Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19165 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/07/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 17/07/2019), n.19165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22096/14 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Lecce

n. 2646/3/14 depositata in data 24 luglio 2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.1.2019 dal

Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera;

Fatto

RILEVATO

che:

G.M. presentava alla Commissione tributaria provinciale di Lecce ricorso per ottemperanza, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, alla sentenza n. 159/03/2011, depositata il 6/11/2013, con la quale la medesima Commissione provinciale, accogliendo parzialmente il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione all’istanza di rimborso di ritenute operate sulle somme corrispostegli dall’anno d’imposta 1979 fino al 2007 quale titolare di pensione militare tabellare per infermità contratta durante il servizio militare di leva, aveva ritenuto fondata la domanda limitamente agli anni successivi al 2004, rigettandola, per intervenuta decadenza, per gli anni dal 1979 al 2004.

Deducendo che, in esecuzione della sentenza passata in giudicato, l’Ufficio aveva rimborsato le ritenute operate per gli anni 2005, 2006 e 2007, ma non quelle operate per gli anni successivi, chiedeva che venisse data esecuzione al giudicato adottando i provvedimenti all’uopo necessari, ivi inclusa la nomina di un commissario ad acta.

L’Ufficio replicava che aveva proceduto a dare esecuzione alla sentenza che disponeva espressamente il rimborso delle ritenute operate per gli anni 2005, 2006 e 2007.

La Commissione provinciale adita, con la sentenza impugnata indicata in epigrafe, accoglieva la richiesta di ottemperanza, osservando che la sentenza passata in giudicato aveva disposto il rimborso delle ritenute operate negli anni 2005, 2006 e 2007, conformemente alla istanza proposta in via amministrativa ed al successivo ricorso giurisdizionale, ma che la statuizione giurisdizionale aveva effetti anche per gli anni successivi, atteso che per questi sussisteva la medesima ragione che aveva giustificato il rimborso per gli anni precedenti, ossia la natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria.

Avverso la suddetta decisione ricorre per la cassazione l’Agenzia delle Entrate, con due motivi.

Il contribuente, sebbene ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la Commissione provinciale in sede di ottemperanza ha riconosciuto al contribuente un diritto che non era stato oggetto di domanda, essendosi il G. limitato a richiedere il rimborso dell’imposta pagata sino all’anno 2007.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e si ribadisce che la richiesta di rimborso riguardava esclusivamente le annualità dal 1979 al 2007 e che, di conseguenza, la sentenza impugnata, riconoscendo al contribuente un diritto al rimborso in assenza di apposita istanza avanzata all’Ufficio competente entro i termini di decadenza previsti, ha violato la disposizione normativa richiamata in rubrica.

3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono fondati.

4. La giurisprudenza consolidata di questa Corte è ferma nel ritenere che il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle Commissioni tributarie, regolato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 (ai sensi del quale la Commissione tributaria ” adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza…. attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione…”), è ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l’inerzia della Pubblica Amministrazione rispetto al giudicato, ovvero la difformità dell’atto posto in essere dalla medesima in ottemperanza al giudicato rispetto al contenuto della sentenza da eseguire, sicchè esso presenta connotati diversi rispetto al corrispondente giudizio esecutivo civile, dal quale si differenzia, perchè il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando anche, e specialmente, se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo (Cass. n. 646 del 18/1/2012; Cass. n. 15827 del 29/7/2016).

5. Ne consegue, da una parte, che il potere del giudice dell’ottemperanza sul comando definitivo inevaso non può che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire, e, dall’altra, che può – e deve – essere precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendone il reale significato (Cass. n. 11450 del 25/5/2011; Cass. n. 15827 del 29/7/2016; Cass. n. 26433 del 19/10/2018).

6. Nella fattispecie in esame, la sentenza della Commissione provinciale impugnata, nell’accogliere il ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 ed “ordinando all’amministrazione di procedere al rimborso delle ritenute operate per tutti gli anni successivi al 2004…”, non si è uniformata ai principi sopra richiamati, in quanto non ha rispettato i limiti della portata precettiva del giudicato che, in conformità alla domanda svolta dal contribuente, che aveva richiesto il rimborso dell’imposta pagata fino al 2007, era limitato a tale domanda.

7. D’altro canto, come correttamente sottolineato dall’Agenzia delle Entrate, risultando la pensione sottoposta a tassazione dall’ente erogante, al fine di ottenere il rimborso delle ritenute subite, è necessario che il contribuente inoltri, entro i termini di legge, apposita istanza di rimborso, indicando le annualità a cui essa si riferisce.

Tutto ciò non è avvenuto nel caso di specie, considerato che il G. ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dallo stesso presentata in relazione agli anni d’imposta compresi tra il 1979 ed il 2007, ma non ha avanzato istanze di rimborso riguardanti gli anni successivi al 2007.

8. La sentenza impugnata, non essendo coerente con i limiti oggettivi del giudicato, va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso per ottemperanza proposto dal contribuente.

Le spese del giudizio di merito, in considerazione dello svolgimento del processo, vanno integralmente compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso per ottemperanza proposto dal contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di merito e condanna il controricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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