Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19164 del 28/09/2016

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24351-2012 proposto le

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), persona dei Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 1313 PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.N.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 98/23/2012 della COMMISSIONE TRIUTARIA

REIONALE DI FIRENZE SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO del 12/03/2012,

depositata il 15/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

D.N.D., medico di base convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Livorno avverso il silenzio-rifiuto con il quale l’Ufficio aveva respinto l’istanza di rimborso IRAP per l’anno d’imposta (OMISSIS). La CTP accoglieva il ricorso e l’ufficio impugnava la sentenza di primo grado. L’appello veniva respinto dalla CTR Toscana la quale, confermando quanto statuito dai giudici di prime cure, riteneva che il medico si avvalesse di collaboratori con mansioni meramente esecutive, dato non integrante quel quid pluris necessario ai fini del riconoscimento dell’imposta pretesa dall’Ufficio.

L’Agenzia propone ricorso per Cassazione affidato ad un motivo Il contribuente non ha depositato difese scritte.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e art. 3, comma 1, lett. c in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR aveva errato nel ritenere insussistente l’autonoma organizzazione, avvalendosi il contribuente in modo non occasionale di prestazioni di lavoro dipendente.

Il motivo di ricorso è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito enunciato un ulteriore principio di diritto in tema IRAP. E’ stato statuito che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione, previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorrere quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Nella specie, la CTR, non ritenendo sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, si è uniformata al principio di diritto su espresso. Ed invero, il contribuente, come risulta dalla parte in fatto della sentenza impugnata, risulta essersi avvalso di un dipendente addetto all’accesso dei pazienti, elemento non suscettibile di combinarsi con il lavoro del professionista, di potenziarne le possibilità e di pone il professionista medesimo in una condizione più favorevole.

Corretta si palesa, pertanto, la sentenza impugnata.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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