Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1917 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5159/2015 proposto da:

B.F., BE.GI. – RICORRENTI CHE NON HANNO

DEPOSITATO IL RICORSO ENTRO I TERMINI PRESCRITTI DALLA LEGGE;

– ricorrenti non costituiti –

P.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE GIORDANO

36, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO ROSSI, rappresentata e

difesa dall’avvocato CLAUDIO SIBILLA, in virtù di mandato a margine

del controricorso e contemporaneo ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

HDI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28,

presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso avverso

il ricorso incidentale;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

FONDIARIA SAI S.P.A., R.G., CENTRO ORTOPEDICO

FISIOKINESITERAPICO;

– intimati –

e contro

B.F., BE.GI. – CONTRORICORRENTI CHE NON

HANNO DEPOSITATO IL CONTRORICORSO AVVERSO IL RICORSO INCIDENTALE

ENTRO I TERMINI PRESCRITTI DALLA LEGGE;

– controricorrenti all’incidentale non costituiti –

avverso la sentenza n. 345/2014 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI,

emessa e depositata il 28/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Gaetano Alessi (delega Avvocato Domenico Buono), per

HDI Assicurazioni S.p.A., che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. P.I., a seguito di notificazione da parte di B.F. e Be.Gi. di ricorso per cassazione contro la sentenza emessa in grado di appello dal Tribunale di Castrovillari il 28 maggio 2014 riguardo ad una controversia, concernente un sinistro stradale, decisa in primo grado dal Giudice di Pace di Trebisacce, notificava ai ricorrenti ed alla HDI Assicurazioni s.p.a. un controricorso, recante ricorso incidentale contro la stessa sentenza e provvedeva ad iscrivere a ruolo la controversia nell’inerzia dei ricorrenti.

p.2. I ricorrenti principali, ricevuta la notificazione del controricorso e del ricorso incidentale, notificavano alla P. controricorso avverso il suo ricorso incidentale e provvedevano al relativo deposito.

A sua volta, ricevuta la notificazione del controricorso e del ricorso incidentale, la HDI Assicurazioni notificava alla P. controricorso avverso il suo ricorso incidentale, provvedendo al relativo deposito.

p.3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., applicabile al ricorso nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 197 del 2016, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 168 del 2016, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(….) p.3. La trattazione del ricorso principale e di quello incidentale può avvenire ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto il primo appare improcedibile ed il secondo inammissibile.

p.4. Il ricorso principale, non essendo stato depositato nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., dev’essere dichiarato improcedibile.

In proposito, ai fini della giustificazione dell’iscrizione a ruolo del ricorso da parte dell’intimata P., viene in rilievo il principio di diritto secondo cui: “La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione” (Cass. (ord.) n. 21969 del 2008, ex multis).

La P., in mancanza del deposito del ricorso principale, ha dunque legittimamente provveduto all’iscrizione a ruolo. Si rileva che essa ha depositato la copia notificata del ricorso principale, onde dimostrare che esso le era stato notificato.

p.5. Legittimamente la P. ha, inoltre, proposto il ricorso incidentale, che dev’essere esaminato, essendo procedile, in quanto ritualmente depositato.

Il ricorso è, tuttavia, inammissibile.

Il primo motivo si fonda su una serie di circostanze di fatto e pretese risultanze probatorie, riguardo alle quali omette qualsiasi individuazione del come e del quando esse sarebbero emerse nel giudizio di merito e del se e dove gli atti o i documenti risulterebbero siano stati prodotti e siano esaminabili in questo giudizio di legittimità.

Ne riesce violato il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, secondo la lettura consolidata nella giurisprudenza della Corte: ex multis Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008e 7161 del 2010.

Il secondo motivo – che prospetta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, le stesse questioni di valutazioni probatoria indicate nel primo motivo, alle quali rinvia – evoca il detto paradigma nel testo vigente ai sensi del D.Lgs. n. 40 del 2006 e non applicabile al ricorso e non è in alcun modo riconducibile al n. 5 vigente secondo la lettura datane da Cass. sez. un. n. 8053 e 8054 del 2014.

p.6. Il ricorso principale dovrebbe, dunque, dichiararsi improcedibile e quello incidentale inammissibile per l’inammissibilità di entrambi i suoi motivi”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

Il ricorso principale è, pertanto, dichiarato improcedibile, mentre quello incidentale è dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione, stante l’esito negativo comune ai due ricorsi, possono compensarsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale ed inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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