Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19168 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 06/07/2021), n.19168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2604/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

TKV Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce al

controricorso, dall’Avv. Claudio Cecchella, elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’Avv. Bruno Sassani, in Roma, via

XX settembre, n. 3;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana, n. 122/35/2013, depositata il 2 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 maggio

2021 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti della TKV Immobiliare, per l’anno 2006, per quel che ancora qui rileva, sulla base di 5 rilievi: 1) spese di manutenzione su beni di terzi, consistenti nella ristrutturazione dell’immobile condotto in locazione; 2) spese di energia elettrica per il cantiere, in quanto non capitalizzate nel valore dell’immobile, ma dedotte come costi nell’esercizio; 3) spese per stampati in relazione alla genericità della descrizione in fattura; 4) spese di manutenzione su aree comuni per la genericità della descrizione in fattura; 5) spese per l’elaborazione e archiviazione dei documenti in quanto generiche.

2. La Commissione tributaria provinciale di Pisa, con sentenza n. 157/02/2010, depositata il 15 dicembre 2010, accoglieva il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate. In particolare, il giudice d’appello rilevava, quanto alla deducibilità delle spese di manutenzione straordinaria sostenute per la ristrutturazione dell’immobile, condotto in locazione dalla contribuente, che la disciplina civilistica della locazione, ben poteva essere derogata dalla volontà delle parti. Quanto alla deducibilità delle spese di manutenzione su aree comuni, la ripresa a tassazione si fondava su un mero “sospetto”, mentre, essendovi stato l’effettivo pagamento dei costi, e in assenza di altre contestazioni, sussistevano i presupposti per la deducibilità delle stesse. Le spese di energia elettrica relative al cantiere erano riferibili all’esercizio di competenza. Il recupero delle spese per stampati, per elaborazione ed attivazione documenti si fondava su un “mero sospetto “, trattandosi di costi sufficientemente specificati, tra l’altro effettivamente sostenuti e contestati.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

4. Resiste con controricorso la società contribuente, depositando memoria scritta.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce “quanto al rilievo n. 1-spese di straordinaria amministrazione. Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir), art. 109, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, e degli artt. 1576,1609 e 1321 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. La Commissione regionale ha erroneamente ritenuto che la disciplina civilistica in tema di locazione, e quindi di ripartizione tra le parti contrattuali delle spese straordinarie, ben poteva essere derogata dalla volontà delle parti, con l’accollo di tali spese da parte del conduttore. è pacifico, peraltro, che si tratti di spese di manutenzione straordinaria, come sostenuto dalla stessa società nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. In realtà, in base alla giurisprudenza di legittimità le spese di manutenzione straordinaria restano a carico del locatore, in quanto beneficiario delle opere. Tali spese accrescono il valore degli immobili su cui vengono effettuate, spostando tutto il vantaggio economico dell’incremento di valore sul proprietario, con evidenti conseguenze in termini di inerenza dei costi.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Il giudice d’appello, in relazione alla ripresa a tassazione delle spese di straordinaria amministrazione relative ad opere di manutenzione sull’immobile preso in locazione dalla società contribuente, si è limitata ad affermare che la tesi dell’Agenzia delle entrate fosse fondata su un “mero sospetto”. Per la contribuente la disciplina civilistica della locazione, con particolare riferimento all’onere di sostenimento delle spese straordinarie relative ad un bene locato, potevano essere derogate dalla volontà delle parti, per il principio di autonomia contrattuale. Tale deroga, peraltro, non era subordinata neppure ad alcun requisito di forma.

1.3. La motivazione addotta dal giudice d’appello si pone al di fuori del solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, proprio in tema di deducibilità delle spese straordinarie sostenute dal conduttore su immobili di proprietà del locatore.

1.4. Invero, per questa Corte l’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto alla detrazione IVA anche per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi, purchè sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta, anche se potenziale o di prospettiva e pur se, per cause estranee al contribuente, detta attività non possa poi in concreto essere esercitata (Cass. sez. un., 11 maggio 2018, n. 11533; Cass., sez. 5, 27 marzo 2015, n. 6200). E’ sufficiente, dunque, che sia presente un nesso di causalità con l’attività di impresa professionale, ancorchè potenziale o di prospettiva, e ciò anche qualora, per cause estranee al contribuente, la predetta attività non abbia potuto concretamente esercitarsi (Cass., sez. 5, 23 dicembre 2019, n. 34291; Cass., sez. 5, 22 novembre 2018, n. 30218).

I medesimi principi sono stati espressi anche in materia di imposte dirette, ove si è affermato che la deducibilità dei costi di ristrutturazione del locale non può essere subordinata al diritto di proprietà dell’immobile, essendo sufficiente che gli stessi siano sostenuti nell’esercizio dell’impresa, al fine della realizzazione del miglior esercizio dell’attività imprenditoriale e dell’aumento della redditività della stessa, e che, ovviamente, risultino dalla documentazione contabile (Cass., 17 giugno 2011, n. 13327; anche Cass., sez. 5, 30 luglio 2018, n. 20100).

Del resto, le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 11534/2018 e n. 11533/2018), pur adottando una decisione nel settore dell’Iva, hanno fatto riferimento, in motivazione, alla “simmetrica questione della deduzione dei costi”).

Peraltro, le quote di ammortamento delle aziende date in affitto o in usufrutto sono deducibili dal reddito dell’affittuario o dell’usufruttuario (Cass., sez. 5, 28 luglio 2020, n. 16180; per Cass., sez. 5, 5 aprile 2013, è consentito l’ammortamento per le spese sostenute dall’affittuario per la realizzazione di un impianto turistico su beni altrui, purchè vi sia da parte dell’affittuario l’effettiva utilizzazione di essi, in funzione direttamente strumentale nell’esercizio dell’impresa).

Inoltre, per questa Corte, i costi di ristrutturazione dell’immobile condotto in locazione possono essere iscritte nell’attivo ex art. 2426 c.c., comma 1, n. 5, invece che essere imputate in conto economico, come componenti negative del reddito, nell’esercizio in cui sono state sostenute, ove l’imprenditore ritenga, in base ad una scelta fondata su canoni di discrezionalità tecnica, di capitalizzarle in vista di un successivo ammortamento pluriennale, purchè indichi specifici criteri al fine di stabilire la quota di costo gravante su ciascun esercizio (Cass., sez., 14 marzo 2018, n. 6288).

1.5. Il giudice d’appello, sul punto, si è limitato ad affermare che la deduzione del costo per le spese di manutenzione dell’immobile locato, quali spese di straordinaria amministrazione, potevano essere accollate dal conduttore, in base alla piena autonomia negoziale delle parti del contratto, senza l’utilizzo di alcun documento scritto. In tal modo la Commissione regionale non ha approfondito in alcun modo la questione in ordine al nesso di strumentalità con l’attività di impresa svolta dalla contribuente, nè ha accertato se tali spese straordinarie fossero connesse ad un effettivo o potenziale aumento della redditività della società conduttrice.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta “in relazione al rilievo n. 6-manutenzione delle parti comuni. Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1936 (Tuir), art. 109, e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Il giudice d’appello ha evidenziato che la ripresa a tassazione, anche per tale posta passiva, si fondava su un “mero sospetto”, essendo stato accertato l’effettivo pagamento dei costi da parte della contribuente, nè era possibile sostenere che le spese dovessero essere meglio specificate, in assenza di atti contestazioni. La ricorrente rileva che incombe proprio sul contribuente l’onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito di impresa. E’ il contribuente a dover dare la dimostrazione che i costi siano certi, congrui ed adeguati all’attività dell’impresa. Il “sospetto” emergeva, non solo dalla scarna e generica indicazione dei costi in fattura, ma soprattutto dalla circostanza che le fatture erano state emesse dalla società Gruppo B S.r.l., compagine strutturata con le stesse persone fisiche della TKV, svolgente peraltro la medesima attività. Le spese relative alle parti comuni di edifici, ai sensi dell’art. 1123 c.c., sono a carico del proprietario, costituendo “oneri reali”, con la conseguenza che le migliorie vanno a beneficio del locatore, proprietario dell’immobile e condomino. In fattura, peraltro, erano indicati generici costi per “lavori di manutenzione su zone in comune pertinenti ai locali ad essa affittati”.

2.1. Tale motivo è fondato.

2.2. Anzitutto, si rileva che per questa Corte (Cass., sez. 5, 11 gennaio 2018, n. 450) ha affermato di recente che il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa (e non dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5, ora medesimo D.P.R., art. 109, comma 5, riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perchè il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo. In particolare, la Corte ha precisato che, comunque, “l’antieconomicità e l’incongruità della spesa sono indici rivelatori della mancanza di inerenza, pur non identificandosi con essa”.

La giurisprudenza successiva si è sostanzialmente adeguata a tale principio di diritto, evidenziando che “l’impostazione da ultimo riferita è ben meno lontana dalla tradizionale interpretazione”, proprio tenendo conto della argomentazione per cui l’antieconomicità e l’incongruità della spesa sono indici rivelatori della mancanza di inerenza (Cass., sez. 5, 6 giugno 2018, n. 14579; Cass., sez. 5, n. 22938/2018).

Più di recente, questa Corte ha descritto compiutamente il riparto dell’onere della prova in materia di inerenza ed il contenuto della stessa, condividendo il nuovo orientamento aperto dalla sentenza n. 450/2018, ma con alcune precisazioni (Cass., sez. 5, 17 luglio 2018, n. 18904).

Pertanto, si è sottolineato che l’inerenza integra un giudizio sulla riferibilità del costo all’attività d’impresa, quindi con natura qualititativa. Spetta, però, al contribuente l’onere della prova “originario”, che quindi si articola ancora prima dell’esigenza di contrastare la maggiore pretesa erariale, dovendo egli provare e documentare l’imponibile maturato e, quindi, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perchè in correlazione con l’attività di impresa.

2.3. Si torna, poi alla distinzione tra beni “normalmente necessari e strumentali” e beni “non necessari e strumentali”, con la precisione, però, che anche per i primi si assiste “più che una modifica dei criteri di ripartizione, ad una semplificazione dell’onere del contribuente”.

Solo quando l’Amministrazione ritenga gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati oppure riscontri ulteriori circostanze di fatto tali da inficiare gli elementi allegati, può contestare l’inerenza con due modalità. Da un lato, può contestare la carenza degli elementi di fatto portati dal contribuente e quindi la loro insufficienza a dimostrare l’inerenza, mentre dall’altro può addurre l’esistenza di ulteriori elementi tali da far ritenere che il costo non è correlato all’impresa.

L’Amministrazione ha ritenuto insufficienti gli elementi di fatto addotti dalla società, evidenziando, appunto, l’assoluta genericità delle fatture emesse dalla società fornitrice.

Inoltre, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che la fattura per Euro 17.000,00, con descrizione assolutamente generica (“lavori di manutenzione su zone in comune pertinenti ai locali ad essa affittati”), è stata emessa dalla società Gruppo B s.r.l., composta dalle stesse persone fisiche della TKV s.r.l., avente ad oggetto la medesima attività esercitata dalla contribuente.

Di fronte a tali importanti allegazioni dell’Amministrazione e, quindi, ad argomentate e puntuali contestazioni, la società, cui incombeva l’onere della prova della inerenza dei costi per smentire le contestazioni dell’Ufficio (Cass., 16 novembre 2011, n. 24065; Cass., 9 agosto 2006, n. 18000; Cass., 25 febbraio 2010, n. 4554; Cass., 26 aprile 2017, n. 10269; Cass., 5 maggio 2011, n. 9892; Cass., 16 maggio 2007, n. 11205; Cass., 30 maggio 2018, n. 13588, che valorizza il principio di “vicinanza alla prova”), si è difesa rilevando esclusivamente che le spese erano state effettivamente sostenute.

2.4. Con riferimento all’Iva, poi, per questa Corte la definizione di inerenza, che si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo, è coerente con la disciplina dell’Iva, mentre le uniche divergenze attengono al giudizio di congruità che è irrilevante, per il principio della neutralità fiscale (Cass., 17 luglio 2018, n. 18904).

2.5.Di recente si è ribadito che, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, il contribuente è tenuto a dimostrarne l’inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sè, ma all’attività imprenditoriale svolta, sicchè deve provare e documentare l’imponibile maturato, ossia l’esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione (Cass., sez. 5, 2 febbraio 2021, n. 2224).

2.5. Il giudice d’appello ha rigettato il motivo di impugnazione articolato dalla Agenzia delle entrate avverso la decisione di prime cure, solo sulla scorta della considerazione che vi era stato l’effettivo pagamento dei costi da parte della contribuente, mentre non era possibile da parte dell’Agenzia sostenere che le spese dovevano essere meglio specificate.

E’ evidente, che con tale motivazione, il giudice d’appello si è completamente disallineato rispetto ai principi giurisprudenziali di legittimità in materia di inerenza delle spese.

Va, peraltro, considerato che, anche in considerazione a tale ripresa fiscale, relative a spese asseritamente sostenute per opere di manutenzione su aree comuni, dovrebbe, comunque, farsi applicazione dei principi di diritto enunciati da questa corte, a sezioni unite (Cass., sez. un., 11 maggio 2018, n. 11533), in relazione alla deducibilità di spese di manutenzione straordinaria effettuate su immobili di terzi.

Tali accertamenti dovranno essere svolti dal giudice di merito, in sede di rinvio.

3. Con il terzo motivo di impugnazione (rubricato sub n. 3.1. A pagina 18 del ricorso per cassazione) l’Agenzia delle entrate deduce “in relazione al rilievo n. 2-costi per energia elettrica.

3.1. Violazione del D.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir), art. 109, e dell’art. 2426 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Per l’Agenzia delle entrate, infatti, le spese per l’energia elettrica di cantiere, una volta depurate di quelle assorbite dall’azienda agricola di D.M., che aveva anch’esso utilizzato tale energia per la propria azienda, dovevano essere inserite nell’attivo dello stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni immobiliari, in quanto spese da “capitalizzare” e da “sospendere” sino a che i beni a cui si riferivano non fossero entrati in funzione. Tali spese, invero, erano relative all’energia elettrica di cantiere utilizzata per la costruzione degli immobili, sicchè erano spese per la produzione di beni strumentali, che dovevano concorrere alla formazione del costo complessivo di produzione degli stessi immobili. Il giudice d’appello, invece, ha condiviso le ragioni della decisione del primo giudice e della scelta di riferire i costi all’esercizio di competenza, “senza le ulteriori ma speciose puntualizzazioni di sorta così come invece prospettate nell’atto di appello a sostegno del gravame”.

4. Con il quarto motivo di impugnazione (rubricato sub n. 3.2. a pagina 20 del ricorso per cassazione) la ricorrente si duole della “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, 53 e 61, e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, in quanto la sentenza della Commissione regionale è affetta da nullità per motivazione apparente, essendo caratterizzata da mere clausole di stile, senza lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito per il rigetto del motivo di appello articolato dalla Agenzia delle entrate.

4.1. Il quarto motivo è fondato, con assorbimento del terzo motivo.

4.2. Effettivamente, la motivazione del giudice d’appello, con riferimento alla deducibilità delle spese di energia elettrica di cantiere, utilizzata per la costruzione di immobili, non consente in alcun modo di comprendere il ragionamento logico-giuridico utilizzato dalla Commissione regionale per la soluzione della controversia. In motivazione, ci si limita a fare riferimento alla decisione del giudice di primo grado, senza alcun richiamo ai motivi specifici di appello sul punto articolati dall’Agenzia delle entrate, giungendo alla assiomatica conclusione della riferibilità di tali spese all’esercizio di competenza (“non si possono non far proprie anche in questa sede le condivisibili osservazioni già sviluppate dal primo giudice in punto di rilevanza della natura della spesa effettivamente sostenuta dall’impresa TKV Immobiliare s.r.l. e della conseguente loro riferibilità di esercizio di competenza”). La mancata condivisione del motivo di appello è limitata alla stringata e generica affermazione, per cui non si deve tenere conto delle “ulteriori ma speciose puntualizzazioni di sorta così come invece prospettate nell’atto di appello a sostegno del gravame ma in tal modo eludendo però le puntuali osservazioni fattuali testè richiamate e poste a fondamento dell’impugnata decisione di primo grado attualmente il riesame”.

4.3. La sentenza della Commissione regionale è stata depositata il 2 dicembre 2013, sicchè trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione successiva al D.L. n. 83 del 2012, che si applica per le sentenze depositate a decorrere dall’11 settembre 2012.

Pertanto, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., sez. 3, 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., sez. 6-3, 25 settembre 2018, n. 22598).

4.4.Per questa Corte, a sezioni unite, si è in presenza di una motivazione meramente “apparente” allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e quindi materialmente esistente), come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento (Cass., sez. un., 9279/2019; Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., sez. un., 5 agosto 2016, n. 16599).

Inoltre, per questa Corte, in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nella versione anteriore alla modifica da parte della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 17, non rappresenta un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 3), e considerato che lo stesso legislatore, nel modificare l’art. 132 cit., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l’indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (Cass., sez. 5, 10 novembre 2010, n. 22845; Cass., sez. 6-5, 20 gennaio 2015, n. 920; Cass., sez. 3, 15 novembre 2019, n. 29271). Invero, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., sez. L., 14 febbraio 2020, n. 3819). Il vizio di motivazione, infatti, sussiste quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e “per relationem”, al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., sez. 5, 20 luglio 2012, n. 12664).

4.5. La scarna ed apodittica motivazione della Commissione regionale sulla deducibilità delle spese per l’energia elettrica di cantiere non supera lo scrutinio di questa Corte in ordine alla disamina del tutto superficiale e scollegata dai fatti di causa compiuta dal giudice d’appello.

5. Con il quinto motivo di impugnazione (rubricato a pagina 22 del ricorso per cassazione sub n. 4.1.) La ricorrente deduce “rilievo n. 5-spese per la stampati e rilievo n. 7-spese per l’elaborazione e archiviazione di documenti. 4.1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 Tuir, e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto la Commissione regionale si è limitata a respingere le argomentazioni dell’Agenzia delle entrate, qualificando le come “evocative di un mero sospetto” inoltre il giudice d’appello ha evidenziato che i costi erano sufficientemente specificati e, soprattutto, erano stati “sostenuti e contestati”. In realtà, per la ricorrente il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 2, lett. b), rende necessaria l’indicazione in fattura di “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”. Nella fattura del 30 dicembre 2006 la ditta individuale della nipote del legale rappresentante, B.T., esercente attività di alberghi e motel senza ristorante, avrebbe ceduto una quantità non determinata di stampanti alla contribuente per la somma di Euro 3700,00, oltre Iva 20%, senza nessuna ulteriore specificazione su tempi, modi e quantità della prestazione. Allo stesso modo, la società Agrizoo s.r.l., partecipata da B.A. e dalla Gruppo B s.r.l., esercente attività di commercio al dettaglio di prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio, ha emesso fattura in data 30 dicembre 2006 per prestazione di “elaborazione, scansione e archiviazione documenti”, per la somma di Euro 6000,00, oltre Iva 20%, senza nessuna ulteriore specificazione su tempi, modi e quantità della prestazione.

6. Con il sesto motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, 53 e 61, e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. La motivazione del giudice d’appello è meramente apparente, in quanto si risolve in sterili clausole di stile, ed è puramente assertiva in ordine alla sufficiente specificazione dei costi dedotti.

6.1. Il sesto motivo deve essere accolto, con assorbimento del quinto motivo.

6.2. Invero, la motivazione della sentenza è del tutto lacunosa, non indicando in alcun modo il ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione adottata. In motivazione, la Commissione regionale si limita a contestare il motivo di appello articolato dalla Agenzia delle entrate, svalutando le circostanze indicate a “mero sospetto”. La lapidaria motivazione, meramente apparente, si limita a richiamare le considerazioni del giudice di prime cure che “ha riconosciuto non solo e non tanto i costi in argomento come sufficientemente specificati secondo le espressioni contabili di riferimento, ma soprattutto rilevato al contempo come costi stessi siano stati sostenute non contestati”. Non v’è alcuna indicazione nè in ordine alle concrete deduzioni dell’Agenzia delle entrate, prospettate con l’atto di appello, nè ai documenti posti a fondamento dei costi dedotti e delle detrazioni effettuate.

6.3. Peraltro, vale anche in questo caso il principio generale per cui spetta al contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza e l’inerenza dei costi dedotti, dopo che l’Agenzia delle entrate ha contestato, con efficacia, la deducibilità dei costi.

Nel caso in esame, come si nota, le fatture sono state emesse da società, in qualche modo collegate alla famiglia B., con oggetto sociale del tutto distinto rispetto alle prestazioni in concreto espletate.

7. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, che si adeguerà ai principi di diritto sopra enunciati e, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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