Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1917 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 15/06/2009, dep. 28/01/2010), n.1917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19924-2007 proposto da:

GENERAL SERVICE INSTITUTE SRL in persona del legale rappresentante

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 13,

presso lo studio dell’avvocato CAPPELLERI MARIO, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA

COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato PATRIARCA PIER

LUDOVICO (dell’Avvocatura Comunale), giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, Concessionario del Servizio

Riscossione Tributi per la Provincia di Roma;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1899/2007 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

20.11.06, depositata il 19/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente, GENERAL SERVICE INSTITUTE srl, impugna la sentenza del Giudice di Pace Roma n. 1899 del 2007 (depositata il 19 gennaio 2007) nei confronti del COMUNE di ROMA e della Banca Monte dei Paschi di Siena.

Resiste con controricorso il COMUNE di Roma.

Attivata procedura ex art. 375 c.p.c. il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ha espresso l’avviso nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

All’udienza camerale la Procura Generale nulla ha osservato.

Non sono state depositate memorie.

La Corte condivide le conclusioni della Procura Generale e l’avviso espresso dal consigliere relatore nella relazione che di seguito integralmente si riporta:

“Si tratta di ricorso avverso sentenza del giudice di pace, resa all’esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa L. n. 689 del 1981, ex art. 23, pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha definito una diversa disciplina del regime delle impugnazioni per tali sentenze (appello e non ricorso per Cassazione).

Il ricorso è stato, quindi, proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente ricorribile in Cassazione.

Infatti, l’art. 26, citato D.Lgs. ha abrogato la L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., che consentiva l’immediata ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi all’esito della procedura delineata dal predetto art. 23, e ne ha previsto (modificando il comma 5, art. 23 citato) l’appellabilità. Il successivo articolo 27 di tale decreto, dettando la disciplina transitoria, ha previsto, al quinto comma, che tale nuova disciplina si applica “alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Il decreto legislativo in questione è stato pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 2006 ed è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo (il 2 marzo 2006).

Il provvedimento oggi impugnato per Cassazione rientra nella previsione della disciplina transitoria appena richiamata con la conseguenza che il regime delle impugnazioni è quello dettata dal nuovo testo della L. n. 689 del 1981, art. 23 (appello e non ricorso per cassazione)”.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per essere soggetto ad appello e non a ricorso per cassazione. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge in favore dell’intimato costituito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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