Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19167 del 20/09/2011

Cassazione civile sez. II, 20/09/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 20/09/2011), n.19167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 359/2010 proposto da:

PONTINA ACCESSORI SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LAGO TANA 16, presso lo studio dell’avvocato ZARBA MELI STEFANIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato REALI Stefano giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMECEL SRL (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 801/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

13/01/09, depositata il 19/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Si apprende dal ricorso che Comecel srl otteneva ingiunzione per la restituzione di macchinar detenuti da Pontina Accessori srl.

L’opposizione veniva accolta dal tribunale di Latina, ma la Corte d’appello di Roma il 19 febbraio 2009 accoglieva il gravame e respingeva l’opposizione.

Pontina Accessori srl ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 24 dicembre 2009, affidandosi a unico motivo.

L’opposta è rimasta intimata.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

L’avviso di fissazione delle pubblica udienza è stato ritualmente effettuato in cancelleria, atteso che al domicilio eletto il destinatario è risultato trasferito.

La sentenza impugnata ha ritenuto che sia stato concluso tra le parti un contratto di comodato e che sussistesse il diritto della Comecel srl alla restituzione dei beni oggetto del contratto.

L’unico motivo di ricorso lamenta “Violazione dell’art. 1321 c.c., in rapporto all’art. 1457 c.c.”.

Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 (Cass. 26364/09), è inammissibile.

Il motivo, inquadrabile nel disposto di cui all’art. 360, n. 3, non espone il quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2011

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