Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19169 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25939-2012 proposto da:

C.M.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PADOVA N. 82, presso lo studio dell’avvocato BRUNO AGUGLIA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO DONOLATO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE GORIZIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 99/8/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE del 20/09/2011, depositata i127/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

C.M.C., medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, impugnava dinanzi alla CTP di Gorizia il silenzio-rifiuto con cui l’Agenzia delle entrate aveva rigettato l’istanza di rimborso IRAP versata per gli anni d’imposta dal (OMISSIS).

La CTP rigettava il ricorso e la CTR Friuli Venezia Giulia, confermando la sentenza di primo grado, oltre a dichiarare decaduto il diritto al rimborso dell’IRAP per i versamenti eseguiti anteriormente al 15/06/2002 riteneva che, attesa la presenza di collaboratori e personale dipendente, l’attività professionale esercitata dalla contribuente fosse svolta attraverso autonoma organizzazione e quindi soggetta all’imposta in esame.

La contribuente ha presentato ricorso per Cassazione affidato a due motivi, a cui l’Ufficio ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo si deduce il vizio di omessa, carente o insufficiente motivazione in ordine a fatti controversi e decisivi per la controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e all’art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. La CTR aveva affermato in modo del tutto apodittico, senza argomentare la tesi sostenuta e con la mera citazione di sentenza di legittimità, che la presenza di autonoma organizzazione e del presupposto applicativo dell’IRAP fosse attestata dalla presenza di collaboratori e personale dipendente.

Con il secondo motivo la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e del D.P.R. n. 270 del 2000. I giudici di seconde cure hanno errato nel dedurre la sussistenza di un’autonoma organizzazione esclusivamente dalla presenza di un collaboratore di studio con mansioni di segreteria.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La CTR ha evidenziato gli elementi che secondo la giurisprudenza di questa Corte giustificavano l’applicazione dell’IRAP al contribuente – v. Cass. S.U. n. 9451/2016 che ha riconosciuto valenza esimente all’ipotesi dell’unico dipendente svolgente mansioni esecutive, ipotesi esclusa dalla CTR nel caso di specie, avendo accertato la presenta di collaboratori e personale dipendente.

Il secondo motivo è infondato.

Come già detto, la CTR ha accertato l’esistenza di pluralità di collaboratori alle dipendenze del contribuente non incorrendo nel prospettato vizio di violazione di legge.

Il ricorso va quindi rigettato.

Ricorrono giusti motivi, in relazione ai recenti interventi delle S.U. di questa Corte in materia, per compensare le spese del giudizio.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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