Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19168 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. un., 02/08/2017, (ud. 04/07/2017, dep.02/08/2017),  n. 19168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di Sez. –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15996-2016 proposto da:

L.M., M.F., MA.MA.RO.,

C.R.G., C.C., elettivamente domiciliate in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e

difese dall’avvocato ISABELLA CASALES MANGANO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CASTELVETRANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANTONIO ZACCONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO VASILE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1448/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 28/12/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1448/15 la Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame dei ricorrenti di cui in epigrafe contro la sentenza n. 88/14 con cui il Tribunale di Marsala aveva – per quel che rileva nella presente sede – declinato la propria giurisdizione sulla domanda di stabilizzazione, proposta dai ricorrenti medesimi nei confronti del Comune di Castelvetrano, intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto ad essere inquadrati nei ruoli di detto Comune, presso il quale avevano in precedenza lavorato con contratti a tempo determinato.

2. I ricorrenti di cui in epigrafe chiedono la cassazione della sentenza affidandosi ad un solo motivo.

3. Parte intimata resiste con controricorso.

4. I ricorrenti depositano memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 per avere la sentenza impugnata confermato la declinatoria di giurisdizione del primo giudice nonostante che la disciplina dei processi di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni integri un complesso normativo di natura eccezionale, sottratto all’ambito delle procedure concorsuali riservate alla cognizione del giudice amministrativo e caratterizzato da una posizione di diritto soggettivo in capo ai lavoratori, sussistendo le condizioni richieste dalla L.R. siciliana n. 24 del 2010.

2.1. Il ricorso è infondato, ritenendo queste S.U. di dare continuità alla propria giurisprudenza (v. sentenze n. 1778/11 e n. 24904/11; v. altresì Cass. S.U. n. 16041/10) secondo cui i processi di stabilizzazione volti ad eliminare il precariato creatosi per assunzioni avvenute in violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno; essi sono suscettibili di derogare alle normali procedure di reclutamento limitatamente al carattere – riservato e non aperto – dell’assunzione, ma non anche alla necessità del possesso del titolo di studio ove previsto per la specifica qualifica, nè al preventivo svolgimento di procedure selettive che, eccezion fatta per il personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (dalla sentenza impugnata non risulta essere questo il caso in esame, sicchè risulta inconferente la giurisprudenza invocata nella memoria depositata ex art. 384 c.p.c.), sono necessarie nell’ipotesi in cui la stabilizzazione riguardi dipendenti che non abbiano già sostenuto procedure selettive di tipo concorsuale: e nella vicenda in esame gli odierni ricorrenti non avevano sostenuto procedure concorsuali (sempre secondo quel che si ricava dalla sentenza impugnata).

Dunque, in siffatta evenienza l’amministrazione può fare luogo ad una selezione per individuare il personale da assumere, restando devolute le relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Nè valgano in contrario le differenze procedimentali erroneamente enfatizzate in ricorso – tra un normale bando di concorso e le procedure di stabilizzazione de quibus, trattandosi pur sempre di procedure discrezionalmente disposte dall’amministrazione e implicanti valutazioni di tipo comparativo tra i vari aspiranti.

Nè ai ricorrenti giova la L.R. siciliana n. 24 del 2010, poichè anch’essa prevede soltanto una mera facoltà discrezionale in capo all’amministrazione (e pur sempre nel rispetto dei limiti previsti dal relativo art. 6) di fare luogo a processi di stabilizzazione.

Nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. i ricorrenti sostengono che il loro reclutamento sarebbe avvenuto mediante applicazione delle disposizioni della L.R. n. 85 del 1995 e cioè in base a selezione e successiva redazione di graduatorie, ma si tratta di allegazione in punto di fatto che non risulta menzionata dalla sentenza impugnata; nè i ricorrenti chiariscono se e quando sia stata effettuata nel corso del processo.

3.1. In conclusione, va rigettato il ricorso e dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Condanna i ricorrenti a pagare in favore di parte controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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