Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19168 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/07/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 17/07/2019), n.19168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8366-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 192,

presso lo studio dell’avvocato ROCCO MELE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROBERTO NORMANNO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

VEM FARMACEUTICI SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliato in ROMA P.ZZA ADRIANA 15 presso lo studio

dell’Avvocato GIANLUCA FERA, rappresentato e difeso dall’Avvocato

FRANCESCO SDMERARO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 223/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 12/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/05/2019 dal Consigliere Dott.ssa RUSSO RITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

TASSONE KATE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato VINCENZI per delega

dell’Avvocato SEMERARO che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La VEM Farmaceutici s.r.l. ha impugnato una cartella esattoriale notificata da Equitalia s.p.a. con la quale si chiedeva il pagamento TARSU per la somma di Euro 8.491,96. Ha eccepito il difetto di sottoscrizione della cartella, il difetto di motivazione, la mancanza della previa notificazione dell’avviso di accertamento.

2.- In primo e in secondo grado sono state accolte le ragioni della contribuente, ritenendo necessaria la previa notificazione dell’avviso di accertamento, e rigettando la eccezione di Equitalia di difetto di contraddittorio.

3.- Ricorre per cassazione Equitalia affidandosi a quattro motivi.

Si costituisce con controricorso la società.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 e degli artt. 106 e 262 c.p.c.(recte: art. 269 c.p.c.) per violazione del contraddittorio. Equitalia deduce che nella memoria di costituzione depositata D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 23 aveva chiesto in via principale l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore (Comune di Lucera) e, in via subordinata, l’autorizzazione a chiamare in causa il medesimo. Entrambe le richieste sono state disattese dal giudice; in particolare, quanto alla seconda richiesta, la ricorrente osserva che non è stata spostata l’udienza di comparizione al fine di consentire la chiamata in causa del terzo, che essa non poteva quindi chiamare in causa autonomamente.

Con il secondo motivo di ricorso Equitalia deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e art. 14m comma 3 e dell’art. 102 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e cioè la violazione del principio del contraddittorio, ed insiste nella deduzione di sussistenza di litisconsorzio necessario e nel conseguente dovere del giudice di integrare il contraddittorio.

5.- I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, essendo connessi ed entrambi infondati, in ragione di quanto appresso si dirà.

5.1- Il giudice, richiesto ai sensi dell’art. 269 comma II c.p.c., non ha il dovere assoluto di spostare l’udienza e autorizzare la chiamata in causa del terzo, salvo che si tratti di un litisconsorzio necessario. Pertanto, ove la autorizzazione e la fissazione della udienza siano negate, per ragioni di speditezza processuale e per motivi di ragionevole durata del processo intrinseci ad ogni scelta del giudice, non si determina alcuna nullità nè violazione del diritto di difesa, perchè l’agente della riscossione si può comunque rivalere sull’ente impositore in separato processo, a condizione che abbia effettuato la litis denuntiatio; la quale, avendo natura sostanziale e non processuale, può tuttavia avvenire in qualsiasi forma (v. Cass. s.u. 4309/2010; in senso conforme e con riferimento al processo tributario, Cass. 1112/2015; v. anche Cass. n. 10019/2018;. Cass. n. 9250/2019).

Pertanto, la questione rilevante è verificare se sussiste -come assume la parte- un litisconsorzio necessario, perchè solo in tale caso il giudice avrebbe avuto il dovere di dare seguito alla chiamata in causa del terzo. Il motivo è infondato perchè la CTR si è attenuta al consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale “in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall’agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario” (Cass. n. 10528/20917; Cass. n. 10019/18 e molte altre)

6.- Con il terzo motivo di ricorso si censura – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la decisione della CTR che, in conformità al primo grado, ha ritenuto nulla la cartella per mancanza di indicazione dell’avviso di accertamento presupposto e della sua notifica. Secondo Equitalia la previa notificazione dell’avviso è obbligatoria solo quando il contribuente non abbia presentato la denuncia prescritta dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70 e la CTR non avrebbe esaminato tale fatto decisivo.

Il motivo è infondato. La CTR ha esaminato il punto e ha ritenuto che dall’esame della cartella si desumesse che si trattava di un caso in cui l’imposta non era stata liquidata in base ad una autodichiarazione, perchè la stessa cartella recava la dicitura: “a seguito della notifica degli avvisi di accertamento (…)”; inoltre, rileva il giudice di secondo grado, sono stati applicati interessi e sanzioni che sono la conseguenza di iscrizioni a ruolo per somme accertate mediante avviso di accertamento e/o atto equipollente. Secondo la CTR non vi è prova che l’avviso sia stato notificato, e lo stesso comportamento processuale dell’appellante lascia desumere che ciò non sia avvenuto. La censura di Equitalia è stata quindi esaminata, ed è stata superata in base ad una valutazione in fatto. Si tratta di convincimento di merito che non viene specificamente censurato dalla esattoria, la quale si limita a ripetere, sul punto, che si trattava di semplice liquidazione del dichiarato e che la notificazione degli accertamenti era rimessa all’ente impositore. Non sussistono, pertanto, i presupposti nè dell’omesso esame di fatto decisivo ne di violazione o falsa applicazione di legge.

7.-Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione di norme di legge in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7, per avere il giudice d’appello ritenuto che la cartella non fosse motivata. Secondo Equitalia, la cartella è motivata puntualmente perchè contiene il riferimento a precedenti avvisi di accertamento e avvisi di pagamento. La ricorrente introduce qui un elemento di contraddizione con le difese esplicitate nel terzo motivo, facendo riferimento a degli avvisi, la cui notificazione costituisce presupposto di validità della cartella e che tuttavia la parte contesta siano mai stati notificati e dei quali, come rileva la CTR, non vi è prova della notifica. Come si è detto, si tratta di accertamenti in fatto sui quali il giudice di appello si è pronunciato. Anche questo motivo è pertanto infondato.

Ne consegue il rigetto del ricorso, con la condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00, oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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