Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19166 del 20/09/2011

Cassazione civile sez. II, 20/09/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 20/09/2011), n.19166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26103/2009 proposto da:

S.M. (OMISSIS), S.E.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA G.

MAZZ1NI 8, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE Giorgio, che le

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.M. (OMISSIS), M.P.

(OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 127/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI DEL 9/02/2009, depositata il

04/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Giorgio Della Valle, difensore delle ricorrenti che

si riporta agli scritti ed insiste per l’accoglimento del ricorso,

deposita 2 cartoline di avvenuta notifica;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) Il 4 agosto 1988 le signore S.E.L. e S. M. stipulavano con le signore M.P. e M. contratto preliminare per l’acquisto di un appartamento in (OMISSIS), con impegno delle promittenti venditrici di stipulare il definitivo entro il 31 dicembre 1988.

Nell’agosto 2005 le promissarie acquirenti svolgevano domanda ex art. 2932 c.c., in relazione al trasferimento dell’appartamento promesso in vendita “in proprio e per conto degli altri eredi” del bene.

La domanda veniva respinta dal tribunale di Sassari per intervenuta prescrizione del diritto azionato.

La Corte d’appello di Sassari il 4 marzo 2009 confermava la decisione.

S.E.L. e S.M. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato a mezzo posta il 17 novembre 2009 Le signore M. sono rimaste intimate.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

2) Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, è inammissibile.

Il primo motivo che espone due profili, violazione degli artt. 1183 e 1457 c.c., e vizi di motivazione in ordine al “comportamento delle parti in relazione al termine prescrizionale”, si conclude con i seguenti quesiti di diritto:

1) Si chiede alla S.C. di accertare se la Corte di appello di Cagliari abbia fatto corretta applicazione alla fattispecie degli artt. 1183 e 1457 c.c..

1a) Si chiede altresì alla S.C. se la motivazione adottata dalla Corte di merito circa il comportamento delle parti sia logica o non invece contraddittoria.

Il secondo motivo, che lamenta violazione e erronea applicazione dell’art. 2944 c.c., nonchè vizi di motivazione, si chiude con unico quesito di diritto: 2-2a) Si chiede che la S.C. voglia accertare se la Corte di appello abbia fatto corretta applicazione dell’art. 2944, od abbia invece omesso di valutare gli effetti interruttivi della prescrizione determinati dal comportamento inequivoco delle parti venditrici costituente riconoscimento del diritto delle acquirenti con effetto interruttivo della prescrizione.

Il terzo motivo che lamenta violazione e erronea applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 48, in relazione all’art. 2935 c.c., nonchè vizio di omessa motivazione, si conclude con i seguenti quesiti di diritto: 3) Si chiede che la S.C. voglia accertare se la Corte di appello di Cagliari dovesse fare applicazione dell’art. 2935 c.c., in relazione al disposto del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 48;

3a) avesse l’obbligo di motivare sul punto.

Il quarto motivo lamenta “violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 2944 c.c.”, con riferimento al n. 3 e al n. 5 dell’art. 360.

Il quesito di diritto è il seguente: si chiede alla Suprema Corte di accertare se la Corte di merito abbia fatto corretta applicazione dell’obbligo di porre a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti con riguardo alla prova per testi di cui ai capi 1 e 2 sopratrascritti.

L’ultimo motivo: “- errata applicazione degli artt. 2934, 2935, 2946 c.c. – art. 360 c.p.c., n. 3 – Mancata applicazione dell’art. 2041 c.c. – art. 360 c.p.c., n. 3” è concluso dal seguente quesito:

Si chiede che la Corte Suprema voglia accertare se il giudice di appello abbia fatto corretta applicazione nella specie dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2041 c.c..

In particolare se abbia correttamente interpretato la domanda di risarcimento danni e se dovesse fare applicazione dell’art. 2041 c.c. escludendo, in relazione a questo, la eccepita prescrizione in ragione della decorrenza di questa dal maturare della prescrizione dell’azione ex art. 2932 c.c. e cioè dal 31.12.1998.

2.1) Siffatti quesiti sono del tutto inidonei a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa applicabile.

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. 19769/08). Pertanto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” da applicare nel caso concreto (Cass. 9477/09; Su 7433/09). Ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso nel quale il quesito di diritto si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, poichè la citata disposizione è finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris” (Cass. 2658/08) suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata (SU 26020/08).

Quanto ai profili afferenti il vizio di motivazione si osserva che nella norma dell’art. 366-bis cod. proc. civ., nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 – cioè la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione” – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione.

Nella specie i momenti di sintesi erroneamente denominati quesiti di diritto, anche quando riferiti a vizi di motivazione, non rispecchiano tali caratteristiche.

In particolare, quanto al secondo motivo, giova osservare che l’unico quesito è da riferire alla natura degli atti asseritamente interruttivi posti in essere dalle parti, natura misconosciuta in sentenza, sicchè il motivo e il quesito prospettano un’ipotesi di falsa applicazione di legge. Essa dunque imponeva di formulare un quesito che prospettasse i contenuti citati e non un mero interpello.

Analogamente il quarto motivo, che nel quesito si riferisce all’obbligo di porre a fondamento della decisione le prove disponibili, prospetta un vizio di motivazione concernente la mancata ammissione di prove testimoniali (Cass. 2977/06; 1113/06), ma la sintesi conclusiva non contiene i necessari riferimenti al fatto controverso, non indicato.

Palesi e intuitive sono, alla luce dei principi dettati, le carenze dei meri interpelli rivolti alla Corte con gli altri quesiti, prontamente rilevate dal procuratore generale.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza alcuna condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di costituzione delle intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2011

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