Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19165 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 15/09/2020), n.19165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13279-2019 proposto da:

L.B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCA SCHERA;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTENAZIONALE DI TORINO, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 27/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Torino del 27 marzo 2019. La pronuncia è stata resa sulla domanda di protezione internazionale di L.B.E..

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su di un motivo. Il Ministero dell’interno, intimato, ha depositato un atto di costituzione in cui non ha svolto difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – L’istante deduce la manifesta illogicità e la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Lamenta che il Tribunale si sia “limitato a indicare quanto già deciso in primo grado senza considerare la situazione attuale del ricorrente sul territorio nazionale e l’evolversi dei conflitti armati che ad oggi piegano il paese di provenienza”; oppone che le valutazioni del Tribunale siano “infondate e di poco approfondimento”; rileva che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non postula la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per l’incolumità del richiedente; richiama, poi, la situazione del proprio paese di provenienza, facendo cenno a non meglio precisati attacchi da parte di gruppi terroristici e ad altrettanto generici “episodi” che lo avrebbero interessato personalmente.

2. – Il ricorso è inammissibile, in quanto del tutto mancante dell’esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. La carenza è radicale, al punto che il ricorso nemmeno spiega quali fossero le forme di protezione domandate in sede di merito, quale sia la regione da cui proviene il richiedente e quali siano gli eventi che l’atto di impugnazione tenta di evocare. Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072).

3. – Nulla deve statuirsi in punto di spese processuali.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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