Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19167 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19167 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: PORRECA PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso 14169-2015 proposto da:
CARMESINI

EMILIO,

elettivamente

domiciliato

in

ORVIETO, VIA GARIBALDI 9, presso lo studio
dell’avvocato ALESSIA SOLINI, che lo rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

ricorrente

contro

EQUITALIA CENTRO SPA in persona del Dr. MARCO CAPUTO
2018

nella sua qualità di Direttore Regionale, domiciliata

1185

ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIAN
FRANCO PUPPOLA giusta procura speciale a margine del
controricorso;

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Data pubblicazione: 19/07/2018

- controricorrente nonchè contro

CARMESINI SONIA, CARMESINI GIANNA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 716/2014 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/04/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO
PORRECA;

A

di PERUGIA, depositata il 11/12/2014;

FATTI DI CAUSA
Equitalia Terni s.p.a., quale concessionario locale per la riscossione di
crediti tributari e previdenziali, conveniva in giudizio Emilio Carmesini, Gianna
e Sonia Carmesini, chiedendo l’accertamento della simulazione assoluta della
vendita, da parte del primo alle seconde sue figlie, della sua quota pari alla
metà della proprietà di un immobile. In subordine domandava la pronuncia di

dispositivo che arrecava un pregiudizio ai creditori conosciuto stanti i legami
familiari dei contraenti, e desumibile dal fatto che si trattava dell’unico
immobile di proprietà del venditore, ceduto a prezzo irrisorio e già gravato da
tre ipoteche e dalla trascrizione di un pignoramento.
Il tribunale rigettava la domanda di simulazione ma accoglieva quella di
revocatoria, rilevando che non vi era prova che il ricavato dalla vendita fosse
stato utilizzato, come eccepito dal convenuto costituito, per il pagamento di
debiti scaduti.
La corte di appello confermava la decisione precisando che, seppure
poteva ritenersi provato l’utilizzo del 40 per cento del ricavato della vendita per
il pagamento di un primo creditore ipotecario, non era stato provato che il

residuo fosse stato utilizzato per il pagamento del secondo, come rilevato dal
tribunale senza specifica censura sul punto.
Avverso questa decisione ricorre per cassazione Emilio Carmesini
formulando due motivi.
Resiste con controricorso Equitalia Centro s.p.a., già Equitalia Terni s.p.a.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2901, terzo comma, cod. civ., poiché la corte di appello
avrebbe errato nel pronunciare la revoca pur avendo accertato che il ricavato
della vendita era stato utilizzato, anche se solo in parte, per il pagamento di
debiti ipotecari scaduti che gravavano sull’immobile.
Con il secondo motivo di ricorso si prospetta l’omesso esame di un fatto
decisivo e discusso in relazione alla medesima circostanza di cui alla prima
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revocatoria dell’alienazione, esponendo che vantava crediti anteriori all’atto

censura, posto che la corte di appello avrebbe omesso di specificare le ragioni
per cui, nonostante il descritto utilizzo sia pure parziale dei fondi ricavati dalla
cessione in parola, avesse accolto la domanda revocatoria andando di contrario
avviso alla giurisprudenza di legittimità.
2. Il primo motivo di ricorso è in parte infondato, in parte inammissibile.
Parte ricorrente richiama la giurisprudenza secondo cui l’esenzione dalla

un debito scaduto, che trova la sua ragione nella natura di atto dovuto della
prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora, è
stata estesa, in via nomofilattica, all’alienazione di un bene eseguita per
reperire la somma necessaria a tacitare i creditori, purché quella cessione
rappresenti il solo mezzo per soddisfarli (cfr. Cass., 21/07/2006, n. 16756, che
richiama il “leading case” di Cass. n. 2759 del 1956).
In questa ipotesi, infatti, la vendita si pone in rapporto di strumentalità
necessaria con un atto dovuto, che vale a escludere il carattere di atto di
disposizione pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca. Per questo, il
principio ha trovato applicazione non solo nel caso in cui l’intero prezzo sia
destinato al pagamento di debiti scaduti, ma anche quando la somma
realizzata sia stata maggiore di quella impiegata nel pagamento dei suddetti
debiti. Anche in tal caso, infatti, la vendita assume quel carattere di
strumentalità necessaria rispetto al pagamento dei debiti scaduti, che è da sola
sufficiente a escludere la revocabilità dell’atto di disposizione, purché – ciò che,
quindi, diviene ulteriore condizione dell’esenzione – sia accertata le sussistenza
della necessità di procedere all’alienazione, quale unico mezzo al quale il
debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro, e
salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore medesimo abbia
disposto della somma residua (Cass. n. 16756 del 2006, cit., pagg. 5-6; cfr., in
seguito, ad esempio, Cass., 22/06/2009, n. 14557, Cass., 19/04/2016, n.
7747).
Nel caso qui in scrutinio, però, non risulta accertato che la vendita fu
necessitata quale unico mezzo per effettuare quei pagamenti, né, inoltre, che
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revocatoria, ex art. 2901, terzo comma, cod. civ., inerente all’adempimento di

furono pagati, con utilizzo anche parziale del ricavato, non solamente alcuni
ma tutti i debiti scaduti fino ad allora (come infatti contestato nelle fasi di
merito dal concessionario, con allegazioni trascritte nell’odierno controricorso
alle pagg. 11-12), i quali anzi, a quel che emerge dalla parte narrativa del
ricorso (pag. 5, ultimo capoverso) e dalla stessa sentenza impugnata,
esistevano e rimasero insoluti, «rendendo quantomeno più complessa e

Profilo, quest’ultimo, non oggetto di specifica censura.
2.1. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile.
La censura non indica alcun fatto di cui sarebbe stato omesso l’esame,
come necessario tanto più nella nuova cornice di cui all’art. 360, primo comma,
n. 5, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053 e succ. conf.)
applicabile “ratione temporis”, ma addebita solo un’insufficienza motivazionale
rispetto all’assunto dissenso dalla nomofilachia di cui al primo motivo, come
visto infondato.
3. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle
spese processuali della controricorrente liquidate in euro 4.000,00, oltre a euro
200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento per spese forfettarie oltre accessori
legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la
Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso.
Il Collegio ha deliberato la motivazione semplificata.
Così deciso in Roma il giorno 13 aprile 2018.

aleatoria la loro soddisfazione» (pag. 1 della sentenza impugnata, in fine).

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