Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19168 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25527-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 46/30/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO dell’8/7/2011, depositata il 22/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso in cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della CTR Piemonte n. 46/30/11 depositata il 22/09/2011 la quale aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Torino che aveva accolto il ricorso di B.E., medico convenzionato, avverso il diniego di rimborso dell’IRAP versata negli anni d’imposta dal (OMISSIS).

La CTR ha ritenuto che l’attività svolta dalla contribuente non aveva le caratteristiche per l’applicazione dell’imposta IRAP.

L’Agenzia delle Entrate deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 anche in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che la CTR non ha tenuto conto di quanto dedotto dall’Ufficio riguardo alla disponibilità da parte della contribuente di beni strumentali di valore cospicuo e, soprattutto, della partecipazione della stessa ad un’associazione professionale. Inoltre, ritiene che la contribuente non ha assolto all’onere della prova riguardo alla mancanza dei presupposti dell’autonoma organizzazione.

La contribuente non ha depositato difese.

Il motivo di ricorso è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 7291/2016) hanno chiarito, di recente, che l’attività della medicina di gruppo non è riconducibile alle categorie di soggetti indicati nel D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e quindi hanno escluso che costituisca ex lege presupposto d’imposta.

La censura proposta dall’Ufficio, pertanto, si appunta su un elemento non decisivo ai fini della configurabilità del requisito dell’autonoma organizzazione.

Quanto invece alle quote di beni strumentali di valore cospicuo di cui disponeva la contribuente, che secondo l’Ufficio lasciavano presumere la disponibilità di beni strumentali eccedenti il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività, la CTR ha ritenuto che la contribuente aveva utilizzato beni strumentali e capitali limitati, con accertamento pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte – cfr. Cass. S.U. n. 9451/2016 – nemmeno risultando specificati in ricorso i beni strumenti di rilevante importo.

Sulla base delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 5 luglio 02016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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