Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19169 del 07/09/2010
Cassazione civile sez. III, 07/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19169
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.I., in proprio e quale erede universale testamentario
della defunta C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato DI MEO STEFANO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PINI BENTIVOGLIO
ANDREA, giusto mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CARIGE ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato MAGNI FRANCESCO
ALESSANDRO, che la rappresenta e difende, giusta procura per atto
Notaio Gabriele Franco Maccarini di Milano del 28/03/08, rep. n.
48792, allegata in atti;
– controricorrente –
e contro
V.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1568/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA
dell’11/07/08, depositata il 02/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;
udito l’avvocato Stefano Di Meo, difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti e deposita 2 cartoline postali;
udito l’avvocato Magni Francesco Alessandro, difensore della
controricorrente che si riporta agli scritti;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI che si
riporta alla relazione scritta.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che:
1.- L.I. (in proprio e quale erede di C.E.) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna pronunciata in data 2-10-2008 nella controversia con la LEVANTE ASS.NI s.p.a. (poi CARIGE ASS.NI s.p.a.) e V. A., avente ad oggetto risarcimento danni da sinistro stradale.
Detta sentenza ha confermato la sentenza di primo grado, di rigetto delle pretese risarcitorie fatte valere dall’odierno ricorrente, ritenendo il L. esclusivamente responsabile del sinistro.
1.1. Ha resistito al ricorso la CARIGE ASS.NI s.p.a., depositando controricorso con cui ha dedotto l’inammissibilita’ dell’impugnazione.
L’altra intimata non ha svolto attivita’ difensiva.
2. – Il ricorso e’ soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.
Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c. regolarmente notificata.
2.1. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. – Nella relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c. si legge:
“(…)3. — Il ricorso appare inammissibile perche’ formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. nel testo qui applicabile, introdotto dal cit. D.Lgs., art. 6 in base al quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
3.1. In particolare i primi due motivi – formulati sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale – si concludono ognuno con un “quesito” palesemente inadeguato, consistente, nella sostanza, in un generico interpello a questa Corte perche’ verifichi se le carenze nella conduzione dell’istruttoria abbiano comportato lo stravolgimento della ricostruzione fattuale e se ricorra o meno il vizio motivazionaie (1^ quesito) ovvero ancora se vi sia inesistenza ed omissione di un’idonea motivazione sul punto del superamento della presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 1.
Si rammenta che il quesito di diritto deve risolversi in una specifica, diretta ed autosufficiente formulazione di un interpello alla Corte di cassazione sull’errore di diritto asseritamente commesso dai giudici del merito e sulla corretta applicazione della norma quale proposta nella specie dalla ricorrente; mentre la chiara indicazione richiesta dall’art. 366 bis c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve consistere in una parte del motivo che si presenti a cio’ specificamente e riassuntivamente destinata, da cui risulti non solo il fatto controverso, ma anche la decisivita’ del vizio.
Inoltre la formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve avvenire in modo rigoroso e preciso, evitando quesiti multipli o cumulativi. Da cio’ consegue che i motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi e quelli fondati su vizi di motivazione debbono essere sorretti da quesiti separati. Invero le Sezioni Unite – pur ritenendo ammissibile, in via di principio, il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto hanno precisato che a tali effetti occorre che il motivo si concluda con una pluralita’ di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass. civ., Sez. Unite, 31/03/2009, n. 7770). E cio’ non e’ avvenuto nella specie.
3.2. Anche il terzo motivo, demandante omessa disamina e motivazione in ordine all’an e al quantum, non contiene la chiara indicazione nel senso sopra precisato, limitandosi nella sostanza parte ricorrente ad affidare inammissibilmente a questa Corte il compito di rivedere le risultanze istruttorie.
2. – Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte ricorrente.
3. – In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore della CARIGE Ass.ni s.p.a. Euro 3.300,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010