod. civ., poiché la
corte di appello non avrebbe indicato i presupposti di fatto per cui i venditori
sarebbero divenuti insolvibili dopo le cessioni, anche tenuto conto della facile
aggredibilità dei conti correnti italiani. Inoltre non emergeva che l’acquirente
fosse stata a conoscenza della situazione debitoria dei venditori.
Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2901, 2697, 2727, 2728, 2729, cod. civ., poiché la
corte di appello avrebbe errato nell’omettere di considerare: le produzioni
documentali relative alle quietanze dei mutui accollati come prezzo della
compravendita; l’impossibilità di produrre le scritture contabili per carenza
autorizzatoria della Repubblica di San Marino in cui la società aveva sede;
3

La corte di appello riformava la decisione di primo grado accogliendo la

l’assenza di erroneità imputate alla consulenza di parte depositata sul valore
dei cespiti; l’inclusione delle operazioni immobiliari nell’oggetto sociale;
l’erroneità dell’affermazione in ordine all’amministratore sociale “pro tempore”
indicato dalla sentenza gravata come la madre dei venditori.
Con il quarto motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 132, cod. proc. civ., 2901, 2697, 2727, 2728, 2729,

ordine alla ricostruzione presuntiva della fattispecie.
2. Il ricorso è manifestamente inammissibile.
Risulta infatti totalmente carente l’esposizione sommaria dei fatti, in
parte narrativa ricostruiti per quanto evincibile.
Deve darsi seguito alla condivisibile nomofilachia secondo cui per
soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366, primo comma, n. 3), cod. proc.
civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed
esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla
quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di
fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le
deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi
della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali,
in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si
richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una
valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal
giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso
contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di
avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il
significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della
sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del
processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass., 03/02/2015, n. 1926; Cass.,
31/07/2017, n. 19018) .
Nella fattispecie, l’esposizione dei fatti, idonea nei richiamati sensi a
rendere compiutamente intellegibile la vicenda processuale e le stesse censure,
4

cod. civ., poiché la corte di appello avrebbe motivato solo in via apparente in

manca totalmente, come desumibile dalla schematica indicazione della mera
sequenza processuale presente a pagina 3 del ricorso, che, nelle pagine
seguenti, articola i motivi con rimando alle pagine della sentenza impugnata.
3.

Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla

9.000,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento per spese
forfettarie oltre accessori legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la
Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso.
Il Collegio ha deliberato la motivazione semplificata.
Così deciso in Roma il giorno 13 aprile 2018.

rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in euro

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA