Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19168 del 07/09/2010
Cassazione civile sez. III, 07/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19168
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.M., D.L., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato VENERI MASSIMO,
giusta procura alle liti a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
B.P., FONDIARIA ASSICURAZIONE SAI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 24 07/2008 del TRIBUNALE di VERONA
dell’8/08/08, depositata il 13/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che:
1.- D.L. e B.M. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Verona pronunciata in data 13-9-2008 nella controversia con B.P. avente ad oggetto risarcimento danni conseguente a sinistro stradale.
Detta sentenza – ritenuta proponibile la domanda riconvenzionale del B.P. e affermata la colpa concorrente delle parti (in ragione di 1/3 a carico del B.P. e di 2/3 a carico del D.) – ha ridotto le somme liquidate agli odierni ricorrenti in prime cure e condannato i medesimi, in solido con la FONDIARIA – S.A.I., al pagamento di Euro 2.600,00 oltre interessi in favore del B.P..
1.1. Il B.P. e la c.ia di assicurazione non hanno svolto attivita’ difensiva.
2. – Il ricorso e’ soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.
Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c. regolarmente notificata.
2.1. Parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. – Nella relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c. si legge:
“(…)3. – Il ricorso appare inammissibile perche’ formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. nel testo qui applicabile, introdotto dal cit. D.Lgs., art. 6 in base al quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Invero l’unico motivo di ricorso – denunciante violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. – non si conclude e nemmeno contiene la chiara indicazione richiesta dall’art. 366 bis c.p.c., dal momento che questa, secondo i canoni elaborati da questa Corte (cfr. Sez. Unite, 01/10/2007, n.20603; Cass. civ. Ord., Sez. 3^, 18/07/2007, n. 16002; Cass. civ. Ord, Sez. 3^, 07/04/2008, n. 8897) deve consistere in una parte del motivo che si presenti a cio’ specificamente e riassuntivamente destinata, da cui risulti non solo il fatto controverso, ma anche la decisivita’ del vizio. Invero ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (in relazione all’art. 366 bis c.p.c. nel testo qui applicabile) la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Sez. Unite, 01/10/2007, n. 20603).
E’ appena il caso di osservare che, anche ove si ritenesse la censura formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il motivo sarebbe inammissibile perche’ non contiene il quesito di diritto.”.
2. – Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte ricorrente.
3. – In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla va disposto per le spese in assenza di attivita’ difensiva di parte intimata.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010