Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19170 del 07/09/2010

Cassazione civile sez. III, 07/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PESCAGLIA

71 A/14, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO FERRARA,

rappresentata e difesa dall’avvocato VENTURA GIACOMO, giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ANGELICO 249, presso lo studio dell’avvocato CARPENTIERI FRANCESCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato D’ARMA GAETANO, giusta procura

speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 132/2009 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA del 28/05/09, depositata il 10/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che:

1.- F.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta pronunciata in data 10-6-2009 e notificata il 17-7-2009 nella controversia con M. M.L..

Detta sentenza – in parziale riforma della decisione di primo grado, di condanna della F. in favore della M. al pagamento di Euro 38.000,00 (di cui Euro 30.000,00 per i danni verificatisi a seguito di un incendio all’interno di immobile dalla M. locato alla F. ed Euro 8.000,00 a titolo di canoni insoluti) – ha dichiarato la pari responsabilita’ delle parti nella produzione dell’incendio; ha dichiarato l’inadempimento della F. limitatamente ad una annualita’; ha conseguentemente rideterminato le somme dovute a titolo di canoni insoluti a Euro 2.000,00 e a titolo di risarcimento danni ad Euro 15.000,00, con parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi.

1.1. Ha resistito al ricorso la M., depositando controricorso e svolgendo a sua volta ricorso incidentale tardivo.

2. – Il ricorso e’ soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c. regolarmente notificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. – Nella relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c. si legge:

“(…)3. — Il ricorso appare inammissibile perche’ formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. nel testo qui applicabile, introdotto dal cit. D.Lgs., art. 6 in base al quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

In particolare secondo i canoni elaborati da questa Corte (cfr. Sez. Unite, 01/10/2007, n.20603; Cass. civ. Ord., Sez. 3^, 18/07/2007, n.16002; Cass. civ. Ord, Sez. 3^, 07/04/2008, n. 8897) la chiara indicazione richiesta dall’art. 366 bis c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve consistere in una parte del motivo che si presenti a cio’ specificamente e riassuntivamente destinata, da cui risulti non solo il fatto controverso, ma anche la decisivita’ del vizio; in sostanza la censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Sez. Unite, 01/10/2007, n. 20603).

3.1. Orbene nella specie la sintesi dell’unico motivo di ricorso, denunciante omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, postulando quale fatto controverso l’assenza – o la presenza – di un rapporto adeguato di causa ad effetto tra la mancata rilevazione dell’assenza del salvavita e il non avere staccato la spina dello scaldabagno, appare, prima ancora che inidonea ad evidenziare la decisivita’ del vizio, priva di specificita’ perche’ formulata sulla base di una personale e singolare interpretazione degli stessi contenuti della sentenza, la cui ratio decidendi si rinviene nella considerazione della colpa (concorrente) della F. per non avere staccato la spina dello scaldabagno (rinvenuta dai V.d.F. attaccata e completamente fusa) dalla relativa presa, con la precisazione che trattatasi di operazione imposta, in ora notturna e in assenza da casa, da elementari norme di prudenza e diligenza, tenuto conto sia dell’assenza palese e conoscibile del salvavita (apparecchio meglio definito nella stessa sentenza interruttore magnetotermico differenziale, costituente apparecchiatura con duplice funzione di prevenzione vuoi da sovraccarico e cortocircuito, vuoi da folgorazioni e dispersione a terra) sia, quindi, della necessita’ di ridurre al minimo i rischi connessi alle deficienze dell’impianto (cfr. pag. 6).

4. L’inammissibilita’ del ricorso principale condurrebbe all’inefficacia del ricorso incidentale tardivo. In ogni caso il ricorso incidentale appare chiaramente inammissibile, perche’ il primo motivo, denunciante violazione di legge, non si conclude e neppure contiene un quesito di diritto e perche’ il secondo motivo, denunciante vizio motivazionale, non contiene la chiara indicazione di cui all’art. 366 bis cit..”.

2. – Preliminarmente occorre provvedere ex art. 335 c.p.c. alla riunione dei ricorsi avverso la stessa sentenza.

2.1. Il Collegio ritiene assorbente – rispetto alle pur condivisibili argomentazioni e conclusioni della relazione – la circostanza che la ricorrente, pur dando atto dell’avvenuta notifica della sentenza impugnata, non ha provveduto al deposito della copia contenente la relata di notifica della sentenza stessa. Trattasi, infatti, di rilievo da effettuarsi di ufficio, prescindendo dal deposito della copia notificata ad opera della controparte.

Si rammenta che la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilita’, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, e’ funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestivita’ dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, e’ esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente o implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli e’ stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notifica, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilita’ soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 c.p.c., applicabile estensivamente, purche’ entro il termine, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestivita’ dell’impugnazione (Sez. Unite, ord. 16/04/2009, n. 9005).

3. – In definitiva il ricorso principale va dichiarato improcedibile;

inefficace quello incidentale.

Le spese processuali sono compensate per l’intero tra le parti, avuto riguardo all’esito del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; dichiara improcedibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale tardivo; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010

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