Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19166 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24364-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI S.

SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SEBASTIANO LEONE, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/16/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA del 06/02/2012,

depositata il 05/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere RELATORE Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L.M., medico pediatra convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, impugnava dinanzi alla CTP dt Siracusa il silenzio-rifiuto con cui l’Agenzia aveva rigettato l’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal (OMISSIS). La CTP accoglieva il ricorso e l’Ufficio proponeva appello che veniva respinto dalla CTR. I giudici di seconde cure negavano la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione in capo alla professione del contribuente, ritenendo irrilevanti i valori dei costi sostenuti e la collaborazione di una segretaria part-time.

L’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi, a cui il contribuente ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo, l’Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR aveva erroneamente ritenuto provata in modo esaustivo l’assenza di autonoma organizzazione attraverso la sola allegazione, da parte del contribuente, della documentazione fiscale.

Con il secondo motivo, si deduce l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. I giudici di seconde cure non avevano tenuto conto delle risultanze riportate dall’Ufficio che, se esaminate, avrebbero comportato una diversa decisione.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza di tali condizioni (cfr. tra le tante, Cass., n. 18749/2014; n. 3678/2007). Nel caso dell’IRAP, le condizioni applicative ricorrono quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque aeddit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive” (da ultimo, v. anche Cass., n. 9451/2016).

Nella specie, i giudici di merito non sono incorsi in alcun errore in diritto, essendosi adeguati ai principi sopra ricordati, avendo ricercato i dati di riscontro dell’assenza di autonoma organizzazione attraverso le dichiarazione dei redditi allegate dal contribuente. In particolare, i quadri RE specificano la composizione dei costi, riportando le quote di ammortamento dei beni strumentali, le spese relative agli immobili e quelle relative a prestazioni di lavoro dipendente.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Per giurisprudenza costante di questa Corte, sotto il vigore dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 anteriore alla riforma di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, lett. b, ricorre il vizio di omessa o insufficiente motivazione quando dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento(Cass., n. 6787/2012; n. 15693/2004).

Orbene, la decisione impugnata contiene un accertamento in ordine all’insussistenza, nella specie, dell’autonoma organizzazione fondato sulla presenza di una segretaria part-time impiegata per dieci ore settimanali – che non integra il presupposto IRAP (v. cass. S.U. n. 9451/2016) e sui costi sostenuti dal medico nell’esercizio della sua professione, non ravvisandosi pertanto il prospettato vizio motivazionale.

Per queste ragioni, il ricorso va rigettato.

Ricorrono giusti motivi, in relazione ai recenti interventi delle S.U. di questa Corte in materia, per compensare le spese del giudizio.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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