Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19165 del 20/09/2011

Cassazione civile sez. II, 20/09/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 20/09/2011), n.19165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20589/2009 proposto da:

A.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

CLAUDIO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9404/2009 del TRIBUNALE di ROMA del 29/04/09,

depositata il 04/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha

concluso per l’infondatezza del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il 17 settembre 2008 il giudice di pace di Roma depositava sentenza con la quale accoglieva l’opposizione proposta da A.E. avvero un’intimazione di pagamento notificatale da Gerit spa, quale agente per la riscossione del comune di Roma, rimasto contumace.

Liquidava le spese di lite in 80,00 Euro.

La A. impugnava detta liquidazione, perchè inferiore al minimo tariffario.

Ancora contumace il comune, il tribunale di Roma il 4 maggio 2009 accoglieva l’appello e determinava le spese relative al primo grado in euro 244 per diritti e 185 per onorari, oltre spese generali.

Compensava tra le parti le spese di appello.

La A. censura con unico motivo quest’ultima statuizione, proponendo ricorso per cassazione, notificato a mezzo posta il 16 settembre 2009.

Il comune di Roma è rimasto intimato.

Il procuratore generale in pubblica udienza, assente parte ricorrente, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è inammissibile.

Non è stata prodotta prova del ricevimento della notificazione, nè della compiuta giacenza del plico presso l’ufficio postale.

Va pertanto applicato l’insegnamento di Sez. Un. N. 627/08: “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in Camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in Camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1”.

Poichè nulla è stato dedotto in ordine a tale omessa produzione, il ricorso va dichiarato, come detto, inammissibile.

Non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato Comune.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2011

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