Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19170 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 06/07/2021), n.19170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23692-2015 proposto da:

S.E.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. SIACCI

4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VOGLINO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1227/2015 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 02/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

S.E.M. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1227/35/2015, depositata il 2/03/2015 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale, confermando la decisione del giudice provinciale, aveva rigettato il ricorso introduttivo della contribuente avverso l’avviso di accertamento con cui era stato rideterminato il reddito relativo all’anno d’imposta 2004. Ha riferito che a seguito di verifiche del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 38, commi 4 e 6, era stato notificato l’atto impositivo, fondato sul riscontro di spese per incrementi patrimoniali e per consumi, rideterminando sinteticamente il reddito della contribuente per il periodo 2004/2007. Era stato rilevato che nel 2007 la ricorrente aveva acquistato un fabbricato in (OMISSIS) al prezzo di Euro 550.000,00; aveva movimentato un conto estero per Euro 14.000,00; era proprietaria dell’abitazione principale in (OMISSIS); era proprietaria di un’autovettura immatricolata nel 1997. Di contro la S., esercente attività di commercio ambulante, aveva presentato una dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2007 di Euro 1.019,00; aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni per gli anni 2004/2006; aveva dichiarato per l’anno 2003 Euro 1.186,00. Con l’atto impositivo relativo al 2004 l’Amministrazione finanziaria aveva pertanto richiesto il pagamento di Euro 113.132,80 a titolo di Irpef e addizionali, oltre che le sanzioni.

La S. aveva invece contestato gli esiti dell’accertamento, sostenendo di aver acquistato l’unità abitativa in (OMISSIS) previa vendita di un terreno con annesso fabbricato di cui era proprietaria in Germania (al prezzo di Euro 600.000,00); aveva inoltre alienato la propria abitazione in (OMISSIS); da anni non disponeva più dell’autovettura per un furto. Introdotto il contenzioso, questo era stato definito dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma con la sentenza n. 398/57/2013, che aveva rigettato le sue ragioni. La pronuncia era stata impugnata dinanzi alla Commissione tributaria regionale, la quale, con la sentenza ora al vaglio della Corte, aveva confermato le statuizioni di primo grado. Il giudice regionale ha ritenuto che la cessione dell’immobile nel Comune di “(OMISSIS)” fosse avvenuta in data successiva all’acquisto della nuova unità abitativa, mentre mancava ogni altra documentazione a supporto del concorso di terze persone (convivente e genitore) al sostenimento delle spese di gestione dei propri beni.

La ricorrente ha censurato la sentenza con tre motivi, chiedendo la cassazione della decisione, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Nell’adunanza camerale del 12 maggio 2021 la causa è stata trattata e decisa sulla base degli atti difensivi depositati dalle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La ricorrente ha lamentato:

con il primo motivo la “totale mancanza di motivazione della sentenza d’appello sul reale thema decidendum e sulle relative allegazioni di parte circa l’inconsistenza, irrilevanza o inconferenza degli elementi posti a base dell’avviso di accertamento impugnato”;

con il secondo motivo l'”omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”;

con il terzo motivo la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, in relazione alla denunciata erroneità, infondatezza e illegittimità dell’impugnato avviso di accertamento per la dimostrata inconsistenza, irrilevanza e inconferenza dei redditi presunti sinteticamente”.

Esaminando il primo motivo di ricorso, sebbene sia irritualmente confezionato senza lo specifico riferimento a quale tra le tipologie di censure consentite dall’art. 360 c.p.c., sia rivolto, esso è parimenti ammissibile perchè dal suo contenuto si evince che è finalizzato a denunciare un error in procedendo, ed in particolare la nullità della pronuncia per difetto di motivazione, assente o incomprensibile.

In sintesi la contribuente assume che l’atto impositivo era fondato sul riscontro di spese ed incrementi patrimoniali, ai quali la difesa aveva opposto elementi che giustificavano quella capacità di spesa. Ed in particolare la S. aveva evidenziato: a) la alienazione, in data (OMISSIS), di un terreno con annesso fabbricato, allocato in Germania, al prezzo di Euro 600.000,00; 2) la alienazione della abitazione in cui risiedeva in (OMISSIS), avvenuta nel 2008 ma con acconti ricevuti nel 2007; c) l’assenza di disponibilità dell’autovettura, immatricolata nel 1997, ma oggetto dopo breve tempo di furto. A fronte delle allegate disponibilità patrimoniali, dalla cui cessione aveva ricavato la provvista che giustificava l’acquisto dell’immobile in (OMISSIS) nel settembre 2007 (al prezzo di Euro 550.000,00) e la movimentazione bancaria su conto estero (di Euro 14.000,00), il giudice d’appello aveva rigettato l’impugnazione con una motivazione totalmente carente o apparente. In essa, sostiene la difesa della S., si fa riferimento ad elementi del tutto ultronei rispetto alla controversia, mai allegati dalla contribuente e mai oggetto di esame in primo grado.

La sentenza del giudice regionale, nella parte in fatto, ha riferito del contenuto della decisione della Commissione provinciale, ed in particolare del rigetto del ricorso introduttivo perchè l’atto di vendita dell’immobile tedesco risultava da una fotocopia non autenticata e neppure tradotta in italiano; ha poi rilevato che la contribuente ha

prodotto in appello una traduzione asseverata dell’atto di vendita, mentre l’Agenzia ha insistito sull’assenza di prove sulle modalità con cui ha provveduto al suo mantenimento. Nella parte motiva invece afferma che “La contribuente porta a sostegno della sua tesi circostanze ed avvenimenti riferibili ad anni successivi a quello oggetto dell’accertamento, come la vendita dell’immobile nel Comune di (OMISSIS), avvenuta nel 2008. Per l’anno in contestazione, come rilevato dall’ufficio, la contribuente non ha esibito documentazione (ad esempio assegni o bonifci) dalla quale si potesse desumere, da un lato la sua convivenza con una persona che avrebbe contribuito al mantenimento delle spese quotidiane, non esistendo altra prova della convivenza, nè una dichiarazione di questa persona che confermasse la circostanza, nonchè, dall’altro lato, la partecipazione alle spese di gestione dei beni di sua proprietà da parte del proprio genitore, non avendo la contribuente esibito neppure un estratto del conto corrente che dimostrasse l’effettiva dazione di somme di denaro da parte del padre. Per tali ragioni il ricorso va respinto”.

A fronte degli elementi su cui poggiava l’accertamento sintetico (acquisto di immobile nel Comune di (OMISSIS), movimentazioni di denaro dall’Italia alla Germania) e delle operazioni allegate dalla contribuente a giustificazione degli incrementi patrimoniali, riassunti peraltro nella parte in fatto della sentenza d’appello ora impugnata, la parte motiva di quest’ultima evidenzia un salto logico, che quanto meno ne rende incomprensibile il rapporto con le premesse fattuali relative allo stesso tema probatorio, ma soprattutto con le complessive contestazioni su cui le parti avevano già controvertito. In particolare nel primo periodo della sentenza il giudice regionale fa riferimento alla vendita nel 2008 dell’immobile nel Comune di (OMISSIS), che invece è quello in cui la ricorrente ha acquistato il nuovo fabbricato nel 2007. Ma al di là del probabile errore nella identificazione del Comune in cui era allocata l’unità abitativa venduta nel 2008 ((OMISSIS)), ciò che risulta incongruo è che nella parte in fatto si accenna alla mancanza di efficacia probatoria della vendita dell’immobile ubicato in Germania, laddove ad esso, nella parte motiva, non si fa più alcun riferimento, pur trattandosi di una specifica contestazione sollevata con l’appello, come è dato evincere dai sintetici cenni riportati dal giudice regionale. Ma soprattutto la decisione si fonda su considerazioni del tutto ultronee rispetto alle ragioni dell’accertamento sintetico. Nello stesso controricorso infatti questo risultava fondato sulla capacità di spesa della S., dimostrata con gli incrementi patrimoniali e le disponibilità di conti esteri con riguardo all’anno 2007, cui la contribuente risponde giustificando le spese sostenute (a prescindere dal giudizio critico sulla efficacia della documentazione probatoria addotta). Ebbene, rispetto all’oggetto della controversia e del materiale documentale da valutare, la decisione si sofferma invece sulla circostanza che la contribuente non avesse dimostrato le fonti del proprio mantenimento nel 2004, mancando ogni riscontro sul concorso del proprio convivente o del proprio genitore.

Si tratta di una motivazione perplessa, priva di rapporto logico con le evidenze, relative ai denunciati incrementi patrimoniali, che avevano perimetrato, e ad un tempo motivato, il ricorso all’accertamento sintetico e l’esito di tale accertamento.

La contraddittorietà e perplessità del percorso logico argomentativo si traduce nella nullità della motivazione, con conseguente nullità della sentenza impugnata.

Il motivo in conclusione trova accoglimento. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo ed il terzo. La sentenza va dunque cassata ed il processo va rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che in diversa composizione dovrà riesaminare l’appello, oltre che liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo. Cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, cui demanda in diversa composizione anche alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA