Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19165 del 19/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 19165 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: SESTINI DANILO

ORDINANZA

Rep

sul ricorso 23473-2015 proposto da:

Od. 13/04/2018

RODESCA DI FRANCESCO ROSATI SAS , in persona del suo cc
socio accomandatario, legale rappresentante, sig.ra
PIA DE SCRILLI, ROSATI MARZIA, DE SCRILLI PIA VEDOVA
ROSATI,

ROSATI

MARIA

CRISTINA,

elettivamente

domiciliati in ROMA, P.ZA B. CAIROLI 6, presso lo
studio dell’avvocato PIERO GUIDO ALPA, rappresentati
e difesi dagli avvocati BARBARA GAGLIARDI, UBALDO
PERFETTI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

MORETTI ROSANNA, MORETTI MERI, TRAINI ANTONINA,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FULCIERI

1

Data pubblicazione: 19/07/2018

PAULUCCI

DI

CALBOLI

N.5,

presso

lo

studio

dell’avvocato EVA UTZERI, rappresentate e difese
dall’avvocato ALFREDO ASCANI giusta procura in calce
al controricorso;
– controricorrenti

di ANCONA, depositata il 11/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/04/2018 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;

2

avverso la sentenza n. 832/2014 della CORTE D’APPELLO

FATTI DI CAUSA
La società RO.DE.SCA. di Francesco Rosati s.a.s., Pia De Scrilli,
Marzia Rosati e Maria Cristina Rosati, ottenuto il sequestro giudiziario
di una cava già di proprietà del loro dante causa Francesco Rosati,
convennero in giudizio Lino Moretti per la convalida del sequestro e
per sentir condannare il convenuto al rilascio della cava e al

Il Moretti resistette alla pretesa, assumendo di detenere
legittimamente la cava, in forza di contratto intercorso con Francesco
Rosati nel 1988, e richiese, in via riconvenzionale, la condanna delle
attrici al risarcimento dei danni patiti a seguito dell’ingiustificata
sospensione dello sfruttamento della cava.
Il Tribunale di Ascoli Piceno non convalidò il sequestro e rigettò
le domande delle attrici, mentre accolse parzialmente la
riconvenzionale del Moretti, riconoscendogli un risarcimento di
195.883,28 euro, oltre rivalutazione ed interessi.
Rigettato per il resto il gravame proposto dalla RO.DE .SCA, dalla
De Scrilli e dalle Rosati, la Corte di Appello di Ancona ha ridotto il
risarcimento a 154.937,06 euro, oltre accessori.
Hanno proposto ricorso per cassazione le originarie attrici e
appellanti, affidandosi a sette motivi; hanno resistito, con unico
controricorso, Rosanna Moretti, Meri Moretti e Antonina Traini, tutte
in qualità di eredi di Lino Moretti.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Corte di Appello ha affermato che:
il Moretti deteneva legittimamente la cava in virtù di un contratto
verbale di affitto stipulato nel novembre 1988 con Francesco Rosati,
che prevedeva una durata commisurata al completo sfruttamento
della cava e un corrispettivo di 700 lire per metro cubo di ghiaia
estratta;

3

risarcimento dei danni.

in difetto del provvedimento di sequestro, la cava avrebbe potuto
essere ulteriormente coltivata, non ostandovi la normativa di cui alla
L.R. Marche n. 37/1980 e le successive N.T.A. del PPAR di cui alla
L.R. n. 26/1987;
l’utile ricavabile dal Moretti in caso di completo sfruttamento
della cava sarebbe stato pari, secondo i calcoli compiuti dal c.t.u., a

2. Il primo motivo -che deduce la nullità della sentenza «per
omessa motivazione (art. 360, co. 1, n. 4, in relazione all’art. 132, n.
4 c.p.c.)»- è infondato, in quanto la Corte ha motivato in merito alla
possibilità di ulteriore sfruttamento della cava e alla inesistenza di
divieti o limitazioni derivanti dall’applicazione della L.R. n. 37/1980 o
dalle NTA; la censura attiene, più propriamente, all’adeguatezza della
motivazione offerta, che non è tuttavia censurabile in termini di
nullità della sentenza;
3. Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione
dell’art. 23, commi 1 e 2 L.R. Marche n. 37/1980, dell’art. 62 D.P.R.
n. 616/1977, degli artt. 27, C2 e/o F2 e 29 delle NTA del PPAR della
Regione Marche, degli artt. 670, 605, 606, 608 c.p.c., degli artt. 1218
e 1223 cod. civ. e «del principio della causalità efficiente, in base al
quale la causa prossima sufficiente da sola a produrre l’evento
esclude il nesso eziologico fra questo e le altre cause antecedenti»: le
ricorrenti sostengono che la Corte ha erroneamente ritenuto che la
cava rientrasse fra quelle già autorizzate alla data di entrata in vigore
della L.R. n. 37/1980 (per le quali l’art. 23, comma 1 prevedeva la
prosecuzione dell’attività «senza ulteriore autorizzazione») e
aggiungono che, al momento in cui era stato eseguito il
provvedimento autorizzativo del sequestro giudiziario (21.4.1990),
era ampiamente scaduto il termine entro il quale il Moretti avrebbe
dovuto munirsi delle autorizzazioni necessarie per conservare un
residuo periodo di operatività della cava (ai sensi del secondo comma
del medesimo art. 23); concludono pertanto che, «rientrando la cava
4

300 milioni di lire, importo che andava pertanto risarcito al Moretti.

oggetto di esame nell’ipotesi prevista dall’art. 23, co. 2 I. reg. Marche
n. 37/80, il recesso delle odierne ricorrenti non poteva aver recato
alcun pregiudizio essendo comportamento neutro e comunque volto
ad impedire l’ulteriore sfruttamento contra legem di una cava di loro
proprietà», dato che «a partire dal 27.3.1990 la cava non avrebbe più
potuto essere coltivata per omessa presentazione del progetto di

3.1. Il motivo è inammissibile: prospetta la violazione della
normativa regionale sul presupposto che la cava rientrasse fra quelle
non autorizzate al momento dell’entrata in vigore della L.R. n.
37/1980, senza tuttavia ottemperare all’onere di cui all’art. 366, n. 6
cod. proc. civ., dal momento che non trascrive il contenuto e non
indica la sede di reperimento del documento (nota della Regione
Marche 20.1.1977 n. 9016/CV) che sarebbe stato erroneamente
considerato dall’appellato, dal c.t.u. e dalla stessa Corte (che aveva
aderito alla tesi dell’appellato) come titolo autorizzativo per l’esercizio
della cava; trascrive, invece, una lettera del 25.7.2008 (proveniente
dal dirigente del Servizio ambiente e paesaggio della Regione
Marche), che esprime l’opinione che la nota del 20.1.1977 non
costituisse un’autorizzazione, ma un mero parere, e che tuttavia non
è idonea a contrastare l’adesione della Corte alla tesi della
sussistenza dell’autorizzazione, tanto più a fronte della considerazione
che «tutte le Autorità preposte “a qualunque livello e nessuna
esclusa” erano pienamente edotte dell’esistenza della cava» e
sarebbero prontamente intervenute se lo sfruttamento non fosse
stato più consentito;
4. Il terzo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione
dell’art. 66 delle NTA del PPAR della Regione Marche, degli artt. 670,
605, 606, 608 c.p.c., degli artt. 1218 e 1223 cod. civ. e «del principio
della causalità efficiente, in base al quale la causa prossima
sufficiente da sola a produrre l’evento esclude il nesso eziologico fra
questo e le altre cause antecedenti»: si censura la sentenza
5

recupero da parte del sig. Moretti Lino».

impugnata nella parte in cui la Corte di Appello «erroneamente
attribuisce alle odierne ricorrenti la responsabilità dell’omissione
dell’attività amministrativa che avrebbe (in tesi) potuto conservare
alla cava un residuo periodo di coltivazione»; si sostiene, infatti, che il
termine entro cui avrebbe dovuto essere compiuta tale attività
amministrativa era scaduto il 27.3.1990, in data ampiamente

che dunque era proprio «il Moretti che avrebbe dovuto fare, entro il
27.3.1990, quando ancora aveva la materiale e giuridica disponibilità
della cava, tutto ciò che era previsto dalla legge quale condizione per
la continuazione dell’estrazione».
4.1. Il motivo risulta privo di interesse, giacché la considerazione
svolta dalla Corte avrebbe potuto avere una qualche rilevanza solo
nel caso che la cava non fosse compresa fra quelle già autorizzate;
ipotesi che è stata tuttavia negata dalla stessa Corte (a pag. 12, nello
stesso periodo che contiene l’espressione qui censurata) e che deve
ritenersi definitivamente esclusa per effetto della inammissibilità del
secondo motivo;
5.

Col quarto motivo, viene dedotta la violazione o falsa

applicazione dell’art. 1418, co. 1 c.c. in relazione all’art. 23, comma 2
L.R. Marche n. 37/1980: le ricorrenti si dolgono che la Corte non
abbia rilevato che «la stessa attività estrattiva già al momento della
stipula del (presunto) contratto di affitto da parte del dante causa […]
delle odierne ricorrenti doveva considerarsi

contra legem

ed il

medesimo contratto nullo ai sensi dell’art. 23, co. 2 cit. in relazione
all’art. 1418, co. 1 c.c.».
5.1. Il motivo è inammissibile perché -a tacer d’altro- è basato
sull’assunto della carenza dell’autorizzazione all’esercizio della cava,
che contrasta con l’accertamento compiuto dalla Corte (ormai
definitivo, per quanto detto in relazione al secondo motivo).
6. Il quinto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione
dell’art. 1223 cod. civ. e censura la sentenza per avere determinato
6

anteriore a quella in cui era stato eseguito il sequestro giudiziario, e

(in 154.937,06 euro) l’utile ricavabile dal Moretti dallo sfruttamento
della cava sulla base di un calcolo dal c.t.u. che doveva ritenersi
erroneo, in quanto il consulente non si era limitato a considerare il
volume massimo di inerti ancora estraibile al momento del sequestro
(aprile 1990), ma aveva considerato anche il volume dei materiali già
estratti nel periodo dicembre ’88-agosto ’89; le ricorrenti evidenziano

«perché se il danno consiste nell’utile non ricavato da una
coltivazione della cava che avrebbe potuto continuare sino ad estrarre
140.000 mc, non può ad esso aggiungersi anche l’utile corrispondente
al quantitativo di materiale già estratto per il quale esso (utile) è già
stato conseguito».
6.1. Il motivo -rispetto al quale le controricorrenti si sono
limitate a rilevare che il c.t.u. «correttamente somma le quantità
escavate dal Moretti (10.000 mc) con quelle che rimangono ancora da
scavare (140,000 mc)»- risulta fondato: dato che il danno risarcibile
è stato individuato nel mancato utile ricavabile dallo sfruttamento
integrale della cava, la Corte avrebbe dovuto tenere conto
esclusivamente dei quantitativi non estratti a causa della illegittima
sospensione dell’attività estrattiva, senza possibilità di conteggiare i
materiali già prelevati in epoca (ampiamente) antecedente alla data
di interruzione dello sfruttamento della cava, per i quali non appare
configurabile l’esistenza di un pregiudizio conseguente a tale
interruzione (a meno che non risulti che i materiali, pur estratti, siano
rimasti all’interno dell’area della cava e non siano stati asportati a
causa del sopravvenuto provvedimento di sequestro).
Il motivo va pertanto accolto, con cassazione della sentenza in
relazione ad esso e con rinvio alla Corte territoriale per la
rideterminazione del danno.
7. Col sesto motivo, viene dedotta la «nullità della sentenza per
vizio di ultrapetizione»: rilevato che il giudice di primo grado aveva
condannato le attrici al pagamento della somma di 195.883,28 euro
7

che, in tal modo, si era determinata una indebita locupletazione

senza indicare un vincolo solidale, le ricorrenti assumono che la
statuizione era coerente col principio secondo cui gli eredi rispondono
secondo le rispettive quote ereditarie e non solidalmente e si dolgono
che il giudice di appello abbia disposto la condanna solidale al
pagamento del minor risarcimento liquidato senza che nessuno
avesse «chiesto una statuizione di condanna solidale»;

precedente- viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art.
754 cod. civ.: le ricorrenti assumono che, essendo state condannate
a risarcire il danno nella loro veste di eredi di Francesco Rosati,
risulterebbe in ogni caso violata la disposizione dell’art. 754 cod. civ.,
che esclude il vincolo di solidarietà fra gli eredi per i debiti ereditari.
7.2. I motivi -da esaminare congiuntamente- sono infondati:
premesso che le odierne ricorrenti non sono state chiamate a
rispondere di debiti ereditari, bensì dei danni conseguenti
all’illegittimo ottenimento, da parte loro, del sequestro giudiziario che
aveva privato il Moretti dello sfruttamento della cava, risulta erroneo
l’assunto che l’obbligazione dovesse gravare sulle responsabili pro
quota, anziché solidalmente (secondo la regola generale di cui all’art.
1294 cod. civ.), e deve escludersi che la Corte sia incorsa nel vizio di
ultrapetizione allorché ha semplicemente esplicitato il vincolo della
solidarietà già implicito nella pronuncia di primo grado (cfr. Cass. n.
23386/2013: «il giudice di merito il quale, una volta accertato che più
soggetti sono obbligati tutti per la medesima prestazione, anche se
per titoli diversi, li condanni in solido alla esecuzione della
prestazione, a norma dell’art. 1292 cod. civ., non incorre nel vizio
di ultrapetizione, ancorché la solidarietà non abbia formato oggetto di
specifica domanda da parte dell’attore»).
8. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.

8

7.1. Col settimo motivo -dedotto in via subordinata rispetto al

La Corte, rigettati gli altri motivi, accoglie il quinto, cassa in
relazione ad esso e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di
Appello di Ancona, in diversa composizione.

Roma, 13.4.2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA