Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19170 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. un., 15/09/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 15/09/2020), n.19170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6578/2019 proposto da:

SABBIA D’ORO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI

9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAVERIO MARINI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GALLIPOLI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATTANZIO 66, presso lo

studio dell’avvocato CRISTIANA GIORGIANI, rappresentato e difeso

dall’avvocato DOMENICO MASTROLIA;

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – CAPITANERIA DI PORTO

DI GALLIPOLI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO;

– controricorrenti –

e contro

REGIONE PUGLIA, FEDERBALNEARI SALENTO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5333/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 12/09/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

ALBERTO CELESTE, il quale conclude per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Gallipoli dichiarava, con determinazione del 23 novembre 2017, la decadenza della Società Sabbia D’Oro srl dalla concessione demaniale marittima di cui era titolare, rilasciata dal Comune di Gallipoli, in località (OMISSIS), per l’esercizio dell’attività di balneazione nello stabilimento balneare denominato “(OMISSIS)”. Con il suddetto provvedimento veniva concluso il procedimento iniziato con la contestazione, alla concessionaria, di avere operato un mutamento sostanziale e profondo senza autorizzazione delle modalità di esercizio, e dunque dello scopo, della concessione, rilasciata per la posa di ombrelloni e sedie a sdraio, avendo in modo reiterato e continuativo utilizzato l’area demaniale ad uso discoteca, in violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, in relazione all’art. 24 del regolamento di attuazione del codice della navigazione e all’art. 36 stesso codice.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5333 del 12 settembre 2018, rigettava il gravame della società avverso la sentenza del Tar Puglia, che aveva rigettato l’impugnazione della Sabbia D’Oro avverso la suddetta determinazione comunale.

Il Consiglio ha ritenuto infondate le censure inerenti alla violazione dell’art. 47 c.n., comma 1, lett. c) e d) e dei principi di gradualità e proporzionalità: risultava, da un lato, accertato il comportamento della società che aveva destinato l’area, in modo preminente e pervasivo, ad attività di intrattenimento musicale che attraeva una moltitudine di persone presenti sul pubblico demanio marittimo ed ostacolava la libera attività di balneazione per una porzione importante della giornata e, dall’altro, rispettato il principio di proporzionalità della misura sanzionatoria adottata in relazione alla gravità e reiterazione delle condotte tenute dalla società, nonostante che a questa fosse stato comunicato l’avvio del procedimento.

Avverso questa sentenza la Sabbia D’Oro ha proposto ricorso per cassazione, che denuncia, con un unico motivo, il difetto di giurisdizione sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale, per avere il Consiglio di Stato esercitato attribuzioni riservate al legislatore. Il ricorso è resistito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dal Comune di Gallipoli; la Regione Puglia e la Federbalneari Salento non hanno svolto attività difensiva. Il Comune di Gallipoli ha eccepito preliminarmente la inammissibilità del ricorso, tardivamente notificato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La predetta eccezione preliminare è fondata.

Come ripetutamente affermato da questa Corte, la notificazione dell’istanza di revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte istante che per la destinataria, alla notificazione prevista dall’art. 326 c.p.c., ed è pertanto idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che la tempestività del successivo ricorso per cassazione dev’essere accertata anche in riferimento a quest’ultimo termine, a meno che lo stesso non venga sospeso, su istanza di parte, dal giudice dinanzi al quale è proposta la revocazione, ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4 (cfr. Cass. 5 settembre 2019, n. 22220; 12 marzo 2015, n. 16828; 22 marzo 2013, n. 7261; 12 gennaio 2012, n. 309; 19 giugno 2007, n. 14267; espressione del principio è l’affermazione secondo cui la notifica dell’appello dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell’appellante, cfr. SU 13 giugno 2016, n. 12084).

Alla stregua di tale orientamento, che il Collegio condivide ed intende ribadire in questa sede, il ricorso in esame dev’essere dichiarato inammissibile, non essendo stato proposto entro il sessantesimo giorno dalla notificazione dell’istanza di revocazione, la cui proposizione escludeva l’applicabilità del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c..

Nella specie, il ricorso per cassazione è stato notificato il 25 febbraio 2019 (al Comune di Gallipoli, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, alla Regione Puglia e a Federbalneari Salento), cioè oltre il sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso per revocazione, avvenuta in data 26 novembre 2018.

Il ricorso è inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti delle parti che hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4200,00, in favore di ciascun resistente, oltre spese prenotate a debito in favore del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

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