Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19170 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. un., 02/08/2017, (ud. 04/07/2017, dep.02/08/2017),  n. 19170

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di Sez. –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22986-2016 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal:

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO, con

ordinanza n. 348/2016 depositata il 12/10/2016 nella causa tra:

CO.GE.MA. S.A.S.;

– ricorrente non costituitasi in questa fase –

contro

COMUNE DI TRENTO, P.P., ITASS MUTUA;

– resistenti non costituitisi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ZENO

Immacolata, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice

ordinario.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La società CO.GE.MA. s.a.s. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale ordinario di Trento, il Comune di Trento, il dirigente dello Sportello Unico per l’edilizia del detto comune P.P. e la società ITASS Mutua, chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno patito da essa attrice (promissaria acquirente di un terreno edificabile) per la lesione dell’affidamento indotto dagli atti amministrativi del Comune e, in particolare, dalla concessione edilizia rilasciata alla propria dante causa (la società Alpi 3000 s.r.l., promittente venditrice), poi ritenuta illegittima in sede di autotutela, con conseguente provvedimento di sospensione dei lavori adottato dal Comune, a seguito del quale sarebbero ad essa derivati maggiori costi e oneri per la necessità di provvedere all’allargamento della sede stradale di via dei Castori (allargamento imposto da una sentenza del T.A.R. di Trento relativa alla larghezza minima delle strade) e danni per il fermo del cantiere protrattosi per oltre un anno, fino a quando – una volta realizzato l’allargamento stradale – l’ordine di sospensione dei lavori fu revocato.

Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 900 del 29.9.2015, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, sul presupposto che il danno lamentato era dipendente dalla illegittimità della concessione edilizia originariamente rilasciata.

2. – Riassunta la causa dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Trentino-Alto Adige, quest’ultimo, con ordinanza del 12.10.2016, sollevò conflitto negativo di giurisdizione, richiedendo d’ufficio il regolamento di giurisdizione ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3 e rimettendone la decisione alle Sezioni Unite di questa Corte.

Le parti, che ebbero rituale comunicazione dell’ordinanza del T.A.R., non hanno svolto attività difensiva.

Il Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Ai fini della individuazione del giudice – ordinario o amministrativo – cui spetta la giurisdizione, vanno esaminate separatamente la domanda proposta dalla società attrice nei confronti dei funzionari dell’amministrazione comunale e di soggetti privati, da un lato, e quella proposta nei confronti dell’amministrazione comunale, dall’altro.

1.1. – La controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti di P.P. (dirigente amministrativo del comune di Trento) e della ITASS Mutua rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Va ribadito in questa sede il principio già affermato da questa Suprema Corte, secondo cui l’art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie in cui non sia parte una P.A. (o un soggetto ad essa equiparato), sicchè la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario di un Comune, quale responsabile del procedimento urbanistico di approvazione di una convenzione di lottizzazione, poi dichiarata illegittima, va proposta dinanzi al giudice ordinario (Cass., Sez. Un., n. 11932 del 17/05/2010; conf. Sez. Un., n. 5408 del 08/03/2011; Sez. Un., n. 5914 del 05/03/2008; Sez. Un., n. 13659 del 13/06/2006).

1.2. – Ad analoga conclusione deve pervenirsi in ordine alla domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. per i danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al “petitum sostanziale”. Quest’ultimo deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della “causa petendi”, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (Cass., Sez. Un., n. 15323 del 25/06/2010; Sez. Un., n. 20902 del 11/10/2011; Sez. Un., n. 2360 del 09/02/2015; Sez. Un., n. 11229 del 21/05/2014).

Sulla base di tale principio, questa Corte Suprema ha affermato che la domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. per i danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo rientra nella giurisdizione ordinaria, non trattandosi di una lesione dell’interesse legittimo pretensivo del danneggiato (interesse soddisfatto, seppur in modo illegittimo), ma di una lesione della sua integrità patrimoniale ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale l’esercizio del potere amministrativo non rileva in sè, ma per l’efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole (Cass., Sez. Un., n. 17586 del 04/09/2015).

Si è così statuito che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni lamentati per la lesione dell’affidamento riposto nell’attendibilità della attestazione rilasciata dalla P.A. (rivelatasi erronea) circa la edificabilità di un’area (chiesta da un privato per valutare la convenienza d’acquistare un terreno) e nella legittimità della conseguente concessione edilizia, successivamente annullata, non ravvisandosi un atto o un provvedimento amministrativo della cui illegittimità il privato possa dolersi impugnandolo davanti al giudice amministrativo, con le conseguenziali statuizioni risarcitorie, e, quindi, non sollecitando tale situazione di fatto alcuna esigenza di tutela contro l’esercizio illegittimo di un pubblico potere consumato nei confronti del privato, nè richiedendo questi un accertamento, da parte del giudice amministrativo, della illegittimità del comportamento tenuto dalla P.A. (Cass., Sez. Un., n. 6595 del 23/03/2011); come rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda autonoma di risarcimento danni proposta da colui che, avendo ottenuto l’aggiudicazione in una gara per l’affidamento di un pubblico servizio, successivamente annullata dal T.A.R. perchè illegittima su ricorso di un altro concorrente, deduca la lesione dell’affidamento ingenerato dal provvedimento di aggiudicazione apparentemente legittimo, non essendo chiesto in giudizio l’accertamento della illegittimità dell’aggiudicazione e, quindi, non rimproverandosi alla P.A. l’esercizio illegittimo di un potere consumato nei suoi confronti, ma la colpa consistita nell’averlo indotto a sostenere spese nel ragionevole convincimento della prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del termine previsto dal contratto stipulato a seguito della gara (Cass., Sez. Un., n. 6596 del 23/03/2011).

Nella specie, la società attrice non ha chiesto in giudizio, nei confronti dell’amministrazione comunale di Trento, l’accertamento della illegittimità di un provvedimento amministrativo (concessione edilizia o ordinanza di sospensione dei lavori) e non ha, quindi, rimproverato alla P.A. l’esercizio illegittimo del pubblico potere nei suoi confronti. Al contrario, ha lamentato una lesione della sua integrità patrimoniale per violazione del principio generale di prudenza e diligenza (c.d. obbligo del “neminem laedere”) posto a fondamento dell’art. 2043 c.c., rispetto alla quale l’esercizio del potere amministrativo non rileva in sè, ma solo per l’efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole.

In sostanza, il “petitum sostanziale”, quale emerge dalla dedotta “causa petendi”, depone chiaramente – anche per la domanda proposta nei confronti del Comune di Trento – per la giurisdizione del giudice ordinario.

2. – Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia per cui è causa.

Conseguentemente, va cassata la sentenza del Tribunale di Trento che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con rimessione delle parti dinanzi a quest’ultimo.

Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di regolamento, non avendo le parti svolto attività difensiva.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza emessa dal Tribunale di Trento il 29 settembre 2015; rimette le parti dinanzi al giudice ordinario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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