Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19165 del 07/09/2010

Cassazione civile sez. III, 07/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 07/09/2010), n.19165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.M., C.M.M.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo studio

dell’avvocato MEZZETTI MAURO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MEZZETTI ALBERTO, giusta mandato speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CUNFIDA 20,

presso lo studio dell’avvocato OLIVETI FRANCESCO, che la rappresenta

e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.M., MI.MA., M.A.,

M.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 74/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

12/12/08, depositata l’08/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI che ha

concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

1.- M.M. e C.M.M.E. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma pronunciata in data 8-1-2009 nel giudizio originariamente promosso nei loro confronti oltre che nei confronti di D.M. da S.A..

Detta sentenza ha previa declaratoria di inammissibilita’ dell’intervento e dell’appello di MI.Ma., M. A. e M.S., nonche’ dell’appello incidentale degli odierni ricorrenti – accolto per quanto di ragione l’appello di S.A. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5383/2005 e per l’effetto ha dichiarando inefficaci ai sensi dell’art. 2901 c.c. nei confronti dell’appellante, tre atti di compravendita immobiliare e, precisamente, gli atti: in data (OMISSIS) tra M.M. e D.M.; in data (OMISSIS) con oggetto il medesimo immobile del precedente tra il D. e C.M.M.E.; in data (OMISSIS) tra M.M. e la C.M..

1.1. Ha resistito al ricorso S.A., depositando tempestivo controricorso.

MI.Ma., M.A. e M.S., nonche’ D.M. non hanno svolto attivita’ difensiva.

2. – Il ricorso e’ soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c. regolarmente notificata.

Nelle more e’ intervenuto atto di rinuncia da parte ricorrente, con in calce accettazione della resistente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. – Nella relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c. si legge:

“(…)3. — Il ricorso appare inammissibile perche’ formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c. nel testo qui applicabile, introdotto con il cit. D.Lgs..

3.1. Ognuno dei motivi di ricorso (denuncianti violazione di legge e, il primo e il terzo, anche vizi motivazionali) si conclude con un quesito inadeguato, in quanto contenente un interrogativo generico ed astratto, che risulta del tutto sganciato dalla fattispecie oggetto del giudizio e dalle ragioni della decisione, in modo tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dai ricorrenti, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo (cfr. Cass. Sez. un. n. 6420/2008).

Valga considerare che l’esigenza di cooperazione da parte ricorrente alla funzione nomofilattica della Cassazione – sottesa al disposto dell’art. 366 bis c.p.c. – impone che il quesito sia enunciato in modo tale da evidenziare la sua pertinenza alla vicenda oggetto del giudizio e al modo in cui essa e’ stata decisa, risultando, in difetto, la relativa formulazione meramente apparente. Cio’ in quanto la norma, dettando una prescrizione di ordine generale incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (cfr. Cass. Sez. un., n. 28054 e 26020/08).

3.2. Va aggiunto – con piu’ specifico riferimento al primo e al terzo motivo – che la formulazione di motivi cumulativi deve rispettare l’esigenza di chiarezza di cui all’art. 366 bis c.p.c. Da cio’ consegue che i motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi e quelli fondati su vizi di motivazione debbono essere sorretti da quesiti separati. Invero le Sezioni Unite – pur ritenendo ammissibile, in via di principio, il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto – hanno precisato che a tali effetti occorre che il motivo si concluda con una pluralita’ di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass. civ., Sez. Unite, 31/03/2009, n. 7770). E cio’ non e’ avvenuto nella specie.”.

2. – Il Collegio osserva che – essendo intervenuto atto di rinuncia al ricorso da parte di M.M. in proprio e quale procuratore di C.M.M.E. con correlativa accettazione da parte della resistente – occorre dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso e interamente compensate tra le parti le relative spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2010

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