Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19169 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/07/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 17/07/2019), n.19169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22154-2014 proposto da:

COMUNE DI LATINA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PONTECORVI, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO DI LEGINIO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

S.G., domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato FABRIZIO CANNIZZO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 783/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 11/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/05/2019 dal Consigliere Dott.ssa RUSSO RITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

TASSONE KATE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.G. ha impugnato l’avviso di accertamento per la TIA/TARSU degli anni 2003,2004, 2005, pretesa dal Comune di Latina, deducendo: a) la prescrizione per gli anni 2003 e 2004; b) per l’anno 2005, la non debenza del tributo perchè si era trasferita e l’abitazione era vuota; c) la violazione dello Statuto del contribuente relativamente ai principi di affidamento e buona fede; d) la mancata applicazione del cumulo giuridico per quanto attiene alle sanzioni.

2.- In primo grado il ricorso è stato accolto. Il Comune di Latina ha proposto appello e la CTR, con sentenza depositata in data 11.2.2014, ha rigettato il gravame, confermando la sentenza impugnata.

3.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di Latina, affidandosi a quattro motivi. Si costituisce S.G. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità assoluta della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 perchè il Comune di Latina non ha ricevuto comunicazione della fissazione della udienza di trattazione dell’appello e non ha potuto presenziare a detta udienza, con conseguente lesione del diritto di difesa. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la lesione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento alla L. n. 296 del 2006, art. 1 comma 161 nonchè del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70 e la carenza e contraddittorietà della motivazione. Secondo il ricorrente la CTR ha erroneamente applicato alla fattispecie il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71 e non -come avrebbe dovuto- dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161. L’accertamento, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere notificato entro il quinto anno successivo a quello (2004) in cui la denuncia di variazione di residenza avrebbe dovuto essere presentata, e quindi non è intervenuta la prescrizione. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nella mancata utilizzabilità dell’immobile. Si lamenta, in particolare, che non sono probanti gli elementi dedotti dalla contribuente ed erroneamente recepiti dalla CTR. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, osservando che ai fini dell’obbligo di pagamento della TARSU è sufficiente la detenzione ovvero il possesso anche indiretto dell’immobile, a nulla rilevando la sua mancata concreta utilizzazione.

5.- Il primo motivo di appello è fondato ed assorbente rispetto agli altri. Non è contestato che l’odierno ricorrente non abbia ricevuto avviso di fissazione udienza, anzi la controricorrente, nel costituirsi, imposta la sua difesa argomentando che la mancata notifica dell’avviso di fissazione della udienza non avrebbe comportato, in concreto, una lesione del diritto di difesa, perchè l’ente ha fatto valere le sue ragioni in sede di impugnazione del provvedimento di primo grado.

Si tratta di una tesi in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, secondo il quale “nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31,applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato del medesimo decreto, art. 61 adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata (Cass. 1786/2016; Cass. 18279/2018).

Ne consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso, restando assorbiti gli altri, e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione; per un nuovo esame, e per la liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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