Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19167 del 07/09/2010

Cassazione civile sez. III, 07/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SNC F.LLI e T. MAROLLA di MAROLLA GAETANO e C. in persona dei suoi

amministratori – rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell’avvocato RICCI REGINA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MONTELEONE LUCIO, giusta procura

alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA

251, presso lo studio dell’avvocato SARACINO MARIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato DE SIMONE RAFFAELE, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

V.S. (titolare dell’omonima ditta);

– intimato –

avverso la sentenza n. 171/2 0 08 del TRIBUNALE di FOGGIA – Sezione

Distaccata di SAN SEVERO del 2 0.7.08, depositata l’11/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2010 dal Consigliere Relatore Relatore Dott. AMBROSIO

Annamaria;

udito per la ricorrente l’Avvocato Lucio Monteleone che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARINELLI

Vicenzo che si riporta alla relazione scritta.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

1.- La s.n.c. F.LLI E. e T. MAROLLA di MAROLLA Gaetano e C. (di seguito F.LLI MAROLLA) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, sez. distaccata di San Severo pronunciata in data 11-8-2008 nella controversia promossa dalla stessa F.LLI MAROLLA per l’accertamento dell’esistenza di un proprio credito nei confronti di C.S. (e dell’inesistenza dello stesso credito nei confronti di V.S.) e di pagamento della differenza residua.

Detta sentenza – pronunciando sull’impugnazione della F.LLI MAROLLA che lamentava l’omessa pronuncia da parte del giudice di pace di San Severo sulla domanda di condanna al pagamento del credito residuo – ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello, trattandosi di sentenza (emessa prima del D.Lgs. n. 40 del 2006) inappellabile, per essere il valore della controversia contenuto entro il limite di Euro 1.100,00 in cui il giudice di pace pronuncia secondo equita’.

1.1. Ha resistito al ricorso C.S., depositando controricorso con cui ha dedotto l’infondatezza dell’impugnazione.

V.S. non ha svolto attivita’ difensiva.

2. – Il ricorso e’ soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c. regolarmente notificata.

2.1. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. – Nella relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c. si legge:

“(…)3. – Il ricorso appare inammissibile perche’ formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. nel testo qui applicabile, introdotto dal cit. D.Lgs., art. 6 in base al quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

3.1. Invero il ricorso – denunciante violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa diversi autonomi e sufficienti punti decisivi della controversia – si articola in cinque punti (ognuno riferito a censure plurime sotto il profilo della violazione di legge e del vizio logico) in relazione ai quali viene enunciato un principio generale ed astratto, privo di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilita’ alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo (Cass. civ., Sez. Unite, 11/03/2008, n. 6420).

3.2. Si rammenta inoltre che i motivi di ricorso fondati su plurime censure devono essere sorretti da quesiti separati. Invero le Sezioni Unite – pur ritenendo ammissibile, in via di principio, il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto – hanno precisato che a tali effetti occorre che il motivo si concluda con una pluralita’ di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass. civ., Sez. Unite, 31/03/2009, n. 7770). E cio’ non e’ avvenuto nella specie.”.

2. – Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte ricorrente.

2.1. – In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore di C.S. in Euro 800,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010

 

 

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