Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19164 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/07/2019, (ud. 24/01/2019, dep. 17/07/2019), n.19164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO A. Maria – Presidente –

Dott. NONNO G. Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29924/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

Fresco Ship’s Agency e Forwarding s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Remo

Dominici e Maria Antonelli, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo, sito in Roma, piazza Gondar, 22;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, n. 658, depositata il 4 giugno 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio

2019 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 4 giugno 2015, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Fresco Ship’s Agency e Forwarding s.r.l. per l’annullamento di un avviso di rettifica dell’accertamento dei diritti doganali richiesti in relazione ad un’operazione di importazione, posta in essere dalla contribuente quale rappresentante indiretto dell’importatore;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’atto impositivo trae origine dal disconoscimento della riduzione daziaria in ragione dell’utilizzo, asseritamente improprio, dei titoli cd. AGRIM;

– il giudice di appello ha confermato la decisione gravata, evidenziando che la contribuente era intervenuta solamente alle operazioni di sdoganamento della merce e non aveva partecipato alla vendita della merce Stato estero nè alla successiva rivendita della stessa una volta sdoganata, per cui alla stessa non poteva essere imputato l’abuso del diritto ascritto ai soggetti direttamente interessati dall’utilizzo dei titoli cd. AGRIM;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso la Fresco Ship’s Agency e Forwarding s.r.l., la quale deposita memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 201, comma 3, Regolamento CEE n. 2913/92, per aver la sentenza impugnata escluso la responsabilità della contribuente, soggetto che, quale rappresentante indiretto dell’importatore, aveva effettuato la dichiarazione in dogana;

– il motivo è fondato;

– l’art. 201, par. 3, Reg. (CEE) n. 2913/92, applicabile al caso in esame ratione temporis, stabilisce, in tema di obbligazione doganale all’importazione, che “Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana” e che “Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 (immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all’importazione oppure vincolo di tale merce al regime dell’ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all’importazione) è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dati dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali”;

– pertanto, quando una dichiarazione doganale per i regimi doganali di cui trattasi è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dazi dovuti per legge, sono debitrici dell’obbligazione doganale il dichiarante o, in caso di rappresentanza indiretta, la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione doganale, oltre che, in ragione della finalità della norma di estendere la nozione di debitore a persone, diverse dal dichiarante, la cui azione abbia indotto le autorità doganali a fissare erroneamente l’importo dei dazi dovuti per legge in base a dati erronei, le persone che hanno fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione (cfr., sul punto, Corte Giust., 19 ottobre 2017, A);

– in linea con la regolamentazione comunitaria, il D.P.R. n. 43 del 1973, art. 38, vincola all’obbligazione doganale, generalizzatamente, tutti coloro comunque ingeritisi nell’operazione e, dunque, considerando obbligato al versamento dei dazi non solo l’importatore, ma anche l’eventuale suo rappresentante indiretto, a ciò tenuto quale sottoscrittore della dichiarazione o, comunque, “cooperante” al perfezionamento dell’operazione (cfr. Cass. 2 marzo 2012, n. 3285; Cass. 3 febbraio 2012, n. 1577);

– la responsabilità del rappresentante indiretto dichiarante è logica conseguenza della nozione stessa della rappresentanza indiretta, la quale concerne i rapporti interni fra ausiliario e preponente, ma non determina, in rapporto ai terzi (compreso l’ufficio doganale), alcuna sostituzione (cfr. Cass. 19 settembre 2014, n. 19749; Cass. 27 marzo 2013, n. 7720);

– da ciò consegue che la contribuente, in quanto incontrovertitamente affiancata al proprietario/destinatario delle merci nella dichiarazione doganale (seppur con l’indicazione di rappresentante indiretto), non può essere considerata estranea alla conseguente responsabilità per i diritti daziari, atteso che, all’uopo, rileva anche la mera fattuale ingerenza nel perfezionamento dell’operazione d’importazione;

– orbene, la Commissione regionale, nell’escludere la responsabilità della contribuente in ragione della sua estraneità alle operazioni poste in essere prima e dopo lo sdoganamento, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto;

– con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE nn. 1291/90 e 1254/99, in relazione all’allegata violazione del divieto di trasferimento dei titoli cd. (OMISSIS);

– con l’ultimo motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione dei Regolamenti CEE nn. 1291/00 e 954/01, nella parte in cui la sentenza di appello ha escluso la ricorrenza della fattispecie dell’abuso del diritto;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati;

– come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia del 14 aprile 2016, Cervate e Malvi, il diritto dell’Unione Europea non osta ad un meccanismo mediante il quale un importatore tradizionale, che non disponga di un titolo nell’ambito del contingente GATT, si rivolga ad un altro operatore comunitario che, acquistata la merce da un fornitore extracomunitario, la ceda ad altro importatore il quale, senza trasferire il proprio titolo, la immetta nel mercato comunitario e, poi, la rivenda al primo operatore, a meno che tale operazione non dia luogo ad un abuso del diritto (cfr. Cass. 13 gennaio 2017, n. 707);

– al riguardo, al fine di escludere che l’acquisto della merce oggetto di contingente tariffario, da parte di un importatore tradizionale, tramite altri operatori economici si traduca in abuso del diritto, occorre accertare che: 1) dal punto di vista oggettivo, non si realizzi un’influenza indebita di un operatore sul mercato ed, in particolare, un’elusione del divieto di superamento delle quantità di riferimento o dell’obiettivo del legislatore comunitario secondo cui le domande di titoli devono essere connesse ad un’attività commerciale effettiva, e non meramente apparente, consentendo, da un lato, ai soggetti coinvolti di percepire una remunerazione adeguata e di mantenere la posizione assegnatagli nell’ambito della gestione del contingente e, dall’altro, di effettuare l’importazione a dazio agevolato mediante titoli legalmente ottenuti dal loro intestatario; 2) dal punto di vista soggettivo, non si conferisca un vantaggio indebito al secondo acquirente e non si rendano le operazioni prive di qualsiasi giustificazione economica e commerciale per l’importatore, nonchè per gli altri operatori coinvolti (cfr., oltre alla pronuncia da ultimo citata,

Cass. 29 marzo 2017, n. 8041; Cass. 27 gennaio 2017, n. 2068, e in relazione alla società, (annulla (Ndr: testo originale non comprensibile) sentenza Cass. n. 4935/17).

– la Commissione regionale si è limitata ad escludere la ricorrenza dell’abuso del diritto in ragione della regolarità dei contratti di vendita senza procedere all’accertamento dell’insussistenza dei presupposti della fattispecie antielusiva, così come in precedenza richiamati;

– così facendo, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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